IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il Codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e s.m.i.; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  marzo  1948,  n.  616,  recante
«Approvazione  della  Convenzione  internazionale   per   l'aviazione
civile» stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944; 
  Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, recante «Istituzione di  una
tassa per l'utilizzazione  delle  installazioni  e  del  servizio  di
assistenza alla navigazione aerea in rotta»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
484, concernente «Uso dello spazio aereo, in attuazione della  delega
prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242»; 
  Vista la legge 15 febbraio  1985,  n.  25,  recante,  tra  l'altro,
«Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli  aeroporti  aperti
al traffico civile e di utilizzo  del  servizio  di  assistenza  alla
navigazione aerea in rotta»; 
  Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,  recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  trasporti  e  di  concessioni   marittime»,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  5
maggio 1989, n. 160; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante  «Disposizioni  in
materia di trasporti»; 
  Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575,  recante  «Adesione  della
Repubblica italiana alla convenzione internazionale  di  cooperazione
per la sicurezza della navigazione aerea  (Eurocontrol)»,  firmata  a
Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali  successivi,
tra cui in particolare l'accordo multilaterale sui canoni di rotta; 
  Vista  la   legge   21   dicembre   1996,   n.   665,   concernente
«Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda  autonoma  di
assistenza al volo per il  traffico  aereo  generale»,  e  visto,  in
particolare, l'art. 2, con cui si affidano all'Ente  l'organizzazione
e la gestione dei servizi  di  assistenza  al  volo  e  dei  relativi
compiti, e l'art. 9, concernente il  contratto  di  programma  ed  il
contratto di servizio; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997,  n.  250,  concernente
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - Enac»; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi
comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di
regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le
competenze delle Autorita' di settore; 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n.  18,  recante
«Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al  libero  accesso  al
mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli  aeroporti  della
comunita'»; 
  Vista l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che  prevede  la
costituzione, presso questo Comitato, di un Sistema  di  monitoraggio
degli investimenti pubblici (MIP); 
  Vista la legge 29 gennaio 2001, n.  10,  recante  «Disposizioni  in
materia di navigazione satellitare» e visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, concernente  «Ripartizione
del fondo di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 6» di detta legge; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n.  166,  recante  «Disposizioni  in
materia di infrastrutture  e  trasporti»  e  visto,  in  particolare,
l'art. 26, concernente il recepimento degli annessi alla  Convenzione
internazionale per l'aviazione civile; 
  Visto il decreto legislativo 11  novembre  2003,  n.  333,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/52/CE,  che  modifica  la  direttiva
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie  tra
gli  Stati  membri  e  le  loro  imprese  pubbliche,   nonche'   alla
trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»; 
  Visto  il  decreto-legge  8  settembre  2004,   n.   237,   recante
«Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile», convertito in
legge 9 novembre 2004, n. 265; 
  Visto il decreto legislativo 9  maggio  2005,  n.  96,  concernente
«Revisione della parte aeronautica del Codice  della  navigazione,  a
norma  dell'art.  2  della  legge  9  novembre  2004,  n.  265»,  poi
modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006,  n.
151; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  recante  «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e  visti,  in  particolare,  gli  articoli  da
11-sexies a 11-terdecies, che  dettano  indicazioni  per  il  settore
aeroportuale, prevedendo - tra l'altro - che i  coefficienti  unitari
di   tassazione   vengano   determinati    secondo    parametri    di
efficientamento dei costi indicati nel contratto  di  programma,  che
deve assegnare un obiettivo di recupero della produttivita'  in  base
agli specifici elementi di cui all'art. 11-sexies, comma  1,  lettera
f); 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione 20  dicembre  2005,  n.
2096/2005, che  stabilisce  requisiti  comuni  per  la  fornitura  di
servizi di navigazione aerea; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  maggio  2006,  n.  213,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione  di
taluni eventi nel settore dell'aviazione civile»; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione  6  dicembre  2006,  n.
1794/2006, che istituisce un sistema di  tariffazione  comune  per  i
servizi di navigazione aerea; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006,  n.  233,  che
trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo  di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), istituito con delibera di questo
Comitato 8 maggio 1996 (G.U. n. 138/1996); 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  118,  recante
«Attuazione della Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza  comunitaria  dei
controllori del traffico aereo; 
  Vista la legge 3 agosto 2009,  n.  102,  che  all'art.  3,  per  la
realizzazione degli interventi di ammodernamento  dell'infrastrutture
e dei sistemi necessari per assicurare  la  piena  funzionalita'  dei
servizi di  navigazione  aerea  negli  aeroporti  in  detto  articolo
individuati, autorizza la spesa di 8,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni  del  triennio
2010-2012; 
  Visto il regolamento (UE) della  Commissione  29  luglio  2010,  n.
691/2010, che ha modificato il regolamento (CE) n. 2096/2005; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione 16  dicembre  2010,  n.
1191/2010,  che  modificato  il  regolamento   (CE)   n.   1794/2006,
disciplinando  l'applicazione  degli  schemi  di  performance  per  i
servizi della navigazione aerea; 
  Vista  la  decisione  della  Commissione  21  febbraio   2011,   n.
2011/121/UE,  con  la  quale  sono  stati   fissati   gli   obiettivi
prestazionali e le soglie di allarme a  livello  dell'Unione  europea
per la fornitura di servizi  di  navigazione  aerea  per  il  periodo
2012-2014; 
  Visto l'art. 4, comma 41, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
ha modificato il comma 10, dell'art. 5 del  citato  decreto-legge  n.
77/1989, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  trasporti  e
concessioni marittime», convertito con legge n. 160/1989; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 36 conferma la competenza di
questo Comitato, tra l'altro, in materia di contratti di programma  e
di atti convenzionali con particolare riguardo ai profili di  finanza
pubblica; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 3  maggio
2013, n. 390/2013, con  il  quale  sono  state  stabilite  le  misure
necessarie per migliorare le prestazioni complessive dei  servizi  di
navigazione aerea e delle funzioni di  rete  per  il  traffico  aereo
generate all'interno delle regioni europea (EUR) e dell'Africa  (AFI)
dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile  (ICAO),  a
decorrere dal 1° gennaio 2015; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 3  maggio
2013, n. 391/2013 con il quale, in sostituzione del regolamento  (CE)
n. 1794/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e' stato revisionato il
sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea; 
  Visto l'art. 25, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
che consente l'utilizzo, per la compensazione dei costi sostenuti  da
Enav  S.p.A.  nell'anno  2012,  delle  disponibilita'  residue  delle
risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate  ai  Contratti
di servizio e di programma dell'Enav S.p.A. di cui all'art. 5,  comma
10,  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n.  77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160; 
  Visto il decreto 22 aprile 1997, emanato dal Ministro dei trasporti
e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro e  recante
«Approvazione  del  Regolamento  amministrativo-contabile   dell'Ente
nazionale di assistenza al volo», e visti in particolare gli artt.  2
e 3; 
  Visto il decreto 5 maggio 1997, emanato dal Ministro del tesoro  di
concerto con il Ministro dei trasporti e della  navigazione,  recante
«Modalita'  per  la  regolarizzazione  dei  flussi   finanziari   fra
Eurocontrol e lo Stato italiano»; 
  Visto il decreto 27 maggio 1997, emanato del Ministro dei trasporti
e della navigazione di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e della difesa,  e  recante
«Approvazione dello Statuto  dell'Ente  nazionale  di  assistenza  al
volo» e visti in particolare gli articoli 3, 5 e 6 dello stesso; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
in data 13 luglio 2005, recante «Disciplina  delle  modalita'  e  dei
tempi per l'assunzione del concreto  esercizio,  da  parte  di  Enac,
delle  funzioni  di  autorita'  nazionale  di  vigilanza  e  per   il
trasferimento in capo allo stesso Ente della titolarita' dei  diritti
tariffari, gia' di pertinenza di Enav S.p.A., corrispondenti ai costi
delle attivita' di  regolazione  e  certificazione  da  trasferire  a
Enac»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
luglio 2008, riguardante la disciplina del trasporto aereo di Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione dei
NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da  parte  dello
stesso  nucleo,  dell'applicazione  -  negli  schemi   di   contratto
sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
in data 16 dicembre 2009, recante «Determinazione  dell'esponente  da
utilizzare per calcolare le unita' di servizi terminali  a  decorrere
dal 1° gennaio  2010  e  per  il  periodo  transitorio  previsto  dal
regolamento CE n. 1794/2006»; 
  Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 66 (G.U. n. 195/2011), con  la
quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema  del
contratto di programma tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - di concerto con Ministeri dell'economia e delle finanze e
della difesa - e Enav S.p.A. per il triennio 2007-2009 e sullo schema
del contratto di servizio relativo al medesimo triennio; 
  Vista la nota 6 dicembre 2013, n. 41767, con la quale il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  ha  trasmesso,  ai  fini  della
sottoposizione  a  questo  Comitato,  gli  schemi  del  Contratto  di
programma e del Contratto di  servizio  per  il  triennio  2010-2012,
corredati da allegati tecnici; 
  Vista la nota 23 dicembre 2013, n. 44075, con la quale il  Capo  di
Gabinetto del citato Ministero ha chiesto l'iscrizione all'ordine del
giorno di successiva seduta di questo Comitato di  alcuni  argomenti,
tra cui i citati schemi di Contratto di programma e di  Contratto  di
servizio; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1°
aprile 2014, n. 12925, con la quale, in esito  a  richiesta  avanzata
dal NARS nel corso della riunione istruttoria del 28 marzo 2014, sono
stati inviati gli schemi del Contratto di programma e  del  Contratto
di servizio per il triennio 2013-2015, corredati da allegati tecnici,
per la contestuale sottoposizione a questo Comitato; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16
aprile 2014, n. 15403, con la  quale  sono  stati  inviati  ulteriori
elementi istruttori richiesti con nota RIPE n.  1740  del  10  stesso
mese, successivamente integrati da specifiche tecniche  da  parte  di
Enav S.p.A.; 
  Visto il parere n. 3/2014 reso dal NARS nella seduta del 28  maggio
2014, alla quale hanno partecipato, su invito del coordinatore, anche
rappresentanti del Ministero della difesa in  relazione  al  previsto
concerto da formulare sui contratti in questione; 
  Considerato che, nelle more  della  definizione  del  Contratto  di
programma,  l'Enav  ha  continuato  a  svolgere  senza  soluzione  di
continuita' la propria attivita' istituzionale; 
  Rilevato in via generale, che gli schemi in  questione  sono  stati
sottoposti a questo Comitato  per  il  triennio  2010-2012  oltre  il
periodo di regolazione e per il triennio 2013-2015  nel  corso  della
seconda annualita', ma in maniera contestuale al fine  di  ricondurre
le procedure approvative a tempistiche programmatorie adeguate; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
    1) per quanto concerne gli schemi di Contratto di programma: 
      che detti schemi, come previsto  dall'art.  9  della  legge  n.
665/1996, definiscono e disciplinano: 
  i servizi di assistenza al volo e le connesse  prestazioni  che  la
societa' e' obbligata a fornire; 
  gli obiettivi e i parametri di sicurezza e qualita' dei servizi; 
  il piano di investimenti correlato al perseguimento delle finalita'
istituzionali; 
  i  rapporti  con  le  istituzioni,  enti,  societa'  ed   organismi
internazionali che operano nel  settore  della  navigazione  aerea  e
dell'aviazione civile in generale; 
  le verifiche, gli obblighi di adeguamento e le sanzioni per i  casi
di inadempienza; 
      che le tariffe di assistenza al volo in rotta  e  in  terminale
per gli anni 2010  e  2011  sono  state  stabilite,  rispettivamente,
secondo le metodologie CUT (coefficiente unitario di tariffazione  di
rotta) e CTT (coefficiente di tariffazione di  terminale),  e  che  i
costi ammessi per la determinazione dei coefficienti  tariffari  sono
trattati secondo il metodo del full cost recovery,  con  l'esclusione
dei costi operativi e del personale (IRAP esclusa) a cui  si  applica
il metodo del cost cap, che postula l'applicazione  di  obiettivi  di
efficientamento; 
      che dall'anno 2012 le tariffe  per  i  servizi  di  rotta  sono
individuate in base ai Piani nazionali di performance prescritti  dai
regolamenti UE n.  691/2010  e  n.  1794/2006,  come  modificato  dal
regolamento UE n. 1191/2010 e che il 1° Piano, valido per il triennio
2012-2014, e' stato approvato dalla Commissione nel dicembre di detto
anno ed e' entrato in vigore retroattivamente al  1°  gennaio  stesso
anno si' che da tale  data  lo  schema  regolatorio  individuato  dal
Contratto di programma e il meccanismo che ne e' alla base (cost cap)
e' applicato alla sola attivita' di terminale; 
      che, come specificato all'art. 8 del  Contratto  2013-2015,  le
tariffe CTT e CUT relative all'anno 2015 debbono essere applicate  in
conformita' a quanto previsto  ai  punti  1  e  2  dell'art.  10  del
regolamento UE n. 390/2013 e che il contratto  reca  l'impegno  delle
parti di anticipare, per quanto concerne le tariffe di terminale,  al
2014  l'effetto  dell'introduzione  delle   3   fasce   di   traffico
individuate dal regolamento n. 391/2013 sulla base dei  movimenti  di
trasporto aereo registrati negli aeroporti nazionali e per  le  quali
debbono essere fissate tariffe CTT differenziate; impegno che, giusta
quanto  pubblicizzato  dalla  societa',  e'  stato  assolto   ed   ha
comportato riduzioni per gli  aeroporti  collocati  nelle  prime  due
fasce; 
      che il gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti dei
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa,  dell'Enav
S.p.A. e dell'Enac, che ha effettuato l'istruttoria  in  vista  della
stipula del contratto 2010-2012, in relazione alla  mancanza  di  una
tempestiva formalizzazione  della  citata  delibera  n.  66/2010,  ha
considerato la misura di efficientamento individuata  nella  delibera
stessa quale obiettivo da conseguire a partire dall'annualita'  2012,
fermo restando quanto in vigore per il 2010 e il 2011; 
      che il medesimo citato  gruppo  tecnico  di  lavoro,  vista  la
particolare dinamica negativa del  traffico  determinata  da  fattori
esogeni  nelle  annualita'  2011,  2012  e  2013,  ha  condiviso   di
individuare come meccanismo  di  sterilizzazione  degli  effetti  sul
traffico (ai fini di verifica del grado di efficientamento realizzato
dall'Enav)  una  procedura   coerente   con   la   disciplina   della
«Ripartizione  del  rischio»  del  costo  e  del  traffico,  prevista
dall'art. 11-bis, paragrafo 4,  del  regolamento  (CE)  n.  1794/2006
cosi' come modificato dal regolamento  (UE)  n.  1191/2010,  recepita
negli allegati J degli schemi di Contratto di programma; 
      che la societa' nell'annualita' 2010 ha raggiunto un livello di
efficientamento del 2 per cento, nell'annualita'  2011  dell'1,6  per
cento, nell'annualita' 2012 del 3 per cento in riferimento alla  sola
attivita' di terminale in base al meccanismo di  sterilizzazione  del
traffico sopra richiamato e applicando il  coefficiente  d'inflazione
programmata   individuato   dal   Fondo   monetario    internazionale
coerentemente con l'Allegato J  che  fa  implicito  riferimento  alla
prassi comunitaria; 
      che ciascun schema di Contratto di programma e' corredato,  tra
l'altro, dal  piano  degli  investimenti,  soggetto  a  rimodulazione
annuale in base alle esigenze di gestione e  di  modifiche  in  corso
d'esercizio a causa di situazioni contingenti e non  prevedibili;  in
particolare  il  piano   degli   investimenti   2010-2012   prevedeva
investimenti per complessivi 672,13 milioni di euro, mentre il  piano
degli investimenti  allegato  al  contratto  di  programma  2013-2015
prevede  investimenti  in   autofinanziamento   nell'arco   temporale
2013-2017  per  complessivi  578,6  milioni  di  euro  cui  sono   da
aggiungere interventi per altri 62,91 milioni di euro qualora vengano
concessi i relativi «finanziamenti esterni»; 
      che  l'Enav  nella  documentazione  integrativa  trasmessa  con
riferimento alle richieste formulate dal NARS in sede istruttoria  ha
presentato  una  rendicontazione  degli  investimenti  realizzati  in
autofinanziamento a valere sui contratti 2007-2009 e 2010-2012  e  ha
fornito precisazioni in ordine  alle  modalita'  di  copertura  degli
investimenti realizzati  con  «finanziamenti  esterni»,  specificando
altresi' gli importi incassati nel periodo 2009-2012 ai  sensi  della
legge n. 102/2009 e le quote sinora utilizzate; 
      che il Contratto di programma 2013-2015 avvia  a  soluzione  la
problematica degli aeroporti militari per  i  quali  e'  previsto  il
trasferimento dell'espletamento dei servizi di  navigazione  aerea  a
Enav; 
    2) per quanto concerne gli schemi di Contratto di servizio: 
      che detti schemi, come previsto  dall'art.  9  della  legge  n.
665/1996, definiscono e disciplinano: 
        i corrispettivi economici e le modalita'  di  erogazione  dei
servizi resi in condizione di non remunerazione diretta dei costi; 
  gli standard di sicurezza e di qualita' dei servizi  erogati  anche
in base alla normativa comunitaria; 
  le sanzioni in caso di inadempienza; 
      che  nello  specifico,  il  Contratto  di  servizio   2010-2012
individua, quali servizi istituzionali  resi  in  condizioni  di  non
remunerazione diretta dei costi e quindi  a  carico  dello  Stato,  i
medesimi servizi considerati nei contratto precedente ovvero: 
        servizi di assistenza alla navigazione  aerea  in  rotta  sia
nazionale che internazionale forniti dalla societa' ai voli  esentati
ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1794/2006 e del  decreto
interministeriale n. 227/T del 28 dicembre 2007: per detti servizi e'
stato previsto un onere di 15,91 milioni  di  euro  nel  2010,  26,13
milioni di euro nel 2011 e 12,34 milioni di euro nel 2012; 
        servizi di assistenza alla navigazione aerea in terminale sia
nazionale che internazionale forniti dalla societa' ai voli  esentati
ai sensi della normativa richiamata all'alinea precedente: per  detti
servizi e' stato previsto un onere di 1,39 milioni di euro nel  2010,
2,25 milioni di euro nel 2011 e di 3,23 milioni di euro nel 2012; 
        servizi di assistenza alla navigazione aerea in terminale  ai
voli nazionali ed internazionali, resi negli aeroporti di  competenza
Enav ai sensi del decreto-legge n. 77/1989, convertito dalla legge n.
160/1989,  come  modificato  dall'art.  11-sexies  della   legge   n.
248/2005, ovvero nei c.d. «aeroporti minori» e  nei  c.d.  «aeroporti
maggiori»: per detti servizi e' previsto un onere di 97,18 milioni di
euro (di cui 66,67 milioni di euro per gli «aeroporti  minori»  e  di
30,51 milioni di euro per gli  «aeroporti  maggiori»)  nel  2010,  di
102,84 milioni di  euro  (di  cui  70,35  milioni  di  euro  per  gli
«aeroporti minori» e di 32,49 milioni  di  euro  per  gli  «aeroporti
maggiori») nel 2011 e di 50,01 milioni di euro (di cui 33,99  milioni
di euro per gli «aeroporti minori» e di 16,02 milioni di euro per gli
«aeroporti maggiori») nel 2012; 
        servizi di assistenza alla  navigazione  aerea  in  terminale
resi, negli  aeroporti  di  competenza  Enav,  ai  voli  nazionali  e
comunitari soggetti  all'abbattimento  tariffario  del  50%  o  della
diversa  misura  di  cui  al  decreto  emanato  dal  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.  5,  comma  5,  del
provvedimento normativo  di  cui  all'alinea  precedente:  per  detti
servizi e' previsto un onere di 29,08 milioni di euro nel 2010, 35,55
milioni di euro nel 2011 e 20,40 milioni di euro nel 2012; 
      che il medesimo Contratto di servizio prevede il  rimborso  dei
pagamenti  effettuati  da  Enav  a  Eurocontrol,  per   conto   della
Amministrazioni dello Stato, per assistenza fornita da altri Paesi ad
aeromobili della Polizia di Stato e della Guardia  di  finanza  (pari
per gli anni 2010,  2011  e  2012  rispettivamente  a  € 6.343,12,  €
1.425,80 e € 939,40), nonche' la compensazione dei  costi  sopportati
per garantire la sicurezza dei propri impianti  e  quella  operativa,
per un importo di 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2010,
2011 e 2012; 
      che il Contratto  di  servizio  2013-2015  in  applicazione  di
quanto disposto dall'art. 4, comma 41, della legge  n.  183/2011  non
prevede  contributi  statati  per  i  servizi  di   assistenza   alla
navigazione aerea in terminale ai voli nazionali  ed  internazionali,
resi negli aeroporti di competenza Enav, ovvero nei  c.d.  «aeroporti
minori» e nei c.d. «aeroporti maggiori»; 
        servizi di assistenza alla  navigazione  aerea  in  terminale
resi, negli  aeroporti  di  competenza  Enav,  ai  voli  nazionali  e
comunitari, soggetti all'abbattimento tariffario del 50%; 
      che tale Contratto di servizio 2013-2015 prevede,  analogamente
al precedente; che siano rimborsate a Enav le somme  anticipate,  per
conto delle Amministrazioni dello Stato, ad Eurocontrol  per  i  voli
effettuati da dette Amministrazioni e che siano  compensati  i  costi
per garantire la sicurezza dei propri impianti e quella operativa per
un importo annuo di 30 milioni di euro; 
      che  dal  2012  gli  obiettivi  di  performance  relativi  alla
sicurezza e alla qualita' e la relativa reportistica sono definiti  e
regolati nel Piano  nazionale  di  performance  e  che  comunque  nel
biennio 2010-2011 si e'  registrato  un  significativo  miglioramento
della qualita' rispetto agli anni precedenti; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3327,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Esprime parere favorevole: 
    1) in ordine agli schemi di Contratto di programma e Contratto di
servizio per gli anni 2010-2012 tra il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti - di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze ed il Ministro della difesa - e l'E.N.A.V. S.p.A.; 
    2) in ordine agli schemi di Contratto di programma e Contratto di
servizio per gli anni 2013-2015 tra il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti - di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze ed  il  Ministro  della  difesa  -  e  l'E.N.A.V.  S.p.A.,  a
condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni coerenti col
citato parere NARS: 
      a) nel Contratto di programma: 
        la clausola di cui all'art. 3  concernente  il  trasferimento
degli aeroporti di Brindisi, Treviso e  Rimini  sia  convenientemente
rivalutata,  per  evitare  che  la  sua  applicazione  comporti   una
riduzione  generalizzata  del  livello  di  servizio  offerto,  anche
tenendo conto che la legge n. 102/2009 ha disposto  stanziamenti  per
consentire l'ammodernamento degli aeroporti in essa citati  (tra  cui
Brindisi, Treviso e Rimini) in vista dell'assunzione dei  servizi  di
navigazione aerea da parte dell'Enav; 
        l'art.  4,  comma  3,  sia  adeguato  riconducendo  ad   Enav
esplicitamente la responsabilita' delle attivita' di  gestione  e  di
manutenzione degli impianti; 
        gli articoli 6 e 7  richiamino  in  modo  puntuale  la  o  le
tabelle di riferimento inserite nel Piano di performance; 
        all'art. 8 sia espunta la  seguente  clausola:  «I  Ministeri
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle  finanze,
della difesa, l'Enac e l'Enav si impegnano a valutare  concretamente,
nel corso dell'anno 2014, l'individuazione di un adeguato  intervento
normativo  per  garantire,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  la
stabilizzazione della tariffa di terminale associata alla fascia 3»; 
        l'art. 19 venga integrato prevedendo  sanzioni  anche  per  i
casi di inadempimento di obblighi contrattuali ulteriori  rispetto  a
quelli attualmente considerati, quali ad esempio quelli  relativi  al
rispetto degli obiettivi di qualita'; 
        le modulazioni annuali del Piano di  investimenti  riportino,
oltre alla programmazione per gli anni oggetto del contratto  e  alle
proiezioni per gli anni successivi, anche i valori  a  consuntivo  di
quanto realizzato nell'anno precedente; 
        sia  prevista  una  clausola  che  impegni  la  societa'   ad
assicurare flussi costanti di  informazione  a  questo  Comitato  con
modalita' coerenti col sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999; 
      b) nel Contratto di servizio: sia inserita una clausola al fine
di prevedere e disciplinare  sanzioni  per  i  casi  di  inadempienze
contrattuali. 
        Roma, 1° agosto 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne  prev.  n.
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