Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Galleria Pavoncelli 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: « 31 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « ((  31
dicembre 2016 )) ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede con le  risorse  gia'  previste  per  la  copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  65
del 19 marzo 2010. 
  (( 1-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, dopo le parole: « invia al Parlamento » sono inserite le
seguenti: «, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture  »  e  dopo  le  parole:  «  un  rapporto
contenente la relazione sulle attivita' svolte  »  sono  inserite  le
seguenti: « e sull'entita' dei lavori ancora da eseguire ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente dell'articolo 4,  del  decreto-legge
          26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
          emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate  del
          maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo  e
          la realizzazione degli  interventi  per  Expo  2015),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: 
              «Art.  4  (Proroga  gestione   commissariale   Galleria
          Pavoncelli). - 1. In considerazione del permanere di  gravi
          condizioni  di  emergenza  connesse   alla   vulnerabilita'
          sismica   della   "Galleria   Pavoncelli",   la    gestione
          commissariale  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  n.  3858  del  12   marzo   2010,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
          2010, continua ad operare fino al 31 dicembre 2016. 
              1-bis. Il Commissario  delegato  invia  al  Parlamento,
          all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture   e   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, con periodicita' semestrale
          e  al  termine  dell'incarico  commissariale,  un  rapporto
          contenente  la   relazione   sulle   attivita'   svolte   e
          sull'entita'  dei  lavori   ancora   da   eseguire   e   la
          rendicontazione  contabile   delle   spese   sostenute   in
          relazione  alla  gestione  commissariale  della   "Galleria
          Pavoncelli", di cui al comma 1.  Il  Commissario  riferisce
          altresi'   alle   competenti   Commissioni    parlamentari,
          periodicamente e almeno  ogni  sei  mesi,  sullo  stato  di
          avanzamento degli interventi di cui alla  citata  ordinanza
          n.  3858  del  2010  nonche',   in   maniera   dettagliata,
          sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate. 
              2. Con Accordo di programma, da  stipularsi  entro  sei
          mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le  Regioni
          interessate d'intesa con il Ministero delle  infrastrutture
          e dei  trasporti,  sentita  l'Acquedotto  Pugliese  S.p.A.,
          individuano  il  soggetto  competente  al  subentro   nelle
          attivita' e nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
          della situazione di criticita' connessa alla vulnerabilita'
          sismica della "Galleria Pavoncelli". 
              3. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza
          di cui al comma 1.».