Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Galleria Pavoncelli 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: « 31 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « (( 31 dicembre 2016 )) ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. (( 1-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: « invia al Parlamento » sono inserite le seguenti: «, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture » e dopo le parole: « un rapporto contenente la relazione sulle attivita' svolte » sono inserite le seguenti: « e sull'entita' dei lavori ancora da eseguire ». ))
Riferimenti normativi - Il testo vigente dell'articolo 4, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 4 (Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli). - 1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 dicembre 2016. 1-bis. Il Commissario delegato invia al Parlamento, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicita' semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attivita' svolte e sull'entita' dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli", di cui al comma 1. Il Commissario riferisce altresi' alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonche', in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate. 2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attivita' e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' connessa alla vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli". 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.».