IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito «Testo Unico», come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50, recante «Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droga, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96», e in particolare: il comma 18, che attribuisce al Ministero della salute la vigilanza nei confronti degli operatori, in conformita' dei regolamenti comunitari vigenti; il comma 21, a tenore del quale «alle attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, del medesimo articolo il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni». Visto l'art. 26, comma 5, del Regolamento del Consiglio (CE) 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante «Norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunita' e i paesi terzi»; Visto l'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», che disciplinano il regime tariffario in argomento in modo analogo alle disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, richiamate dall'art. 4 l. n. 96 del 2010 cit.; Considerato che la modifica dei requisiti di custodia e di sicurezza dei locali di utilizzo e detenzione dei precursori di droghe richiede un'attivita' di vigilanza equivalente a quella svolta per il rilascio di una nuova licenza; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta e a utilita' dei soggetti interessati, per le attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione all'esportazione e all'importazione di precursori di droghe di cui ai commi 3, 5 e 9 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (di seguito «Testo Unico»), a carico degli operatori sono dovute le tariffe indicate nell'art. 2 del presente decreto.