IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300 e ss.mm.ii.; 
  Visti l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
ss.mm.ii., recante disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e
per la correzione dei conti pubblici ed in particolare i commi 1 e 5,
lettere f e f-bis; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e
con il Ministro della funzione pubblica, recante «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco», cosi' come modificato dal decreto del  Ministero  della
salute 29 marzo 2012, n. 53, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.
106 dell'8 maggio 2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1.282, in data 14 novembre 2011, con il quale e'
stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco
il prof. Luca Pani a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visti l'art. 1, comma 796, lett. f) della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, che conferma per gli  anni  2007  e  seguenti  le  misure  di
contenimento  della  spesa  farmaceutica  assunte  dall'AIFA  e,   in
particolare, la deliberazione n. 26 del Consiglio di  amministrazione
resa in data 27 settembre 2006; 
  Visto l'art. 5, comma 5, del sopracitato  decreto-legge,  il  quale
dispone che,  a  decorrere  dall'anno  2008,  la  spesa  farmaceutica
ospedaliera, cosi' come rilevata  dai  modelli  CE,  al  netto  della
distribuzione diretta di fascia A, non possa superare, a  livello  di
ogni  singola  regione,  la   misura   percentuale   del   2,4%   del
finanziamento cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato,  inclusi  gli
obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate  per  il  finanziamento  di  attivita'  non
rendicontate dalle Aziende sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e  ss.mm.ii.  ed  in
particolare  l'art.  15   concernente   «Disposizioni   urgenti   per
l'equilibrio del settore sanitario e misure di  governo  della  spesa
farmaceutica»; 
  Visto il comma 4, del suddetto art. 15 che, a  decorrere  dall'anno
2013, ha rideterminato il tetto della spesa farmaceutica  ospedaliera
- di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007,  n.
222  e  ss.mm.ii.  -  al  3,5%   del   finanziamento   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le  risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme  erogate  per
il  finanziamento  di  attivita'  non  rendicontate   dalle   Aziende
sanitarie; 
  Visto, il  comma  8,  lettera  e),  del  suindicato  art.  15,  che
attribuisce all'AIFA il compito di effettuare il  monitoraggio  della
spesa  farmaceutica  ospedaliera  e  comunicarne  le  risultanze   al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle  finanze
e alle regioni; 
  Vista la lettera d), del comma 8, del  sopracitato  art.  15,  come
successivamente modificata dall'art. 49, comma 2-bis, lettera a), del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii., la quale dispone che il
monitoraggio  complessivo  della  spesa  sostenuta  per  l'assistenza
farmaceutica ospedaliera si effettui sulla  base  del  nuovo  sistema
informativo sanitario istituito ai sensi del  decreto  del  Ministero
della salute 15 luglio 2004 (pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio
2005); 
  Visto il comma 8, lettera a) del predetto art. 15, in base al quale
l'AIFA  ha  avviato  il  30  settembre  2013   il   procedimento   di
attribuzione alle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazioni ad
immissione in commercio  (AIC)  del  budget  definitivo  della  spesa
farmaceutica ospedaliera per l'anno 2013, che si  e'  concluso  il  7
marzo 2014, nel rispetto del termine previsto dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  ss.mm.ii.  per  la  partecipazione  delle  aziende
farmaceutiche al  consolidamento  delle  procedure  e  dei  dati  del
procedimento stesso, come, inizialmente fissato al 30 novembre 2013 e
successivamente prorogato su richiesta delle aziende farmaceutiche al
31 dicembre  2013,  e  a  seguito  della  valutazione  delle  istanze
presentate nell'ambito del periodo di partecipazione stesso; 
  Visto l'art. 15, comma 7 e comma 8, lettere f), g), h), i) e i-bis)
del suindicato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che  definisce  le
regole in base alle quali l'AIFA, in caso  di  mancato  rispetto  del
tetto della  spesa  farmaceutica  ospedaliera  a  livello  nazionale,
procede a ripartire l'onere di ripiano tra  aziende  farmaceutiche  e
regioni; 
  Visto l'art. 15, comma 7,  del  sopracitato  decreto-legge  che,  a
decorrere dall'anno 2013, pone a carico delle  aziende  farmaceutiche
una quota pari al 50% dell'eventuale superamento a livello  nazionale
del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera; 
  Vista la deliberazione n. 10 del 27 febbraio 2014, con la quale  il
Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, ai sensi dell'art. 15,  comma
8, lettera i-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito,
con modificazioni, nell'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n.  135
e ss.mm.ii., ha  approvato  l'elenco  dei  farmaci  orfani,  gia'  in
possesso dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  destinati
alla cura delle malattie rare e  che  soddisfano  i  criteri  di  cui
all'art. 3, del Regolamento (CE) n. 141/2000; 
  Vista la nota del Ministero  della  salute  del  13  marzo  2014  -
Dipartimento  della  programmazione  e  dell'ordinamento  del  SSN  -
direzione generale  della  programmazione  sanitaria,  relativa  alla
comunicazione  dell'onere  a  carico   del   SSN   per   l'assistenza
farmaceutica territoriale nell'anno 2013, e  la  sua  ripartizione  a
livello    regionale    (n.    prot.    Ministero    della     Salute
0007263-P-13/03/2014); 
  Considerati i dati certificati dalle Regioni ed acquisiti dal Nuovo
Sistema Informativo Sanitario del Ministero della  salute  alla  data
del 31 dicembre 2013  (nell'ambito  del  flusso  istituito  ai  sensi
del decreto del Ministero della salute 31 luglio 2007), relativi alla
spesa per i medicinali erogati in distribuzione diretta e per  conto,
inclusa  la  distribuzione  in  dimissione   ospedaliera,   acquisiti
dall'AIFA il 12 marzo 2014 (n. prot. AIFA/OSMED/0027561/A.); 
  Considerati i  dati  certificati  dalle  Aziende  Farmaceutiche  ed
acquisiti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della
salute alla data del 31 dicembre 2013 (tramite il flusso istituito ai
sensi D.M. Salute 15  luglio  2004),  relativi  agli  acquisti  delle
strutture sanitari pubbliche, acquisiti dall'AIFA il 18  aprile  2014
(n. prot. AIFA/OSMED/0043083/A.); 
  Vista, la nota del direttore generale del 10 aprile 2014, n.  prot.
STDG/P./0039456, con la quale sono stati trasmessi al Ministero della
salute ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  i  documenti
relativi alla metodologia di ripiano dello sfondamento del tetto  del
3,5% del FSN a livello nazionale, in applicazione a  quanto  disposto
dall'art. 15, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012,  n.  135  e
ss.mm.ii. e, al contempo, e' stato richiesto un parere interpretativo
sulla ripartizione regionale dell'onere di ripiano; 
  Preso atto del monitoraggio delle  spesa  farmaceutica  ospedaliera
2013 e della verifica del rispetto  del  tetto  del  3,5%  a  livello
nazionale, che hanno evidenziato un  disavanzo  rispetto  alla  spesa
programmata di 765.066.826 euro, pari ad un'incidenza del  4,22%  del
Fabbisogno Sanitario Nazionale 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.  14  del
29 aprile 2014, che  conferisce  mandato  al  direttore  generale  di
procedere al ripiano del 50% del disavanzo della  spesa  farmaceutica
ospedaliera per l'anno 2013 a livello nazionale rispetto al tetto del
3,5% sul FSN,  pari  a  382.533.413  euro,  a  carico  dalle  aziende
farmaceutiche, secondo quanto disposto dall'art.  15,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.; 
  Preso atto della  nota  del  Ministero  della  salute  -  Direzione
generale del Sistema informatico e  statistico  sanitario  -  del  10
giugno 2014 (n. prot.  DGSISS0006795-P),  con  la  quale  sono  stati
trasmessi  all'AIFA  i  nuovi   dati   relativi   al   flusso   della
tracciabilita' del farmaco (D.M.  Salute  15  luglio  2004)  e  della
distribuzione  diretta  2013  (D.M.  Salute  31  luglio  2007),   che
differiscono da quelli precedentemente trasmessi  esclusivamente  per
la  corretta  associazione  su   base   mensile   della   classe   di
rimborsabilita'; 
  Preso  atto  dell'aggiornamento  del   monitoraggio   delle   spesa
farmaceutica ospedaliera 2013 e della verifica del rispetto del tetto
del 3,5% a livello nazionale,  che  hanno  evidenziato  un  disavanzo
rispetto  alla  spesa  programmata  di  773.217.135  euro,  pari   ad
un'incidenza del 4,23% del Fabbisogno sanitario nazionale 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.  22  del
24 giugno 2014  che  conferisce  mandato  al  Direttore  generale  di
procedere al ripiano del 50% del disavanzo della  spesa  farmaceutica
ospedaliera per l'anno 2013 a livello nazionale rispetto al tetto del
3,5% sul FSN,  pari  a  386.608.568  euro,  a  carico  dalle  aziende
farmaceutiche, secondo quanto disposto dall'art.  15,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.; 
  Considerato il comunicato del 20 giugno 2014  pubblicato  sul  sito
web dell'AIFA, con cui e' stata avviata la procedura di  acquisizione
delle autocertificazioni dei titolari di AIC di societa' controllanti
e controllate, ai sensi dell'art. 1, comma  226,  legge  27  dicembre
2013, n. 147 e ss.mm.ii. (Legge di stabilita' 2014); 
  Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo  del  Ministero  della
salute il 4 settembre 2014, condiviso con l'Ufficio del coordinamento
legislativo del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dopo  la
positiva valutazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, sulle modalita' della  ripartizione  regionale  dell'onere  di
ripiano a carico dei titolari di  AIC  (n.  prot.  STDG/A./0092037  e
0092039); 
  Considerato il comunicato del 12 settembre 2014 pubblicato sul sito
web dell'AIFA, con cui e' stato reso noto alle aziende  farmaceutiche
che, a partire dalle ore 18.30 del 1° ottobre 2014, potevano prendere
visione  dei  propri  dati  e  delle   procedure   utilizzate   nella
composizione  del  procedimento  di   ripiano,   sulla   base   della
metodologia allegata al comunicato stesso collegandosi  all'indirizzo
internet http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend ed accedendo  alla
sezione "Prezzi e Rimborso"- "Ripiano ospedaliera 2013", in  eseguito
all'inserimento delle proprie credenziali; 
  Considerato il comunicato del 12 settembre 2014 pubblicato sul sito
web dell'AIFA, con cui e' stato reso noto alle aziende  farmaceutiche
il termine della conclusione del procedimento fissato al  31  ottobre
2014 con la pubblicazione della determinazione AIFA di ripiano  dello
sfondamento del tetto del 3,5% della spesa  farmaceutica  ospedaliera
2013 ai sensi legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.; 
  Acquisita la nota del Ministero della salute del 9 settembre 2014 -
Dipartimento  della  programmazione  e  dell'ordinamento  del  SSN  -
direzione  generale  della  programmazione  sanitaria  -  (n.   prot.
AIFA/STDG/A./0096001 del 16 settembre 2014), circa le  modalita'  che
AIFA  deve  utilizzare  per  dare  applicazione  a  quanto   previsto
dall'art. 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto  2012,  n.
135 e ss.mm.ii; 
  Considerato il comunicato del 1° ottobre 2014 pubblicato  sul  sito
web dell'AIFA, con cui e' stato reso noto alle aziende  farmaceutiche
il documento dal titolo: "Procedimento di ripiano  dello  sfondamento
del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013 ai sensi
della legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.", recante la tempistica
del procedimento, i dati generali del procedimento, compreso l'elenco
dei raggruppamenti delle  societa'  controllate  e  delle  rispettive
controllanti, e della ripartizione regionale  del  ripiano  a  carico
delle aziende farmaceutiche; 
  Considerato che e' stata conferita alle  aziende  farmaceutiche  la
possibilita'  di  presentare  proprie  eventuali   osservazioni   sul
procedimento, entro e non oltre l'11 ottobre 2014; 
  Considerato il comunicato del 20 ottobre 2014 pubblicato  sul  sito
web dell'AIFA, con cui e' stato reso noto alle aziende  farmaceutiche
l'aggiornamento del documento dal titolo:  "Procedimento  di  ripiano
dello  sfondamento  del  tetto  del  3,5%  della  spesa  farmaceutica
ospedaliera 2013 ai sensi  della  legge  7  agosto  2012,  n.  135  e
ss.mm.ii." ad esito della valutazione delle osservazioni pervenute; 
  Considerato il perfezionamento delle procedure e dei dati ad  esito
della partecipazione delle aziende  farmaceutiche  a  tutte  le  fasi
procedimentali  che  l'AIFA   ha   svolto   in   applicazione   delle
disposizioni previste all'art. 15 legge  7  agosto  2012,  n.  135  e
ss.mm.ii; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ripiano a carico dei titolari di AIC 
 
  1.  A  partire  dal  3  novembre  2014,  le  aziende  titolari   di
autorizzazioni ad immissioni in commercio  (AIC)  possono  consultare
gli importi relativi alla quota di ripiano loro attribuita e alla sua
ripartizione  regionale,  secondo  le  procedure  e  la   metodologia
(allegato 1 e 2) che costituiscono parte  integrante  della  presente
determinazione,       collegandosi       all'indirizzo       internet
http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/ ed accedendo alla  sezione
"Prezzi & Rimborso" - "Ripiano ospedaliera 2013". 
  2. Le aziende titolari di AIC coinvolte dalla procedura di  ripiano
effettuano i rispettivi versamenti alle regioni in due rate, la prima
della quali deve essere corrisposta entro il 15  novembre  2014.  Nei
successivi 10 giorni le  aziende  farmaceutiche  devono  caricare  le
distinte  di  versamento   attraverso   le   funzionalita'   presenti
all'interno della piattaforma web "Ripiano ospedaliera 2013", di  cui
al comma 1. 
  3. La mancata  attestazione  dei  versamenti  che  dovra'  avvenire
utilizzando esclusivamente la piattaforma web, comporta l'avvio delle
procedure sanzionatorie di  riduzione  di  prezzo  delle  specialita'
medicinali  di  cui  le  aziende  sono   titolari,   previste   dalla
metodologia allegata in caso di omesso o non conforme pagamento. 
  4. La seconda rata del ripiano deve  essere  saldata  entro  il  15
dicembre 2014, con le medesime modalita' previste per la prima rata e
le stesse conseguenze di natura sanzionatoria di  cui  al  precedente
comma.