IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011 con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino al 29 febbraio 2012, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto (Cosenza) interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2005, n. 3427 e 21 ottobre 2005, n. 3472 e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 1 dell'ordinanza 21 ottobre 2005, n. 3472 con il quale e' stata prevista l'adozione di un piano di delocalizzazione e ricostruzione della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto (Cosenza) contenente l'individuazione delle aree e la realizzazione delle opere occorrenti per la nuova costruzione dell'abitato di Cavallerizzo; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 77 del 11 aprile 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire il regolare subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' conseguente ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»; Vista la sentenza del Consiglio di Stato 11 dicembre 2013, n. 5973 con cui e' stato rigettato l'appello interposto dal Dipartimento ed e' stata confermata la sentenza del TAR Lazio- Roma, sez. I, 3 marzo 2010, n. 3293 di annullamento del verbale della conferenza di servizi del 31 luglio 2007, recante l'approvazione del progetto definitivo di delocalizzazione della frazione di Cavallerizzo nel Comune di Cerzeto in localita' Pianette; Vista la nota prot. 1010 del 5 marzo 2014 con cui il Comune di Cerzeto ha trasmesso al Dipartimento della Protezione civile la delibera del Consiglio comunale straordinario avente ad oggetto la presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato ed il ricorso per l'ottemperanza della stessa, presentato dall'associazione «Cavallerizzo vive», ha chiesto parere in ordine alla necessaria sospensione dei procedimenti in attesa del giudicato del giudice dell'ottemperanza e contestualmente ha richiesto il conseguente mantenimento della contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 11 aprile 2013, n. 77; Vista la nota prot. CERZETO/CRZ/0017321 del 18 marzo 2014 con cui il Dipartimento della Protezione civile ha espresso l'avviso che "nelle more della decisione del giudizio di ottemperanza pendente, non si possano effettuare interventi, attesi gli effetti potenzialmente elusivi del giudicato, che potrebbero verificarsi." Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) con sentenza n. 7014/2014 ha accolto in parte il ricorso per l'ottemperanza, condannando l'Amministrazione alla convocazione di nuova conferenza di servizi ai fini della valutazione degli adempimenti di cui all'art. 29, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/06 e che pertanto puo' procedersi all'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 77/2013; Ravvisata, la necessita' di assicurare il completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna e conseguentemente di prorogare il termine di chiusura della contabilita' speciale anche in un'ottica di necessaria prevenzione di possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Acquisita l'intesa della Regione Calabria; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 77 dell'11 aprile 2013, il termine di chiusura della contabilita' speciale n. 5812, denominata "Comune di Cerzeto OCDPC 77/2013" di cui in premessa, gia' intestata al Sindaco di Cerzeto (CS) ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 77 dell'11 aprile 2013, e' prorogato al 31 dicembre 2014. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2014 Il Capo del Dipartimento Gabrielli