IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Nella seduta dell'8 luglio 2014, composto come da verbale in pari data; Visto l'art. 54 della Costituzione; Visto l'art. 54 del decreto legislativo 16 aprile 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; Visto l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Delibera di approvare il seguente: Regolamento recante norme di comportamento per i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Art. 1 Principi generali 1. Il consigliere osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa. Il consigliere svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare. 2. Il consigliere rispetta altresi' i principi di integrita', correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza, equita' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi. 3. Il consigliere non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Consiglio di presidenza. Esercita i suoi poteri e si avvale delle sue prerogative unicamente per le finalita' di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 4. Il consigliere esercita i propri compiti orientando l'azione istituzionale alla massima efficienza ed efficacia, nel rispetto del principio di parsimonia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivita' istituzionali deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati. 5. Nei rapporti con i destinatari della propria azione, il consigliere assicura la piena parita' di trattamento a parita' di condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalita', origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilita', condizioni sociali o di salute, eta' e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 6. Il consigliere attua la massima collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente e del principio del riserbo sugli affari in corso di trattazione nell'istituzione.