IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5  della  legge  222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto  con  il  quale  la  societa'  Roche  Registration
Limited  e'  stata  autorizzata  all'immissione  in   commercio   del
medicinale HERCEPTIN (trastuzumab); 
  Vista la domanda  con  la  quale  la  societa'  Roche  Registration
Limited   ha   chiesto   la   riclassificazione,   ai   fini    della
rimborsabilita', della confezione 600 mg/5 ml soluzione iniettabile -
uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) da 6 ml -  1  flaconcino  nuova
formulazione per la confezione con A.I.C. n. 034949026/E; 
  Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta del 10 marzo 2014; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  28
maggio 2014; 
  Vista la deliberazione n. 21 in data 24 giugno 2014  del  Consiglio
di Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  Direttore
Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le indicazioni terapeutiche: 
Carcinoma mammario 
Carcinoma mammario metastatico 
  Herceptin e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti  con
carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo: 
    in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno  ricevuto
almeno due regimi chemioterapici  per  la  malattia  metastatica.  La
chemioterapia  precedentemente  somministrata  deve  aver   contenuto
almeno una antraciclina e un  taxano,  tranne  nel  caso  in  cui  il
paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I  pazienti  positivi  al
recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali
trattamenti; 
    in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti  che
non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica
e per i quali non e' indicato il trattamento con antracicline; 
    in associazione al docetaxel per il trattamento di  pazienti  che
non  sono  stati  sottoposti  a   chemioterapia   per   la   malattia
metastatica; 
    in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di
pazienti in postmenopausa affetti da MBC  positivo  per  i  recettori
ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab. 
Carcinoma mammario in fase iniziale 
  Herceptin e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo: 
    dopo  chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante  o  adiuvante)   e
radioterapia (se applicabile); 
    dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina  e  ciclofosfamide,
in associazione a paclitaxel o docetaxel; 
    in  associazione  a  chemioterapia  adiuvante  con  docetaxel   e
carboplatino; 
    in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da  terapia
con Herceptin adiuvante, nella malattia localmente avanzata  (inclusa
la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm. 
  Herceptin deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma
mammario metastatico o in  fase  iniziale  i  cui  tumori  presentano
iperespressione  di  HER2  o  amplificazione  del  gene   HER2   come
determinato mediante un test accurato e convalidato. 
  Del medicinale Herceptin (trastuzumab) sono rimborsate come segue. 
  Confezione: 600 mg/5 ml soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo -
flaconcino (vetro) da 6 ml - 1 flaconcino - n. A.I.C. 034949026/E (in
base 10) 11BKX2 (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1831,57. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3022,82. 
  Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.