IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 con la quale e' stato dichiarato, fino al 24 ottobre 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto; Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri 20 settembre 2013 e 17 gennaio 2014, con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 20 luglio 2014; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 112 del 22 agosto 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 131 del 22 novembre 2013 recante: «Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto»; Viste le note del 21 gennaio e del 19 febbraio 2014 con cui il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, del patrimonio edilizio privato e dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, di cui all'art. 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 131 del 2013; Viste le note del Commissario del 20 giugno 2014 e della regione Veneto del 24 giugno 2014, con cui si rappresentano le esigenze della regione Veneto per il subentro nella gestione, in ordinario, della criticita' in rassegna; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 14 luglio 2014; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. La regione Veneto e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente della Sezione sicurezza e qualita' della regione Veneto e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di cessazione dello stato di emergenza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 3. Entro il termine di cui al comma 2 il dirigente della Sezione sicurezza e qualita' della regione Veneto provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il dirigente della Sezione sicurezza e qualita' della regione Veneto, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della regione Veneto, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente della Sezione sicurezza e qualita' della regione Veneto provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5773, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 agosto 2013, n. 112, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2015, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il dirigente della Sezione sicurezza e qualita' della regione Veneto puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 9. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, per un periodo di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione delle sopra indicate disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006. 10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 11. Il dirigente della Sezione sicurezza e qualita' della regione Veneto, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2014 Il Capo del Dipartimento della protezione civile Gabrielli