IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276
recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di  cui  alla  legge  14  febbraio  2003,  n.  30»,  come
modificato dall'art. 9, comma 11, del decreto-legge 28  giugno  2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
99; 
  Visto, in particolare, il  comma  3-bis  del  citato  art.  31  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  che  prevede  che  le
imprese  agricole,  ivi   comprese   quelle   costituite   in   forma
cooperativa, appartenenti allo  stesso  gruppo  ovvero  riconducibili
allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da  un  vincolo
di parentela o di affinita' entro il terzo grado,  possono  procedere
congiuntamente  all'assunzione  di  lavoratori  dipendenti   per   lo
svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende; 
  Visto il comma 3-ter del medesimo art. 31 del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, che prevede che l'assunzione congiunta  di
cui al precedente comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese
legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse
sono imprese agricole; 
  Visto altresi' il comma 3-quater del medesimo art. 31  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che demanda ad un decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali  la  definizione  delle
modalita' con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al
comma 3-bis; 
  Visto l'art. 9-bis del decreto  legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
30 ottobre 2007, concernente le Comunicazioni obbligatorie; 
  Considerata la necessita' di definire, ai sensi del citato art. 31,
comma 3-quater del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  le
modalita' con le quali  si  procede  alle  assunzioni  congiunte  nel
settore dell'agricoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  definisce  le  modalita'  di  comunicazione
delle assunzioni congiunte in agricoltura. 
  2. Il presente decreto si  applica  alle  assunzioni  congiunte  di
lavoratori dipendenti per lo svolgimento  di  prestazioni  lavorative
presso imprese agricole, ivi  comprese  quelle  costituite  in  forma
cooperativa, appartenenti allo  stesso  gruppo  di  cui  al  comma  1
dell'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero
riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati  tra  loro
da un vincolo di parentela o  di  affinita'  entro  il  terzo  grado,
nonche' presso le imprese legate da  un  contratto  di  rete,  quando
almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.