IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
                     DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
  Nella seduta dell'8 luglio 2014, composto come da verbale  in  pari
data; 
  Visto l'art. 54 della Costituzione; 
  Visto l'art. 54 del decreto legislativo 16 aprile 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62; 
  Visto l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545; 
 
                              Delibera 
                      di approvare il seguente: 
 
  Regolamento recante norme di comportamento  per  i  componenti  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 
                               Art. 1 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Il consigliere osserva la Costituzione, servendo la Nazione  con
disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi  di
buon  andamento  e  imparzialita'  dell'azione   amministrativa.   Il
consigliere  svolge  i  propri  compiti  nel  rispetto  della  legge,
perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o  dei
poteri di cui e' titolare. 
  2. Il consigliere  rispetta  altresi'  i  principi  di  integrita',
correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza,
equita' e ragionevolezza e agisce  in  posizione  di  indipendenza  e
imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
  3. Il consigliere non usa a fini privati  le  informazioni  di  cui
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti  che
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all'immagine del Consiglio di presidenza. Esercita i suoi
poteri e si avvale delle sue prerogative unicamente per le  finalita'
di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 
  4. Il consigliere esercita i  propri  compiti  orientando  l'azione
istituzionale alla massima efficienza ed efficacia, nel rispetto  del
principio di parsimonia. La gestione di  risorse  pubbliche  ai  fini
dello svolgimento delle  attivita'  istituzionali  deve  seguire  una
logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualita' dei
risultati. 
  5.  Nei  rapporti  con  i  destinatari  della  propria  azione,  il
consigliere assicura la piena parita' di  trattamento  a  parita'  di
condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie  che  abbiano
effetti  negativi  sui  destinatari  dell'azione  o  che   comportino
discriminazioni  basate  su  sesso,  nazionalita',  origine   etnica,
caratteristiche genetiche, lingua,  religione  o  credo,  convinzioni
personali  o  politiche,  appartenenza  a  una  minoranza  nazionale,
disabilita', condizioni sociali o  di  salute,  eta'  e  orientamento
sessuale o su altri diversi fattori. 
  6. Il consigliere attua la massima collaborazione nei rapporti  con
le altre pubbliche  amministrazioni,  assicurando  lo  scambio  e  la
trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi  forma  anche
telematica, nel rispetto della normativa vigente e del principio  del
riserbo sugli affari in corso di trattazione nell'istituzione.