IL DIRETTORE GENERALE per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai titoli di proprieta' concessi; Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico; Ritenuto opportuno procedere con un avvio graduale delle nuove modalita' di deposito telematico; Ritenuto opportuno avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprieta' industriale; Decreta: Art. 1 Deposito telematico 1. Il deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del Codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del Codice della proprieta' industriale, e le istanze connesse per le quali non e' previsto il pagamento di diritti di deposito, puo' essere effettuato a partire dal 21 luglio 2014 secondo le modalita' tecniche di cui all'allegato 1. 2. Il deposito in formato cartaceo delle domande di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni. 3. Per le domande di continuazione della procedura connesse con il deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di cui all'art. 192 del Codice della proprieta' industriale, continuano ad applicarsi solo le vigenti modalita' di deposito in formato cartaceo. 4. L'avvio del deposito telematico con il nuovo sistema delle domande e delle istanze connesse riferite alle altre tipologie di titoli della proprieta' industriale sara' disciplinato con successivi decreti del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.