IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27  febbraio
2013, n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto lo statuto  della  regione  Sicilia,  approvato  con  decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,   convertito   nella   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  e  le  relative  disposizioni
attuative; 
  Vista la legge Costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
orientamento  e   modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,  che  prevede   incentivi   finanziari   per   gli
imprenditori ittici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre  2006
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del
Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27  luglio  2006,  relativo  al
Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I,
lettera v); 
  Viste le basi scientifiche dei Piani  di  gestione  per  le  unita'
autorizzate  al  sistema  di   pesca   a   strascico   iscritte   nei
compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19,
predisposti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006  e  gia'
esaminate dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati a livello nazionale con decreto  direttoriale  del
20 maggio 2011, che prevedono  riduzioni  graduali  dello  sforzo  di
pesca in linea con gli obiettivi fissati  nel  Piano  di  adeguamento
della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale  19  maggio
2011; 
  Vista la nota n. 11265 del 19 maggio 2014 della Direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura con la quale si chiede alla
Commissione Europea la proroga, per un lasso di tempo  di  almeno  18
mesi, dei predetti Piani di gestione in considerazione del termine di
validita' degli stessi al 31 dicembre 2013; 
  Vista la nota n. Ares(2014) 1896578  dell'11  giugno  2014  con  la
quale  la  Commissione  Europea  prende  atto  della  necessita'   di
procedere alla proroga del termine di validita' dei predetti Piani; 
  Visto il DD n. 1 del  19  giugno  2014  con  il  quale  sono  stati
prorogati i  citati  Piani  nazionali  di  gestione  della  flotta  a
strascico; 
  Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del  Fondo
Europeo per la Pesca in  Italia  per  il  periodo  di  programmazione
2007-2013,  approvato  da  ultimo  dalla  Commissione   Europea   con
Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio  2013  recante  modifica  della
decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata  dalla
Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; 
  Vista  la  revisione  del  Programma  Operativo,   predisposta   in
conformita' al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento
(CE) n. 1198/2006, inviata ufficialmente alla Commissione Europea  in
data 1° agosto 2013, che ha determinato un  aumento  della  dotazione
finanziaria   inerente   l'attuazione    delle    misure    dell'Asse
prioritario 1 di competenza  della  Direzione  generale  della  Pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Vista  la  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  di  conversione   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo
decreto di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di' licenze di pesca; 
  Preso  atto  dei  dati  del  Comitato  tecnico  scientifico   della
Commissione europea relativi allo sfruttamento degli  stock  del  Mar
Mediterraneo; 
  Tenuto conto che i pescherecci italiani che operano nel  Canale  di
Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato  nel
porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre
i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca; 
  Vista  la  nota  dell'Assessorato   Agricoltura   Economia   Ittica
Attivita' Faunistico-Venatoria della Regione Emilia Romagna n.  23996
del 19 giugno 2014 con la quale e' richiesta dal Distretto  di  pesca
dell'Alto Adriatico una gestione  innovativa  delle  misure  tecniche
successive all'interruzione temporanea; 
  Considerata la necessita' di uniformare l'applicazione delle Misure
tecniche successive all'interruzione temporanea  a  tutta  la  fascia
costiera dell'Adriatico; 
  Ritenuto   necessario,    in    conformita'    alla    obbligatorio
dell'attivita' di pesca posta in essere dei  pescherecci  autorizzati
con i sistemi citata normativa, ed  in  considerazione  dei  relativi
dati inerenti lo sfruttamento ittico,  attuare  un  fermo  strascico,
comprendenti i seguenti attrezzi:  reti  a  strascico  a  divergenti,
sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la
tutela della risorsa  e  garantire  un  migliore  equilibrio  tra  le
risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso  la  previsione
di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree
in conformita' a quanto previsto dai citati Piani di gestione; 
  Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto
temporaneo dell'attivita' di  pesca  come  sopra  descritto  comporta
altresi'   conseguenze   pregiudizievoli   di    rilevante    impatto
occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta'  del  settore
dovute all'attuale congiuntura economica; 
  Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi
imbarcati sui pescherecci  interessati  dalla  misura  medesima  sono
impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa; 
  Ritenuto necessario porre  in  essere  tutte  le  possibili  misure
previste dalla vigente  normativa  per  mitigare  gli  effetti  della
misura di fermo temporaneo; 
  Ritenuto di provvedere con  successivo  provvedimento  ministeriale
alla disciplina degli aspetti  attuativi  della  predetta  misura  di
fermo; 
  Sentite le regioni, le associazioni e le  organizzazioni  sindacali
del comparto ittico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. L'interruzione temporanea dell'attivita'  di  pesca  di  cui  al
presente decreto, riguarda i  pescherecci  autorizzati  all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema  strascico  -  comprendente  i
seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti,  sfogliare  rapidi,
reti gemelle a divergenti - ad esclusione dei  pescherecci  abilitati
alla pesca oceanica  che  operano  oltre  gli  stretti,  al  fine  di
garantire  un  idoneo  equilibrio  tra  le   risorse   biologiche   e
l'attivita' di pesca. 
  2. In relazione alla  sospensione  obbligatoria  dell'attivita'  di
pesca non imputabile alla volonta'  dell'armatore,  per  i  marittimi
imbarcati sui pescherecci che eseguono l'interruzione  temporanea  di
cui  al  presente  decreto,  verra'  attivata  presso  il  competente
Ministero del lavoro e delle politiche sociali la  procedura  per  la
erogazione   del   trattamento   di   Cassa   integrazione   guadagni
straordinaria  in  deroga,  a  copertura   dell'intero   periodo   di
interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca. 
  3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e
le modalita' di erogazione degli aiuti  alle  imprese  di  pesca  che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al  presente
provvedimento.