IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione delle schede tecniche delle indicazione geografica delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige; Decreta: Art. 1 1. Ai fini della registrazione comunitaria delle indicazioni geografiche, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sono approvate le schede tecniche delle seguenti indicazione geografiche riportate nei rispettivi allegati, parte integrante del presente provvedimento: "Südtiroler Williams/ Williams dell'Alto Adige" (Allegato A), "Südtiroler Marille/ Marille dell'Alto Adige" (Allegato B), "Südtiroler Kirsch/ Kirsch dell'Alto Adige" (Allegato C), "Südtiroler Zwetschgeler/ Zwetschgeler dell'Alto Adige" (Allegato D), "Südtiroler Obstler/ Obstler dell'Alto Adige" (Allegato E), "Südtiroler Gravensteiner/ Gravensteiner dell'Alto Adige" (Allegato F), "Südtiroler Golden Delicious/ Golden Delicious dell'Alto Adige" (Allegato G). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2014 Il capo dipartimento: Blasi