IL CAPO DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE)  n.  110/2008  che,  ai
fini della registrazione  delle  Indicazioni  geografiche  stabilite,
prevede la presentazione  alla  Commissione  europea  di  una  scheda
tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo
regolamento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997,  n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 
  Visto il decreto  ministeriale  13  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre
2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)  n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle
bevande spiritose; 
  Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione
delle schede tecniche delle indicazione geografica delle acquaviti di
frutta dell'Alto Adige; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  delle  indicazioni
geografiche, prevista all'art. 20 del regolamento  (CE)  n.  110/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15  gennaio  2008,  sono
approvate le schede tecniche delle seguenti  indicazione  geografiche
riportate nei rispettivi  allegati,  parte  integrante  del  presente
provvedimento: 
  "Südtiroler Williams/ Williams dell'Alto Adige" (Allegato A), 
  "Südtiroler Marille/ Marille dell'Alto Adige" (Allegato B), 
  "Südtiroler Kirsch/ Kirsch dell'Alto Adige" (Allegato C), 
  "Südtiroler Zwetschgeler/ Zwetschgeler dell'Alto  Adige"  (Allegato
D), 
  "Südtiroler Obstler/ Obstler dell'Alto Adige" (Allegato E), 
  "Südtiroler Gravensteiner/ Gravensteiner dell'Alto Adige" (Allegato
F), 
  "Südtiroler Golden Delicious/  Golden  Delicious  dell'Alto  Adige"
(Allegato G). 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 luglio 2014 
 
                                          Il capo dipartimento: Blasi