IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in  particolare,
l'art. 67-octies con il quale e' stato riconosciuto ai soggetti  che,
alla data del 20 maggio 2012, avevano  sede  legale  od  operativa  e
svolgevano attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni
interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che  per  effetto
del  sisma  hanno  subito  la   distruzione   ovvero   l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero  la  distruzione  di
attrezzature o  di  macchinari  utilizzati  per  la  loro  attivita',
denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione,  un
contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto,
entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il  ripristino  ovvero
la sostituzione dei suddetti beni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12
febbraio 2014, di attuazione dell'art. 67-octies del decreto-legge n.
83 del 2012; 
  Visto, il comma 9-septies dell'art. 1 del decreto-legge  12  maggio
2014, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  giugno
2014, n. 93, che ha apportato alcune modifiche all'art. 67-octies del
decreto-legge n. 83 del 2012, tra le quali la proroga al 31  dicembre
2014 del termine per poter usufruire del  credito  d'imposta  per  la
ricostruzione,  il   rispristino   ovvero   la   sostituzione   delle
attrezzature e dei macchinari danneggiati o distrutti a  seguito  del
sisma del maggio 2012 che ha colpito alcuni territori  della  Regione
Emilia-Romagna; 
  Visto, inoltre, il comma 9-octies dell'art. 1 del decreto-legge  n.
74 del 2014, secondo cui in attuazione  del  comma  9-septies,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto-legge, il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e  alla
modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e  3  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Integrazioni e modifiche 
 
  1. Al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12
febbraio 2014, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2: 
      1) la lettera a) del comma 1 e' sostituita con la seguente  «la
distruzione  ovvero  l'inagibilita'  dell'azienda  o   dello   studio
professionale, a condizione che abbiano denunciato  il  danno  subito
all'autorita' comunale e ne  abbiano  ricevuto  verificazione  ovvero
trasmesso successivamente alla denuncia all'autorita' comunale  copia
della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, ovvero
a condizione che gli immobili siano stati  oggetto  di  ordinanze  di
sgombero, perche' inagibili totalmente  o  parzialmente  per  effetto
dell'evento calamitoso,  e  per  i  quali  si  sia  in  possesso  del
certificato del Comune attestante  la  distruzione  o  l'inagibilita'
totale o parziale dell'immobile;»; 
      2) la lettera b) del comma 1 e' sostituita con la seguente  «la
distruzione di attrezzature, di macchinari o di  impianti  utilizzati
per la loro attivita', a condizione che abbiano denunciato  il  danno
subito all'autorita' comunale e  ne  abbiano  ricevuto  verificazione
ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorita' comunale
copia  della  perizia  giurata  o  asseverata  attestante  il   danno
subito.»; 
      3) il comma 2  e'  sostituito  con  il  seguente  «2.  Possono,
altresi', fruire delle agevolazioni di  cui  all'art.  1  le  imprese
ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini
del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti
di cui all'art. 3, commi 8, 8-bis e 10, dello stesso decreto-legge n.
74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.». 
    b) l'art. 3 e' sostituito con il seguente «1. Sono agevolabili  i
costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014 per  la  ricostruzione,  il
rispristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o  danneggiati,
per  la  realizzazione  degli  interventi  da  effettuarsi  ai  sensi
dell'art. 3, commi 8, 8-bis e 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, come individuati nell'art.  2,  al  netto  di  eventuali  importi
ricevuti  a  titolo  di   assicurazione   o   in   forza   di   altri
provvedimenti.».