IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003   n.269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29  maggio  2001,  n.  283,
relativo alla redazione in doppia  lingua  delle  etichette  e  degli
stampati illustrativi dei farmaci; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Eli Lilly S.p.a. ha  chiesto
la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Vista la notifica di fine procedura UK/H/0686/02-08/II/31 trasmessa
dalla competente autorita' in qualita' di Stato Membro di Riferimento
(RMS); 
  Viste le notifiche di fine procedura  UK/H/0686/02-08/I/39,  II/040
trasmesse dalla competente autorita' in qualita' di Stato  Membro  di
Riferimento (RMS); 
  Visti gli stampati  allegati  che  costituiscono  parte  integrante
della presente determinazione; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 9 giugno 2014; 
  Vista la deliberazione n. 25 in data 23 luglio 2014  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche: 
    Strattera e' indicato per il trattamento del Disturbo da  Deficit
dell'Attenzione e Iperattivita' (ADHD) nei bambini a  partire  dai  6
anni di eta', negli adolescenti e  negli  adulti  come  parte  di  un
programma di trattamento  multimodale.  Il  trattamento  deve  essere
iniziato da un medico specialista nel trattamento  dell'ADHD,  ovvero
neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o psichiatra. 
    Negli adulti la diagnosi deve essere effettuata secondo i criteri
stabiliti dal DSM 5 e deve essere confermata la presenza  di  sintomi
dell'ADHD che erano preesistenti in  eta'  infantile.La  conferma  di
terze parti e' auspicabile e la  somministrazione  di  Strattera  non
deve essere iniziata se la verifica dei  sintomi  dell'ADHD  in  eta'
infantile non e' certa. In base alla valutazione clinica, i  pazienti
devono avere un ADHD di gravita' almeno moderata,  come  indicato  da
una compromissione funzionale almeno moderata in 2 o piu' ambiti  (ad
esempio sociale, scolastico e/o lavorativo) che  interessano  diversi
aspetti della vita di un individuo. 
del medicinale STRATTERA (atomoxetina) sono rimborsate come segue: 
  Confezione:  "40  mg  capsule  rigide"   7   capsule   in   blister
PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063171 (in base 10) 13C2J3 (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,6. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,35. 
  Confezione:  "40  mg  capsule  rigide"  28   capsule   in   blister
PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063195 (in base 10) 13C2JV (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 78,4. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 129,39. 
  Confezione:  "80  mg  capsule  rigide"   7   capsule   in   blister
PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063258 (in base 10) 13C2LU (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,52. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,82. 
  Confezione:  "80  mg  capsule  rigide"  14   capsule   in   blister
PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063260 (in base 10) 13C2LW (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,04. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 77,63. 
  Confezione:  "80  mg  capsule  rigide"  28   capsule   in   blister
PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063272 (in base 10) 13C2M8 (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 94,08. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 155,27. 
  Confezione:  "100  mg  capsule  rigide"  7   capsule   in   blister
PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063296 (in base 10) 13C2N0 (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,52. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,82. 
  Confezione:  "100  mg  capsule  rigide"  14  capsule   in   blister
PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063308 (in base 10) 13C2ND (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,04. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 77,63. 
  Confezione:  "100  mg  capsule  rigide"  28  capsule   in   blister
PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063310 (in base 10) 13C2NG (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 94,08. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 155,27. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex  Factory
come da condizioni negoziali.