IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed  in  particolare  il  decreto  ministeriale  7
novembre 2012, recante  la  procedura  a  livello  nazionale  per  la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP  e  IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari,  ai  sensi  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale  17  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n.  173  del  28  luglio
2009, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine
controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare
di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione prodotti DOP  e  IGP  -
Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato  il  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Prosecco», cosi' come consolidato con le  modifiche  introdotte  per
conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui  all'art.
118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOCG; 
  Vista la domanda presentata per il tramite delle regioni  Veneto  e
Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale  della  regione  medesima  dell'avviso  relativo
all'avvenuta presentazione  della  stessa  domanda,  su  istanza  del
Consorzio tutela del vino prosecco, con sede in  Treviso,  intesa  ad
ottenere la modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata «Prosecco»; 
  Considerato che detta richiesta di  modifica  non  comporta  alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7  novembre  2012,
art. 10, comma 8, conformemente alle  disposizioni  di  cui  all'art.
118-octodecies, paragrafo 3, lettera  a),  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  Visto il parere favorevole delle regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia
Giulia  sulla  citata  proposta  di  modifica  del  disciplinare   di
produzione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2014; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»
in conformita' alla citata proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Prosecco»  cosi'  come  approvato  con  il  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato  con  il  decreto
ministeriale 7 marzo 2014, e  di  dover  comunicare  la  modifica  in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico  inoltrato  alla  Commissione   U.E.   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  «Prosecco»,  consolidato   con   le   modifiche
introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di
cui  all'art.  118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, cosi'  come  approvato  con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il  decreto  ministeriale  7
marzo 2014  richiamati  in  premessa,  sono  apportate  le  modifiche
evidenziate nell'allegato al presente decreto. 
  2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Prosecco»  di
cui al comma 1, sara' inserita sul  sito  internet  del  Ministero  -
Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP  e  IGP  -  e  comunicata  alla
Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del  relativo  fascicolo
tecnico  gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto