LA COMMISSIONE 
 
                              Premesso 
 
  che la Societa' Trenord s.r.l. di  Milano  opera  nel  settore  del
trasporto  ferroviario  passeggeri  della  regione  Lombardia  e  nel
settore Lunga Percorrenza sulla direttrice Bologna - Brennero e sulla
direttrice Venezia - Tarvisio; 
  che, in data 24 gennaio 2012, l'Azienda e le  Segreterie  regionali
della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni  sindacali
FILT CGIL, FIT CISL, UILT  UIL,  FAISA  CISAL,  ORSA  Ferrovie,  FAST
Ferrovie e UGL Trasporti hanno sottoscritto un Protocollo transitorio
sulle relazioni industriali; 
  che, nell'ambito del predetto Protocollo, le  parti  sociali  hanno
stabilito  che,  a  partire  dalla  data  del  1°  aprile  2012,  con
riferimento alle procedure, alle modalita' e, piu' in generale,  alla
normativa attinente all'esercizio del diritto di sciopero, la Trenord
s.r.l. avrebbe applicato al  proprio  personale  la  regolamentazione
vigente nel settore del trasporto ferroviario, come prevista, per  le
Societa'  del  Gruppo  FSI,  dall'Accordo  del  23   novembre   1999,
indipendentemente dalla circostanza che il medesimo  personale  fosse
impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale  o  di  trasporto
ferroviario a lunga percorrenza; 
  che, con particolare riferimento al settore Lunga  Percorrenza,  la
Societa'    Trenord    e    le     Segreterie     regionali     della
Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni  sindacali  FILT
CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL Trasporti, FAISA CISAL,  FAST  Ferrovie
hanno sottoscritto, in data 28 febbraio 2012, un Accordo,  avente  ad
oggetto i servizi  minimi  da  garantire  in  caso  di  sciopero  nel
servizio di  Lunga  Percorrenza  gestito  da  Trenord  sull'Asse  del
Brennero, che si inserisce nel Protocollo transitorio sulle relazioni
industriali del 24 gennaio 2012, sopra citato; 
  che, nel suddetto Accordo, le parti hanno  confermato  di  recepire
per il settore Lunga Percorrenza la disciplina  contrattuale  vigente
nel settore del Trasporto Ferroviario, in  materia  di  sciopero  nei
servizi pubblici essenziali; 
  che, in particolare, avuto riguardo alla specificita' del  servizio
di Lunga  Percorrenza,  al  fine  di  contemperare  il  diritto  alla
mobilita' dei viaggiatori sulle tratte internazionali interessate dal
servizio   aziendale,   tenendo   anche   conto   dell'ottimizzazione
dell'utilizzo del materiale rotabile e delle esigenze dei  dipendenti
a raggiungere le localita' di inizio attivita'  e  di  rientro  nelle
sedi di appartenenza, le parti hanno convenuto, nei casi di  scioperi
proclamati per 24 ore, di garantire il  servizio  di  una  coppia  di
treni sulla tratta  Bologna  Centrale  -  Brennero  (EC  84-85),  con
partenza e arrivo da e per la stazione  di  Bologna  Centrale,  ferma
restando la possibilita' di rivedere, previo  accordo,  la  quota  di
servizi minimi,  a  fronte  di  una  significativa  variazione  della
produzione aziendale; 
  che, in data 4 luglio  2012,  Trenord  S.r.l.  ha  siglato  con  le
Segreterie nazionali e regionali della Lombardia delle Organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast  Confsal
e Faisa Cisal l'Accordo di Armonizzazione e Confluenza al Ccnl  Unico
della Mobilita' - Attivita' Ferroviarie, che uniforma il  trattamento
economico e normativo di tutto il personale; 
  che, in data 3 luglio 2014, a seguito dell'ampliamento del servizio
aziendale di Lunga Percorrenza sull'Asse del Tarvisio, Trenord S.r.l.
e  le  Segreterie  regionali  della  Lombardia  delle  Organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast  Confsal
e Faisa Cisal hanno sottoscritto un Accordo,  avente  ad  oggetto  la
regolamentazione  delle  prestazioni  indispensabili,  in   caso   di
sciopero nel servizio di Lunga  Percorrenza  gestito  dalla  Societa'
sulla tratta Venezia - Tarvisio; 
  che tale  ultimo  Accordo  prevede  l'obbligo  di  garantire,  come
servizi minimi nel settore Lunga Percorrenza, oltre  alla  coppia  di
treni sulla tratta Bologna Centrale - Brennero, anche una  coppia  di
treni notturni Euronight sulla  direttrice  Venezia  -  Tarvisio  (EN
236/237); 
  che, con nota dell'8 settembre 2014, prot. n.  11805,  la  Societa'
Trenord ha trasmesso formalmente alla Commissione copia degli Accordi
del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, ai fini della  valutazione,
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della  legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni; 
  che la Societa' Trenord, convocata in audizione  dalla  Commissione
nella giornata del 16 settembre, ha fornito ogni  dettaglio  tecnico,
in merito ai servizi minimi da garantire in caso di  sciopero,  utile
ai fini della valutazione della Commissione medesima; 
  che  la  Commissione,  nella  seduta  del  22  settembre  2014,  ha
deliberato di  trasmettere  alle  Associazioni  degli  utenti  e  dei
consumatori  il   testo   degli   Accordi   sopra   menzionati,   per
l'acquisizione del relativo parere, ai  sensi  del  citato  art.  13,
comma 1, lettera a), della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni; 
  che, con nota trasmessa in data 23 settembre 2014, prot. n.  13907,
la Commissione ha richiesto il prescritto parere, entro il termine di
quindici  giorni  dal  ricevimento  della  nota,  alle   Associazioni
rappresentative degli utenti Adiconsum, Adoc,  Adusbef,  Associazione
Consumatori   Utenti,   Assoutenti,   Centro   Tutela    Consumatori,
Cittadinanzattiva,      Codacons,      Codici,       Confconsumatori,
Federconsumatori, La Casa del Consumatore  Onlus,  Lega  Consumatori,
Movimento  Consumatori,  Movimento  Difesa  del   Cittadino,   Unione
Nazionale Consumatori, Altroconsumo; 
  che nessuna delle predette  Associazioni  ha  espresso  il  proprio
avviso, in merito agli Accordi trasmessi; 
 
                             Considerato 
 
  che,  con  la  sottoscrizione  del  Protocollo  transitorio   sulle
relazioni  industriali  del  24  gennaio   2012,   l'Azienda   e   le
Organizzazioni sindacali firmatarie hanno concordato di estendere  ai
dipendenti della Societa' Trenord la regolamentazione  dell'esercizio
del diritto di sciopero contenuta  nell'Accordo  sottoscritto  il  23
novembre 1999 per il personale della Societa' FSI; 
  che  il   predetto   Accordo,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, e' stato  valutato  idoneo  dalla  Commissione  con  le
delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, n. 101 del 13 settembre  2001
e n. 149 del 29 novembre 2001 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del 12 aprile 2002, n. 86; 
  che, anche per quanto attiene alle  prestazioni  indispensabili  da
garantire in caso di sciopero  nel  servizio  Lunga  Percorrenza,  le
parti, con gli Accordi aziendali del 28 febbraio 2012 e del 3  luglio
2014,  hanno  recepito   lo   schema   tracciato   nella   disciplina
contrattuale  vigente  nel   settore   del   Trasporto   Ferroviario,
prevedendo l'obbligo di assicurare la circolazione di una  coppia  di
treni sulla tratta Bologna Centrale - Brennero, e di  una  coppia  di
treni notturni Euronight sulla  direttrice  Venezia  -  Tarvisio  (EN
236/237); 
  che, in particolare, la  coppia  di  treni  da  far  circolare  sul
Servizio  Asse  del  Brennero  e'  stata  individuata  con   riguardo
all'importanza dei collegamenti sistemici che la  stessa  garantisce;
mentre, con riferimento alla coppia di treni notturni  Euronight,  da
garantire sul Servizio Asse del  Tarvisio,  e'  stato  rispettato  il
livello di servizio  minimo  garantito  dal  precedente  gestore  del
servizio (Trenitalia S.p.A.), cui la Societa' Trenord  e'  subentrata
dal 15 giugno 2014; 
  che, riproducendo gli Accordi  sottoposti  alla  valutazione  della
Commissione, le medesime garanzie di tutela del diritto degli utenti,
costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, si  confermano
le considerazioni espresse dalla Commissione, in sede di  valutazione
di idoneita' dell'Accordo del  23  novembre  1999  e  dei  successivi
Accordi integrativi del settore (delibere n. 45-9.1  del  3  febbraio
2000; n. 101 del 13 settembre 2001; n. 149 del 29 novembre 2001); 
 
                            Valuta idonei 
 
  ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146  del
1990, e  successive  modificazioni,  gli  Accordi  aziendali  del  28
febbraio 2012 e  del  3  luglio  2014,  sottoscritti  dalla  Societa'
Trenord e dalle Segreterie regionali della  Lombardia/provinciali  di
Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT  UIL,
UGL, FAST e FAISA; 
 
                               Dispone 
 
  la comunicazione della presente delibera  a  Trenord  S.r.l.,  alle
Segreterie nazionali ed alle  Segreterie  regionali  della  Lombardia
delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL,  UILT  UIL,  UGL,
FAST e FAISA, nonche', per opportuna conoscenza, al  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
                          Dispone, inoltre, 
 
  la pubblicazione della presente delibera sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento  sul  sito  internet
della Commissione. 
    Roma, 24 novembre 2014 
 
                                                Il Presidente: Alesse