IL DIRETTORE GENERALE 
                             del tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  91997  del  19  dicembre  2013,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2014 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 44223  del  5  giugno  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  133  dell'8  giugno
2013, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293
del 17 dicembre  2012  recante  disposizioni  per  le  operazioni  di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale  di
rimborso dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
con il quale e' autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato
che concorrono alla rideterminazione in  aumento  del  citato  limite
massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  22
settembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 81.530 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 26  ottobre  2009,  22  gennaio,  24
marzo, 24 maggio, 22 luglio e 22 ottobre 2010, con i quali  e'  stata
disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del  Tesoro
poliennali 2,55% con  godimento  15  settembre  2009  e  scadenza  15
settembre  2041,  indicizzati,  nel  capitale  e   negli   interessi,
all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area
dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora
innanzi  indicato,  ai  fini  del  presente  decreto,  come   "indice
Eurostat"; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta viene disposta l'emissione della sesta tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  2,35%,  indicizzati  all'indice   Eurostat,   con
godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni  del  Tesoro
poliennali  2,55%  indicizzati  all'indice  Eurostat  ("BTP€i"),  con
godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041. I  predetti
titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15  marzo
2014 e scadenza 15 settembre 2024 indicizzati all' "indice Eurostat",
citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso
fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un  importo  massimo
di 1.500 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,55%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 15 marzo ed il  15  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime dieci cedole dei buoni emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui buoni  medesimi,  come  previsto  dal  decreto  ministeriale  7
dicembre 2012 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  17
dicembre  2012,  possono  essere  effettuate  operazioni  di  "coupon
stripping". 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno  2013,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed  a  cui
si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto;
in particolare, si rinvia agli  articoli  da  14  a  17  del  decreto
medesimo.