IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003   n.269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.326  ,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Visto il decreto con il  quale  la  societa'  BOEHRINGER  INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH e' stata autorizzata all'immissione  in  commercio
del medicinale GIOTRIF (afatinib); 
  Vista  la  determinazione  n.  1138/2013  del  12  dicembre   2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  302
del 27 dicembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai
sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre  2012  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la  domanda  con  la  quale  la  ditta  BOEHRINGER  INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH ha chiesto la riclassificazione  delle  confezioni
con AIC n. 043023035, 043023062, 043023098 e 043023124; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 07/04/2014; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta  del
24/06/2014; 
  Vista la deliberazione n. 32 in data 14 ottobre 2014 del  Consiglio
di Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale GIOTRIF (afatinib) nelle confezioni sotto indicate e'
classificato come segue: 
  Confezione 
  20  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  blister   divisibile
(PVC/PVDC) 28X1 compresse 
  AIC N. 043023035/E (in base 10) 190YPV (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' 
  H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
  € 2265,20 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
  € 3738,48 
  Confezione 
  30  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  blister   divisibile
(PVC/PVDC) 28X1 compresse 
  AIC N. 043023062/E (in base 10) 190YQQ (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' 
  H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
  € 2265,20 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
  € 3738,48 
  Confezione 
  40  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  blister   divisibile
(PVC/PVDC) 28X1 compresse 
  AIC N. 043023098/E (in base 10) 190YRU (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' 
  H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
  € 2265,20 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
  € 3738,48 
  Confezione 
  50  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  blister   divisibile
(PVC/PVDC) 28X1 compresse 
  AIC N. 043023124/E (in base 10) 190YSN (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' 
  H 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
  € 2265,20 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
  € 3738,48 
  Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Payment by results come da condizioni negoziali. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: 
  http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottop
osti-monitoraggio. 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  Validita' del contratto: 
  24 mesi.