IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto la decisione  2009/562/CE  del  Consiglio  con  la  quale  la
sostanza attiva non e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE e la conseguente revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; 
  Considerato che  nel  rispetto  di  rigorose  condizioni  intese  a
minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali  e  della
tutela dell'ambiente e' stata concessa agli Stati membri richiedenti,
la possibilita' di continuare  ad  utilizzare  la  suddetta  sostanza
attiva per un periodo piu' lungo  rispetto  a  quello  fissato  dalla
decisione 2009/562/CE; 
  Considerato  che  nell'allegato  alla   suddetta   decisione   sono
riportati gli Stati membri, tra cui l'Italia, che hanno richiesto  di
mantenere le autorizzazioni dei prodotti contenenti il  metam  e  gli
usi autorizzati, ritenuti essenziali, fino al 31 dicembre 2014; 
  Considerato che  successivamente  alla  decisione  2009/562/CE  del
Consiglio  di  non  iscrizione  della  sostanza   attiva   metam   il
Notificante ha presentato ulteriori studi valutati positivamente  sia
dallo Stato membro relatore che dall'EFSA; 
  Considerato che sulla base delle  nuove  conclusioni  dell'EFSA  la
Commissione europea ha adottato il regolamento (UE)  n.  359/2012  di
approvazione  della  sostanza  attiva   metam   in   conformita'   al
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto  l'art.  2,  paragrafo  1,  del  suddetto  regolamento,   che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam alle disposizioni in
esso riportate; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa, possano comunque dimostare di potervi accedere; 
  Considerato che gli Stati membri, al termine  di  dette  verifiche,
modificano o revocano le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
autorizzati, a base della sostanza attiva metam, entro il 31 dicembre
2014; 
  Considerato  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione  e  riportati
non e'  stata  presentata  la  documentazione  richiesta,  risultando
pertanto, al termine delle necessarie verifiche  amministrative,  non
conformi a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo  1,  del  suddetto
regolamento (UE) n. 359/2012; 
  Ritenuto   di   procedere   alla   revoca   delle    autorizzazioni
all'immissioni  in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato al presente  decreto,  contenenti  la  sostanza  attiva
metam; 
 
                              Decreta: 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissioni  in   commercio   dei   prodotti
fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti
la sostanza attiva metam,  sono  revocate  in  quanto  risultate  non
conformi,     al     termine     delle      necessarie      verifiche
tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo  1,
del regolamento (UE) n. 359/2012 della commissione. 
  Gli  Stati  membri,  revocano  dette  autorizzazioni  entro  il  30
dicembre 2014, pertanto, i prodotti riportati in allegato al presente
decreto, sono revocati a partire dal 1° gennaio 2015. 
  La commercializzazione, da parte dei titolari delle  autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari e dei  quantitativi  regolarmente  prodotti
fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'art. 2, paragrafo
1,  del  citato  regolamento,  nonche'  la  vendita  da   parte   dei
rivenditori e/o distributori autorizzati  dei  prodotti  fitosanitari
revocati riportati nell'allegato al presente  decreto  e'  consentita
per 8 mesi a partire dalla data di  revoca  e  pertanto  fino  al  31
agosto 2015. L'utilizzo di detti prodotti e' invece consentito per 12
mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino  al  31  dicembre
2015. 
  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari  riportati
nell'allegato del presente  decreto  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori  dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca  e  del  rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 25 luglio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello