IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il Testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
"Istituzione del servizio sanitario nazionale",  che  attribuisce  al
Ministro della sanita'  (ora  della  salute)  il  potere  di  emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze  contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  e  successive
modifiche; 
  Visto il parere del 4 giugno 2013  reso  dalla  terza  sezione  del
Consiglio superiore di sanita', con cui si forniscono  una  serie  di
raccomandazioni e prescrizioni, affinche' il Ministero  della  salute
adotti le conseguenti e sufficienti azioni preventive  e  di  divieto
tra le quali, in particolare,  che  venga  mantenuto  il  divieto  di
vendita ai minori di anni 18 di sigarette elettroniche  con  presenza
di nicotina; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  giugno  2013,
concernente il divieto di vendita  ai  minori  di  anni  diciotto  di
sigarette elettroniche con presenza  di  nicotina  e  il  divieto  di
utilizzo delle medesime  sigarette  elettroniche  nei  locali  chiusi
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie  e  dei  centri  di
formazione professionale, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio  2013,  il  cui  termine  di
validita' e' scaduto il 28 luglio 2014; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universita'  e
ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, con il quale e' stato disposto il divieto dell'utilizzo delle
sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree  all'aperto  di
pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di
formazione,  comprese  le  sezioni  di  scuole  operanti  presso   le
comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni,  nonche'
presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale; 
  Vista  la  Direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE e in particolare il considerando 48  che  lascia
liberi gli Stati membri, tra l'altro, di introdurre un limite di eta'
per le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica; 
  Visto  il  rapporto  redatto  dall'Organizzazione  Mondiale   della
Sanita' (OMS) in  data  21  luglio  2014,  in  materia  di  sigarette
elettroniche con nicotina,  nell'ambito  delle  iniziative  collegate
all'esecuzione della Convenzione Quadro  dell'OMS  per  la  lotta  al
tabagismo, autorizzata e ratificata dall'Italia con  legge  18  marzo
2008, n. 75; 
  Tenuto conto che  il  citato  rapporto  riporta,  tra  l'altro,  le
determinazioni e le raccomandazioni scientifiche, adottate dal Gruppo
di Studio  sulla  regolamentazione  dei  prodotti  di  tabacco  nella
materia in questione, tra le  quali,  al  punto  51,  il  divieto  di
vendita ai minori di sigarette elettroniche con nicotina; 
  Dato atto che e' all'esame del Senato della Repubblica  un  disegno
di legge (Atto Senato n. 1324), riguardante varie  norme  in  materia
sanitaria, contenente una  disposizione  con  cui  viene  sancito  il
divieto della  vendita  ai  minori  di  anni  diciotto  di  sigarette
elettroniche con presenza di nicotina; 
  Rilevato, pertanto, che allo stato, in  carenza  di  una  specifica
disposizione  normativa  prevista  dall'ordinamento,  permangono   le
ragioni  di  necessita'  e  urgenza,  esplicitate  nella   menzionata
ordinanza del 26 giugno 2013,  che  impongono  l'adozione  di  misure
cautelari finalizzate alla prevenzione dei  rischi  connessi  all'uso
delle sigarette elettroniche, da parte dei minori e alla tutela della
loro salute; 
  Ritenuta l'opportunita', per quanto sopra evidenziato e nelle  more
dell'emanazione di una norma nella materia de qua,  di  adottare  una
nuova ordinanza che confermi il divieto di vendita ai minori di  anni
diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' vietata la vendita ai minori di anni  diciotto  di  sigarette
elettroniche con presenza di nicotina. 
  2. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli  organi  di  polizia
giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta  osservanza  del
presente provvedimento,  con  applicazione  delle  sanzioni  indicate
all'art. 25 del  regio  decreto  24  dicembre  1934,  n.  2316,  come
modificato dall'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.