IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98; Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative; Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v); Viste le basi scientifiche dei Piani di gestione per le unita' autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 e gia' esaminate dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea; Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011; Vista la nota n. 11265 del 19 maggio 2014 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con la quale si chiede alla Commissione Europea la proroga, per un lasso di tempo di almeno 18 mesi, dei predetti Piani di gestione in considerazione del termine di validita' degli stessi al 31 dicembre 2013; Vista la nota n. Ares(2014) 1896578 dell'11 giugno 2014 con la quale la Commissione Europea prende atto della necessita' di procedere alla proroga del termine di validita' dei predetti Piani; Visto il DD n. 1 del 19 giugno 2014 con il quale sono stati prorogati i citati Piani nazionali di gestione della flotta a strascico; Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; Vista la revisione del Programma Operativo, predisposta in conformita' al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006, inviata ufficialmente alla Commissione Europea in data 1° agosto 2013, che ha determinato un aumento della dotazione finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 di competenza della Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di' licenze di pesca; Preso atto dei dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo; Tenuto conto che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca; Vista la nota dell'Assessorato Agricoltura Economia Ittica Attivita' Faunistico-Venatoria della Regione Emilia Romagna n. 23996 del 19 giugno 2014 con la quale e' richiesta dal Distretto di pesca dell'Alto Adriatico una gestione innovativa delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea; Considerata la necessita' di uniformare l'applicazione delle Misure tecniche successive all'interruzione temporanea a tutta la fascia costiera dell'Adriatico; Ritenuto necessario, in conformita' alla obbligatorio dell'attivita' di pesca posta in essere dei pescherecci autorizzati con i sistemi citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo strascico, comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai citati Piani di gestione; Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca come sopra descritto comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica; Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sui pescherecci interessati dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa; Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo; Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo; Sentite le regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico; Decreta: Art. 1 Ambito applicativo 1. L'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca di cui al presente decreto, riguarda i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca. 2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sui pescherecci che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca. 3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.