IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda dell'11  settembre  2006  presentata  dall'Impresa
Sapec Agro S.A. con sede legale in Avenida do Rio Tejo,  Herdade  das
Praias, Sado, Setubal (PT), diretta ad ottenere la registrazione  del
prodotto fitosanitario denominato FADO contenente la sostanza  attiva
Ditianon; 
  Vista la nota del 7 dicembre 2009 con la quale l'impresa chiede  il
cambio di composizione da Ditianon ad Iprodione 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita', per l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 20 giugno 2003 di  inclusione  della  sostanza
attiva Iprodione, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2016  in  attuazione  della  direttiva
2003/31/EC della Commissione dell'11 aprile 2003; 
  Visto il decreto del 24 febbraio 2011 che modifica l'estensione  di
utilizzo della sostanza attiva Iprodione, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo  1995  n.  194  in  attuazione  della  direttiva
2010/58/UE della Commissione del 12 agosto 2010; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica  presentata  dall'Impresa  Sapec
Agro S.A. a sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista la nota  del  25  ottobre  2011  con  la  quale,  sono  stati
richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici aggiuntivi
con pregiudizio per l'iter di autorizzazione; 
  Viste le note di risposta di cui l'ultima del 16 luglio 2012 con le
quali la ditta presentava la  documentazione  tecnico  -  scientifica
richiesta con pregiudizio; 
  Vista la successiva valutazione del medesimo  Istituto,  in  merito
alla documentazione tecnico - scientifica richiesta con  pregiudizio,
presentata  dall'Impresa  Sapec  Agro  S.A.  conclusasi   con   esito
favorevole  nella  quale  sono  stati  richiesti   dati   tecnico   -
scientifici aggiuntivi; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 30 maggio 2014 con la  quale  e'
stata richiesta la documentazione ed i  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12
mesi dalla sopra citata data del 30 maggio 2014; 
  Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2014 da  cui  risulta  che
l'Impresa Sapec Agro S.A. ha presentato la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio chiedendo nel contempo  il  cambio  di  titolarita'  del
prodotto in questione da Sapec Agro S.A. con sede legale  in  Avenida
do Rio Tejo, Herdade das Praias, Sado, Setubal  (PT),  a  Sapec  Agro
Italia Srl con sede legale in Via Varese, 25/D - Saronno (VA); 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto FADO fino al  31  ottobre  2016
data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Iprodione; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Sapec Agro Italia Srl con sede legale in Via Varese, 25/D
- Saronno (VA), e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto
fitosanitario denominato FADO con la composizione e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al  presente  decreto,  fino  al  31
ottobre 2016 data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza  attiva
Iprodione riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 0,250 -1-5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Sapec  Agro  S.A.  -
Herdade das Praias, Sado, Setubal (PT); 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13461. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 28 agosto 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello