Il Codice di  autoregolamentazione  delle  astensioni  collettive
delle attivita' dei Consulenti del Lavoro, riportato  in  calce  alla
Delibera del 23 giugno 2014, n.  14/285,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n. 168, del 22 luglio 2014,  rappresenta
una versione non definitiva, elaborata durante la fase di  formazione
dell'atto. Di conseguenza il testo definitivo, valutato idoneo  dalla
Commissione, in data 23 giugno 2014, e' quello di seguito riportato.  
Codice di  autoregolamentazione  delle  astensioni  collettive  dalle
  attivita' svolte dai consulenti del lavoro,  adottato  in  data  13
  giugno 2014 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  del
  Lavoro. 
 
                               Art. 1. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  La  presente   regolamentazione   disciplina   le   modalita'
dell'astensione collettiva dall'attivita' dei consulenti  del  lavoro
con  particolare   riferimento   a   quelle   che   hanno   carattere
previdenziale, assicurativo, fiscale, contenzioso  e  giurisdizionale
per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti. 
 
                               Art. 2. 
 
               Proclamazione e durata delle astensioni 
 
    1. La proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze  del
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e delle  organizzazioni
di riferimento della categoria 
    2. La  proclamazione  dell'astensione,  con  l'indicazione  della
specifica motivazione e della  sua  durata,  deve  essere  comunicata
almeno  quindici  giorni  prima  della  data   dell'astensione   alla
Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero
nei servizi pubblici  essenziali.  Inoltre  analoga  informazione  va
trasmessa, in ragione della motivazione  dell'astensione  collettiva,
al Direttore dell'Agenzia Regionale  delle  entrate,  alle  Direzioni
Territoriali del Lavoro interessate, ai Direttori Regionali  INPS  ed
INAIL, all'Unioncamere in rappresentanza delle camere  di  Commercio,
al Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  o  ad  altro
Ministero interessato,  agli  organismi  giudiziari  civili,  penali,
amministrativi e tributari interessati. Ove  l'astensione  collettiva
abbia una portata nazionale, le  informazioni  di  cui  innanzi  sono
trasmesse ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi
individuati. 
    3. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al  pubblico
della astensione, almeno cinque giorni prima con  tempi  e  modalita'
tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. 
    4. Tra la proclamazione  e  l'effettuazione  dell'astensione  non
puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni. 
    5. La revoca della  proclamazione  deve  essere  comunicata  agli
stessi destinatari di cui al comma precedente  almeno  cinque  giorni
prima della data fissata per l'astensione medesima salva  la  diversa
richiesta da parte della Commissione di garanzia o la  sopravvenienza
di fatti significativi. 
    6. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata  possono  non
essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e' proclamata  ai
sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n.  146/1990,  come  modificata
dalla legge n. 83/2000. 
    7. Ciascuna proclamazione deve riguardare  un  unico  periodo  di
astensione. 
    8.  L'astensione  non  puo'  superare  otto  giorni   consecutivi
lavorativi. 
    9. Con riferimento a ciascun mese solare non puo' comunque essere
superato la durata di otto giorni anche se si  tratta  di  astensioni
aventi ad oggetto questioni e temi  diversi.  In  ogni  caso  tra  il
termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva  deve
intercorrere  un  intervallo  di   almeno   quindici   giorni.   Tali
limitazioni  non  si  applicano  nei  casi  in  cui  e'  prevista  la
proclamazione dell'astensione senza preavviso. 
 
                               Art. 3. 
 
                       Effetti dell'astensione 
 
    1. L'astensione puo' riguardare tutte le  attivita'  obbligatorie
dei consulenti del lavoro, salvo  quanto  previsto  dall'art.  4  che
segue, ivi compresa l'elaborazione e la stampa del  Libro  Unico  del
Lavoro,  la  predisposizione  delle  comunicazioni  obbligatorie  del
rapporto  di  lavoro,  delle  denunce  previdenziali  mensili,  delle
dichiarazioni dei sostituti di imposta  e  la  cura  degli  ulteriori
adempimenti connessi al rapporto  di  lavoro,  l'attivita'  derivante
dagli obblighi assunti in qualita' di C.T.U. o C.T.P.; nonche'  tutti
gli  adempimenti  telematici  di  carattere   fiscale   (deleghe   di
pagamento,  assistenza  su  preavvisi  di  irregolarita',   etc.)   e
previdenziali  (domande  di  ammortizzatori  sociali,  richieste   di
rateazione, etc.). L'astensione puo' riguardare anche  l'elaborazione
e  predisposizione  delle  dichiarazioni  tributarie  e  cura   degli
ulteriori  adempimenti  tributari,  l'attivita'  di   intermediazione
fiscale in generale, l'assistenza e la  rappresentanza  davanti  agli
organi della giurisdizione tributaria di cui al  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 545. 
    2. Viceversa, fermo restando quanto  stabilito  dall'art.  4  che
segue, durante l'astensione possono essere  omesse  quelle  attivita'
non obbligatorie richieste da enti, istituzioni e privati. 
    3. Nell'ambito delle procedure di conciliazione dei  rapporti  di
lavoro nelle quali sia stata conferita delega  al  professionista  la
mancata comparizione del consulente del lavoro alla convocazione o  a
qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista  la  sua
presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche'  sia  considerata  in
adesione all'astensione  regolarmente  proclamata  ed  effettuata  ai
sensi della  presente  disciplina,  e  dunque  considerata  legittimo
impedimento, deve essere alternativamente: 
    a)  dichiarata  -   personalmente   o   tramite   sostituto   del
professionista titolare del mandato - all'inizio della  seduta  della
commissione; 
    b) comunicata con  atto  scritto  trasmesso  o  depositato  nella
segreteria della commissione  competente,  almeno  due  giorni  prima
della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvedera'  a
fornire idonee informazioni ai consulenti del lavoro costituiti nello
stesso procedimento. 
    4. Nel processo tributario la mancata comparizione del consulente
del lavoro all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per  il
quale sia prevista  la  sua  presenza,  ancorche'  non  obbligatoria,
affinche' sia considerata  in  adesione  all'astensione  regolarmente
proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque
considerata  legittimo  impedimento  del   difensore,   deve   essere
alternativamente: 
    a)  dichiarata  -   personalmente   o   tramite   sostituto   del
professionista titolare della  difesa  o  del  mandato  -  all'inizio
dell'udienza; 
    b) comunicata con  atto  scritto  trasmesso  o  depositato  nella
segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni
prima  della  data  stabilita.  Ove  possibile,   il   professionista
provvedera' a fornire idonee informazioni ai  dottori  commercialisti
ed esperti contabili costituiti nello stesso procedimento. 
    5. Nel rispetto  delle  modalita'  sopra  indicate,  l'astensione
costituisce legittimo impedimento anche qualora consulenti del lavoro
del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione  stessa;
la  presente  disposizione  si'  applica  a  tutti  i  soggetti   del
procedimento, ivi compresi i rappresentanti della controparte. 
    6. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per
le parti assistite da un professionista che non intende aderire  alla
astensione, questi, conformemente  alle  regole  deontologiche,  deve
farsi  carico  di  avvisare  gli  altri  colleghi  interessati   alla
convocazione quanto prima, e comunque almeno due giorni  prima  della
data stabilita, ed e' tenuto a non compiere atti pregiudizievoli  per
le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti
che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione. 
    7. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni  stato
e grado del procedimento. 
 
                               Art. 4. 
 
                     Prestazioni indispensabili 
 
    1. Sono escluse  dall'astensione  le  prestazioni  indispensabili
riguardanti: 
    la  presentazione  delle  dichiarazioni  annuali  riferite   alla
gestione dei rapporto  di  lavoro  (dichiarazione  dei  sostituti  di
imposta, prospetto informativo disabili, autoliquidazione del  premio
INAIL, etc..); 
    la presentazione denunce contributive mensili; 
    la compilazione del libro unico del lavoro mensile; 
    le comunicazioni  di  assunzione  al  Centro  per  l'impiego  dei
lavoratori. 
    2. In ogni caso, saranno garantite tutte quelle prestazioni,  con
scadenze predefinite, il cui mancato adempimento possa comportare, da
parte  delle  Autorita'  competenti,  l'irrogazione  di  sanzioni  di
carattere amministrativo a carico dei contribuenti. 
 
                               Art. 5. 
 
                       Controllo deontologico 
 
    1. Quanto  alle  violazioni  delle  disposizioni  concernenti  la
proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto
dagli artt. 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990,  cosi'  come
riformulati dalla legge n. 83/2000,  da  adeguare  alla  peculiarita'
della posizione professionale dei soggetti interessati,  resta  ferma
anche l'eventuale valutazione dei Consigli  dell'Ordine  in  sede  di
esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi  Ordini  Professionali
vigilano  sul  rispetto  individuale  e  collettivo  delle  regole  e
modalita' di astensione. 
    2. Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro si impegnano  ad  assicurare  il  coordinamento
delle iniziative in caso  di  questioni  applicative  concernenti  il
codice  di  autoregolamentazione.  Le  questioni  saranno  risolte  e
disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e  della
necessita' di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile  nel
caso concreto.