IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la lotta alla contraffazione 
                 Ufficio italiano brevetti e marchi 
 
  Vista  la  legge  29  dicembre  1993,  n.   580,   concernente   il
riordinamento delle Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  recante  il
codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo  13
agosto 2010, n. 131; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2010, n. 33 e successive modifiche  e  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo
2013 relativo al nuovo deposito  telematico  delle  domande  connesse
alle domande di brevetto per  invenzioni  industriali  e  modelli  di
utilita',  alle  domande  di  registrazione  di  modelli  e   disegni
industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai  titoli  di  proprieta'
concessi; 
  Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede  che
l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato
da un decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione
- Ufficio italiano brevetti e marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Ritenuto opportuno procedere con  un  avvio  graduale  delle  nuove
modalita' di deposito telematico; 
  Ritenuto opportuno avviare la nuova procedura di deposito  per  via
telematica della traduzione in italiano  delle  rivendicazioni  della
domanda di brevetto europeo, di cui  all'art.  54  del  codice  della
proprieta' industriale, e della traduzione in italiano,  a  scopo  di
convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art.
56 del codice della proprieta' industriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Deposito telematico 
 
  1. Il  deposito  telematico  della  traduzione  in  italiano  delle
rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art.  54
del Codice  della  proprieta'  industriale,  e  della  traduzione  in
italiano, a scopo  di  convalida,  del  testo  del  brevetto  europeo
pubblicato,  di  cui  all'art.  56  del   Codice   della   proprieta'
industriale, e le istanze connesse per le quali non  e'  previsto  il
pagamento di diritti di deposito, puo' essere  effettuato  a  partire
dal 21 luglio 2014 secondo le modalita' tecniche di cui  all'allegato
1. 
  2. Il deposito in formato cartaceo delle domande di cui al comma  1
continua a essere disciplinato dal decreto  ministeriale  13  gennaio
2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni. 
  3. Per le domande di continuazione della procedura connesse con  il
deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di  cui
all'art. 192 del Codice della proprieta' industriale,  continuano  ad
applicarsi solo le vigenti modalita' di deposito in formato cartaceo. 
  4. L'avvio del deposito  telematico  con  il  nuovo  sistema  delle
domande e delle istanze connesse riferite  alle  altre  tipologie  di
titoli della proprieta' industriale sara' disciplinato con successivi
decreti del Direttore Generale per la  lotta  alla  contraffazione  -
Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico.