IL CAPO 
                          DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2011 con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino  al  29
febbraio 2012, lo stato di emergenza nel  territorio  del  comune  di
Cerzeto (Cosenza) interessato da  gravissimi  dissesti  idrogeologici
con connessi diffusi movimenti franosi; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
aprile 2005, n.  3427  e  21  ottobre  2005,  n.  3472  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto in particolare l'art. 1 dell'ordinanza 21  ottobre  2005,  n.
3472 con il quale  e'  stata  prevista  l'adozione  di  un  piano  di
delocalizzazione e ricostruzione della frazione di  Cavallerizzo  del
comune di Cerzeto (Cosenza) contenente l'individuazione delle aree  e
la realizzazione delle opere  occorrenti  per  la  nuova  costruzione
dell'abitato di Cavallerizzo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 77 del 11 aprile 2013, recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per   favorire   il   regolare   subentro    delle    amministrazioni
ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticita'  conseguente  ai  gravissimi  dissesti
idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel
territorio del comune di Cerzeto»; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato 11 dicembre 2013, n.  5973
con cui e' stato rigettato l'appello interposto dal  Dipartimento  ed
e' stata confermata la sentenza del TAR Lazio- Roma, sez. I, 3  marzo
2010, n. 3293 di annullamento del verbale della conferenza di servizi
del 31 luglio 2007, recante l'approvazione del progetto definitivo di
delocalizzazione della frazione di Cavallerizzo nel Comune di Cerzeto
in localita' Pianette; 
  Vista la nota prot. 1010 del 5 marzo 2014  con  cui  il  Comune  di
Cerzeto ha trasmesso  al  Dipartimento  della  Protezione  civile  la
delibera del Consiglio comunale straordinario avente  ad  oggetto  la
presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato ed il ricorso  per
l'ottemperanza    della    stessa,    presentato    dall'associazione
«Cavallerizzo vive», ha chiesto  parere  in  ordine  alla  necessaria
sospensione dei procedimenti in  attesa  del  giudicato  del  giudice
dell'ottemperanza  e  contestualmente  ha  richiesto  il  conseguente
mantenimento della contabilita' speciale, aperta ai  sensi  dell'art.
1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 11 aprile 2013, n. 77; 
  Vista la nota prot. CERZETO/CRZ/0017321 del 18 marzo 2014  con  cui
il Dipartimento della Protezione  civile  ha  espresso  l'avviso  che
"nelle more della decisione del giudizio  di  ottemperanza  pendente,
non  si   possano   effettuare   interventi,   attesi   gli   effetti
potenzialmente elusivi del giudicato, che potrebbero verificarsi." 
  Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima) con sentenza n. 7014/2014  ha  accolto  in  parte  il
ricorso  per  l'ottemperanza,  condannando   l'Amministrazione   alla
convocazione di nuova conferenza di servizi ai fini della valutazione
degli adempimenti di cui all'art. 29, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/06 e
che pertanto puo' procedersi all'esecuzione degli interventi  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
77/2013; 
  Ravvisata, la  necessita'  di  assicurare  il  completamento  degli
interventi  finalizzati  al  superamento  del  contesto  critico   in
rassegna e conseguentemente di prorogare il termine di chiusura della
contabilita' speciale anche in un'ottica di necessaria prevenzione di
possibili  situazioni  di  pericolo  per  la   pubblica   e   privata
incolumita'; 
  Acquisita l'intesa della Regione Calabria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate
ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 77 dell'11  aprile  2013,  il  termine  di  chiusura  della
contabilita' speciale n. 5812, denominata  "Comune di  Cerzeto  OCDPC
77/2013" di cui in premessa, gia' intestata  al  Sindaco  di  Cerzeto
(CS) ai sensi dell'art. 1,  comma  5,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 77 dell'11  aprile  2013,  e'
prorogato al 31 dicembre 2014. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2014 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                    Gabrielli