IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 67-octies con il quale e' stato riconosciuto ai soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, di attuazione dell'art. 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto, il comma 9-septies dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, che ha apportato alcune modifiche all'art. 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012, tra le quali la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per poter usufruire del credito d'imposta per la ricostruzione, il rispristino ovvero la sostituzione delle attrezzature e dei macchinari danneggiati o distrutti a seguito del sisma del maggio 2012 che ha colpito alcuni territori della Regione Emilia-Romagna; Visto, inoltre, il comma 9-octies dell'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2014, secondo cui in attuazione del comma 9-septies, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013; Decreta: Art. 1 Integrazioni e modifiche 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2: 1) la lettera a) del comma 1 e' sostituita con la seguente «la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorita' comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorita' comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, ovvero a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale dell'immobile;»; 2) la lettera b) del comma 1 e' sostituita con la seguente «la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attivita', a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorita' comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorita' comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.»; 3) il comma 2 e' sostituito con il seguente «2. Possono, altresi', fruire delle agevolazioni di cui all'art. 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 3, commi 8, 8-bis e 10, dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.». b) l'art. 3 e' sostituito con il seguente «1. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014 per la ricostruzione, il rispristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli interventi da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, commi 8, 8-bis e 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come individuati nell'art. 2, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.».