IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 70 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanza  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza»,  di
seguito «Testo Unico», come sostituito dall'art. 1, comma 1,  lettera
a), del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50, recante «Attuazione
dei Regolamenti (CE) numeri  273/2004,  111/2005  e  1277/2005,  come
modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di
droga, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96»,  e  in
particolare: 
    il comma  18,  che  attribuisce  al  Ministero  della  salute  la
vigilanza  nei  confronti  degli  operatori,   in   conformita'   dei
regolamenti comunitari vigenti; 
    il comma 21, a tenore del quale «alle attivita' di rilascio della
licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5  e
9, del medesimo articolo il Ministero della salute provvede  mediante
tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi  dell'art.
4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui  al  presente
comma  e  le  relative  modalita'  di  versamento.  Le  tariffe  sono
aggiornate almeno ogni due anni». 
  Visto l'art. 26, comma 5, del Regolamento  del  Consiglio  (CE)  22
dicembre 2004, n. 111/2005,  recante  «Norme  per  il  controllo  del
commercio dei precursori di droghe tra la Comunita' e i paesi terzi»; 
  Visto l'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante  «Norme  generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione  europea»,  che  disciplinano  il  regime  tariffario  in
argomento in modo analogo alle disposizioni dell'art. 9,  commi  2  e
2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, richiamate dall'art. 4  l.
n. 96 del 2010 cit.; 
  Considerato  che  la  modifica  dei  requisiti  di  custodia  e  di
sicurezza dei locali di  utilizzo  e  detenzione  dei  precursori  di
droghe richiede un'attivita' di vigilanza equivalente a quella svolta
per il rilascio di una nuova licenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta e
a utilita' dei soggetti interessati, per  le  attivita'  di  rilascio
della licenza, di registrazione e di autorizzazione  all'esportazione
e all'importazione di precursori di droghe di cui ai commi 3, 5  e  9
dell'art. 70 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni (di seguito «Testo  Unico»),
a carico degli operatori sono dovute le tariffe indicate nell'art.  2
del presente decreto.