IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione dell'8 agosto 2014 
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
20 gennaio 2012 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in
relazione al naufragio della nave da crociera «Costa  Concordia»  nel
territorio del comune dell'Isola del Giglio; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3998 del 20 gennaio 2012, n. 4003 del 16 febbraio 2012, n.  4019  del
27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2013,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare,
l'art. 2 che, atteso il permanere di gravi  condizioni  di  emergenza
ambientale e ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione  di
tale emergenza ha prorogato fino al 31  dicembre  2013  lo  stato  di
emergenza di cui al citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 20 gennaio 2012; 
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,
con cui e' stato disposto che fino al 31  luglio  2014  continuano  a
produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e  successive
modificazioni, e le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023  del  15  maggio  2012,
relative alle operazioni di rimozione del relitto della  nave  «Costa
Concordia»  dal  territorio  dell'isola   del   Giglio,   nonche'   i
provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime; 
  Richiamata la citata ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  n.  4023/2012  che,  in  particolare,  all'art.  1  dispone
l'approvazione delle operazioni di cui  al  progetto  di  massima  di
rimozione  e  recupero  della  nave  da  crociera  «Costa  Concordia»
proposto dalla «Costa Crociere S.p.a.», con le determinazioni assunte
dalla  Conferenza  dei  servizi  del  15  maggio  2012,   ponendo   i
conseguenti oneri interamente a  carico  della  medesima  societa'  e
all'art. 2 istituisce un osservatorio  di  monitoraggio  composto  da
rappresentanti delle  Amministrazioni  statali,  regionali  e  locali
interessate, allo scopo di assicurare l'esatta esecuzione del  citato
progetto e delle richiamate prescrizioni, con oneri sempre  a  carico
della  medesima  societa',  nonche'  i   provvedimenti   presupposti,
conseguenti e connessi alla medesima ordinanza; 
  Visto il verbale della conferenza dei servizi del 15 maggio 2012  e
i relativi allegati; 
  Dato atto che, in relazione  al  predetto  progetto  e'  ancora  da
realizzare la fase denominata «WP9»; 
  Considerata la necessita' di garantire, per la fase «WP9» e fino al
completamento  del  monitoraggio  da  parte  della  societa'   «Costa
Crociere  S.p.a.»,  la  prosecuzione  del   piano   di   monitoraggio
ambientale di parte pubblica avviato immediatamente dopo il naufragio
e svolto da ARPAT e ISPRA; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 88 del 31 maggio 2013, n. 114 del 13 settembre 2013, n. 115
del 15 settembre 2013, n. 156 del 27 febbraio 2014 e  n.  176  del  9
luglio 2014; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2014
con cui, tra l'altro, per consentire  l'esame  e  l'approvazione  del
progetto per il trasferimento del  relitto  presso  un  porto  idoneo
individuato per il successivo smaltimento e' stato fissato il termine
per la Conferenza dei servizi decisoria; 
  Visto l'art.  3-bis  del  decreto-legge  12  maggio  2014,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97,  con
il quale il termine di  cui  al  richiamato  art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge   30   dicembre   2013,   n.   150,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2014,  n.  15,  e'  stato
prorogato al 31 dicembre 2014; 
  Vista la delibera in data 30 giugno  2014  con  cui,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della richiamata ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.  4019/2012,  e'   stato
approvato il progetto presentato da «Costa Crociere  S.p.a.»  con  le
prescrizioni  acquisite  nella  Conferenza  dei   Servizi   decisoria
svoltasi il 25 giugno 2014; 
  Considerato che lo stato di emergenza di che trattasi, relativo  al
naufragio  della  nave  da  crociera  «Costa  Concordia»,  e'   stato
dichiarato in relazione  al  territorio  del  comune  dell'Isola  del
Giglio; 
  Considerato  che  le  attivita'  di  carattere  straordinario  gia'
espletate, evidenziano una situazione che puo'  essere  fronteggiata,
per il prosieguo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia; 
  Considerato che il relitto della nave e' stato  trasportato  presso
il Porto di Voltri per il successivo  smaltimento  e  che,  pertanto,
sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione
dello stato di emergenza di cui trattasi; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' che si proceda mediante l'utilizzo
degli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento; 
  Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti  per  la  revoca
dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1,  della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, e che  si  dovra'  provvedere  ad  adottare
apposita ordinanza ai sensi del comma 4-ter del medesimo art. 5; 
  D'intesa con le regioni Toscana e Liguria; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge  24
febbraio 1992,  n.  225,  in  considerazione  di  quanto  esposto  in
premessa,  a  far  data  dal  15  settembre  2014  e'   revocata   la
dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012. 
  2.  La  regione  Toscana  e'  individuata   quale   Amministrazione
competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  le  attivita'  per  il
completamento dell'attuazione, nel territorio dell'Isola del  Giglio,
del progetto autorizzato dalla conferenza dei servizi del  15  maggio
2012 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n.  4023  del  15  maggio  2012,  con  particolare  riferimento  agli
interventi ricompresi  nella  fase  denominata  «WP9»,  che  dovranno
essere portati a termine  con  riferimento  alle  condizioni  dettate
dalla citata conferenza dei  servizi,  ivi  compresa  la  continuita'
delle attivita' e del piano di monitoraggio  da  parte  dei  soggetti
pubblici  competenti  di  cui  in  premessa,  ed  i  cui  oneri  sono
integralmente a carico della societa' «Costa Crociere S.p.a.». 
  3.  La  regione  Liguria  e'  individuata   quale   Amministrazione
competente in  via  ordinaria  a  coordinare  le  attivita'  relative
all'esecuzione degli interventi finalizzati al riciclo e  smaltimento
del relitto della nave «Costa Concordia» presso il porto di Voltri  e
la zona delle riparazioni navali del porto di Genova, secondo  quanto
previsto nel progetto approvato con la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 30 giugno 2014 e delle relative  prescrizioni  formulate
dalla Conferenza dei servizi del 25  giugno  2014,  oltre  che  delle
eventuali e successive prescrizioni  che  dovessero  pervenire  dalle
Autorita' competenti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di  cui  al
comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile  emana,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  d'intesa
con le regioni interessate, apposite ordinanze  volte  a  favorire  e
regolare il subentro delle predette regioni nel  coordinamento  delle
attivita' che si rendono necessarie successivamente alla scadenza del
termine di durata dello stato di emergenza. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 agosto 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi