IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», come modificato dall'art. 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; Visto, in particolare, il comma 3-bis del citato art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende; Visto il comma 3-ter del medesimo art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede che l'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole; Visto altresi' il comma 3-quater del medesimo art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalita' con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis; Visto l'art. 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le Comunicazioni obbligatorie; Considerata la necessita' di definire, ai sensi del citato art. 31, comma 3-quater del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le modalita' con le quali si procede alle assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce le modalita' di comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura. 2. Il presente decreto si applica alle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado, nonche' presso le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.