L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    (Omissis). 
 
                              Art. 34. 
 
Variazione  dell'aliquota   dell'Addizionale   regionale   all'IRPEF.
  Modifiche alla legge regionale n.  19  del  2006  (Disposizioni  in
  materia tributaria) 
    1. L'art. 2  della  legge  regionale  20  dicembre  2006,  n.  19
(Disposizioni in materia tributaria) e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 2. 
 
 
    Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF 
 
    1. A decorrere dal periodo di  imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicmbre 2014,  in  attuazione  dell'art.  6  del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard  nel   settore   sanitario),   l'aliquota   dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  e'
stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto  all'aliquota
base, le seguenti detrazioni: 
      a) di 0,10 punti percentuali per i  redditi  fino  a  15.000,00
euro; 
      b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro
e fino a 28.000,00 euro; 
      c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro
e fino a 55.000,00 euro; 
      d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro
e fino a 75.000,00 euro; 
      e) di 1,10 punti percentuali  per  i  redditi  oltre  75.000,00
euro.». 
    (Omissis). 
 
                              Art. 50. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico  della  Regione
Emilia-Romagna (BURERT). 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 
      Bologna, 18 luglio 2014 
 
                                                Il Presidente: Errani