IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
prevede, a decorrere  dall'anno  2014,  una  riduzione  generalizzata
delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti  di  beni  e
servizi in ogni settore, per un  importo  complessivo  pari  a  2.100
milioni di euro, importo che in ragione  di  una  quota  pari  a  340
milioni deve essere assicurata da parte delle province; 
  Visto  l'art.  47,  comma  2,  lettera  a)  e  commi  seguenti  del
decreto-legge n.  66/2014,  che  prevede,  per  l'anno  2014  che  le
province debbano assicurare un contributo alla finanza  pubblica,  in
misura complessiva pari a 340 milioni di euro, elevato a 510  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017; 
  Visto il precedente decreto ministeriale in data 25 ottobre 2012, e
le Tabelle allegate al decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151  ed  al
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n.  68,  provvedimenti  con  i  quali,  in
applicazione dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135 - cosi' come  dapprima  modificato  dall'art.  8,  comma  2,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,  successivamente  modificato
dall'art. 1, comma 119, della legge 28 dicembre 2012, n.  228  (legge
finanziaria 2013) e, da ultimo,  ulteriormente  modificato  dall'art.
10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 8 aprile 2013, n.  35,
in sede di conversione in legge 6 giugno 2013, n.  64  -  sono  state
determinate, per gli anni 2012, 2013 e 2014 le  riduzioni  del  fondo
sperimentale  di  riequilibrio,   del   fondo   perequativo   e   dei
trasferimenti erariali, per il complessivo importo di  1.200  milioni
di euro, applicate alle province ricomprese nelle regioni  a  statuto
ordinario ed alle province delle regioni Siciliana e Sardegna; 
  Rilevato  che,  per  l'anno  2014,  l'art.   47,   comma   2,   del
decreto-legge n. 66/2014, alla lettera a) prevede che le riduzioni di
spesa a carico delle province siano operate, per la quota pari a  340
milioni  di  euro,  in  proporzione  alla   spesa   media   sostenuta
nell'ultimo triennio relativa ai codici SIOPE indicati nella  tabella
A allegata allo stesso decreto; 
  Rilevato altresi' che l'art. 47, comma  3,  del  decreto  legge  n.
66/2014,  prevede  che,   ad   invarianza   comunque   di   riduzione
complessiva, con decreto del Ministro dell'interno, le  riduzioni  di
spesa a carico delle province, sarebbero potute  essere  incrementate
e/o diminuite dalla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
entro il 30 giugno 2014, in misura da determinarsi tenendo  conto  di
un indicatore dei «tempi medi di pagamento» relativi agli acquisti di
beni ed alle forniture di servizi ed anche in proporzione alla misura
media del ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione  da
Consip S.p.A. o da altri soggetti  aggregatori  iscritti  nell'elenco
istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi  e  forniture,  sulla  base  delle  certificazioni
inviate dalle province alla Direzione centrale della finanza locale; 
  Considerato che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  non
ha ritenuto di avvalersi della  predetta  facolta'  modificativa  del
criterio da seguire per determinare gli importi delle  singole  quote
di riduzioni delle spese a carico di ciascuna provincia; 
  Ritenuto che il previsto contributo  alla  finanza  pubblica,  pari
complessivamente a 340 milioni di euro per l'anno 2014, debba  essere
pertanto ripartito proporzionalmente alla spesa media sostenuta,  nel
triennio 2011-2013, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata  al  decreto  legge  n.  66/2014,  sulla   base   dei   dati
appositamente forniti  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
dello Stato, riferiti alla data del 3 giugno 2014; 
  Considerato che l'art. 47, ai commi 2, 3 e 4, del decreto-legge  n.
n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  89/2014,
comma quest'ultimo modificato dall'art. 23-quater  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, prevede che i risparmi conseguiti dalle province
a fronte delle riduzioni di spesa debbano essere  versati,  entro  il
termine del 10 ottobre 2014, ad un apposito capitolo di  entrata  del
bilancio dello Stato  e  contestualmente  dispone  che,  in  caso  di
mancato versamento del contributo, entro la stessa data,  sulla  base
dei dati  comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
entrate, attraverso la struttura di  gestione  di  cui  all'art.  22,
comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  provvede  al
recupero delle predette somme nei confronti delle  province  e  delle
citta'   metropolitane   interessate,   a   valere   sui   versamenti
dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento
del relativo gettito alle province medesime; 
  Considerato, infine, che per quanto concerne la ripartizione  dello
stesso contributo alla finanza pubblica a carico delle province, pari
complessivamente ai maggiori importi  di  510  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvedera'  con  successivo
apposito provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione del riparto del contributo  alla  finanza  pubblica  a
  carico delle province ricomprese nelle regioni a statuto  ordinario
  e  delle  province  delle  regioni  Siciliana  e   Sardegna,   pari
  complessivamente a  340  milioni  di  euro,  per  l'anno  2014,  in
  proporzione alla spesa media sostenuta, nel triennio 2011-2013. 
  1. Il contributo, per l'importo complessivo di 340 milioni di  euro
per l'anno 2014, di  cui  in  premessa,  e'  ripartito  a  carico  di
ciascuna provincia ricompresa nelle regioni  a  statuto  ordinario  e
delle province delle  regioni  Siciliana  e  Sardegna,  nella  misura
complessiva indicata nell'elenco allegato al presente decreto. 
  2. Il predetto contributo e' calcolato proporzionalmente alla spesa
media sostenuta, nel triennio 2011-2013,  relativa  ai  codici  SIOPE
indicati nella tabella  A  allegata  al  decreto  legge  n.  66/2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.