IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
revisione della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5,  comma
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6 e, in particolare, l'art.  18,  comma  1,
lettera a),  che  prevede  l'istituzione,  con  decorrenza  dall'anno
finanziario  2012   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   del   fondo
integrativo statale per la concessione di borse di studio, sul  quale
confluiscono le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di  cui
all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147 e di cui all'art. 33,
comma 27, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  da  assegnare  in
misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, nonche'
il comma 4 che dispone che con decreto di cui all'art.  7,  comma  7,
attualmente  non  ancora  emanato,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di riparto; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
di stabilita' 2013»; 
  Visto che l'art. 1, comma 273, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, prevede, in  particolare,  che  il  predetto  fondo  integrativo
statale per la concessione di borse di studio e'  incrementato  nella
misura  di  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,   ulteriormente
incrementato nella misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013,  n.
128, e dell'art. 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2013  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2012,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  31
dicembre 2012, afferente alla «Ripartizione in capitoli delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015»; 
  Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1710 «Fondo integrativo
per la concessione delle borse di studio» dello stato  di  previsione
della  spesa  per  l'esercizio   finanziario   2013   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  pari  a  euro
150.644.286,00 e  le  successive  variazioni  negative  pari  a  euro
1.400.408,00,  da  attribuire  alle  regioni,  con  esclusione  delle
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi  dell'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiamato  dall'art.  23,
comma 9, del predetto decreto legislativo n. 68/2012; 
  Ritenuto  opportuno,  quindi,   ripartire   l'intero   stanziamento
relativo all'anno 2013, pari  a  euro  149.243.878,00,  di  cui  euro
33.935.500,00   gia'   assegnati   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  alle   regioni   a   titolo   di
anticipazione, e in  particolare  la  restante  quota,  pari  a  euro
115.308.378,00, del capitolo  1710  dello  stato  di  previsione  del
predetto Ministero relativo all'esercizio finanziario 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio  2001,
recante «Disposizioni per l'uniformita' di  trattamento  sul  diritto
agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge  2  dicembre
1991,  n.  390»  e,  in  particolare,  le  disposizioni  relative  ai
requisiti di merito e di condizione  economica,  tuttora  vigenti  ai
sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2012; 
  Visti i dati trasmessi dalle regioni, elaborati in base ai  criteri
stabiliti dall'art. 16 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio
2001, n. 172, ai fini  del  riparto  del  Fondo  integrativo  per  la
concessione di borse di studio per l'anno 2013; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
formulato nell'adunanza del 19 dicembre 2013; 
  Tenuto conto che, nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui
all'art. 7, comma 7,  del  citato  decreto  legislativo  n.  68/2012,
riguardante, in particolare, i criteri e le modalita' di riparto,  il
Fondo integrativo statale e' ripartito,  nell'anno  2013,  secondo  i
criteri  previsti  dall'art.  16  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      La destinazione del Fondo 
 
  1. I trasferimenti sul Fondo Integrativo per la  concessione  delle
borse di studio, di seguito denominato Fondo,  sono  destinati  dalle
regioni alla concessione di borse  di  studio,  sino  all'esaurimento
delle graduatorie degli idonei  al  loro  conseguimento,  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse. 
  2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilita'  con
decreto di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29  marzo
2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente  articolo
sono  diretti  al  soddisfacimento  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo n. 68/2012. In attuazione  dell'art.  18,  comma  7,  del
decreto  legislativo  n.  68/2012,  le  risorse  di  cui   al   Fondo
confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo
le proprie finalizzazioni. 
  3. Per la concessione delle borse di studio, le regioni  utilizzano
prioritariamente le risorse proprie e quelle  derivanti  dal  gettito
della tassa regionale per il diritto allo  studio  e  successivamente
quelle del Fondo di cui al presente decreto. 
  4. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento  delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate   dalle   regioni   alla
concessione di borse  di  studio  e  di  prestiti  d'onore  nell'anno
accademico successivo.