IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la  legge  24  maggio  1977,  n.  227,  recante  disposizioni
sull'assicurazione e sul  finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle
esportazioni di merci e servizi di  lavori  all'estero  nonche'  alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni in materia di commercio estero; 
  Visto in particolare l'art. 2, commi 1  e  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 143/1998 che disciplina l'attivita' di «SACE S.p.A.» e
il successivo comma 3, il  quale  dispone  che  le  operazioni  e  le
categorie di rischi assicurabili da parte della societa' stessa  sono
definite  con  delibera  del  CIPE,   su   proposta   del   Ministero
dell'economia e delle finanze di  concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  regolamento
UE n. 1233/2011 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Vista la comunicazione 2012/C 392/01 della Commissione  agli  Stati
membri dell'Unione europea sull'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  all'assicurazione
del credito all'esportazione a breve termine; 
  Visto l'art.  23-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
in particolare il comma 5 il quale prevede, tra  l'altro,  che  «SACE
S.p.A.» continua a svolgere le attivita' gia' affidate sulla base  di
provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di  entrata
in vigore dello stesso decreto; 
  Visto l'art.  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
cosi' come modificato ed integrato dall'art. 32 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, che reca il nuovo comma 9-bis in forza del quale
«la garanzia dello Stato per rischi  non  di  mercato  puo'  altresi'
operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad  operazioni  riguardanti
settori  strategici  per  l'economia  italiana  ovvero  societa'   di
rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di
entita'  di  fatturato  o  di  ricadute  per  il  sistema   economico
produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a SACE
S.p.A. elevati rischi di concentrazione  verso  singole  controparti,
gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  148  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il
triennio 2014-2016», che ha fissato, all'art. 2, comma 4, gli impegni
assumibili da SACE per l'anno  finanziario  2014  rispettivamente  in
5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino  a  ventiquattro
mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata  superiore
a ventiquattro mesi; 
  Vista la  delibera  di  questo  Comitato  20  luglio  2007,  n.  62
(Gazzetta Ufficiale n. 243/2007),  concernente  le  operazioni  e  le
categorie di rischi assicurabili da «SACE S.p.A.»; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 14 febbraio 2014 (Gazzetta
Ufficiale del n. 190/2014) con la quale SACE  e'  stata  autorizzata,
fermo restando quanto stabilito nella delibera del CIPE n. 62/2007  e
nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con
la legge di approvazione del  bilancio  dello  Stato,  nonche'  degli
accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale,  ad
intervenire nei settori caratterizzati, per la natura del mercato  di
riferimento, da un esiguo numero di  controparti  e  dai  conseguenti
rischi; 
  Considerato  il  supporto  offerto  in  altri  Paesi   a   societa'
concorrenti  di  quelle   italiane   operanti   nel   settore   della
cantieristica; 
  Considerato che il settore  della  cantieristica  e'  da  ritenersi
strategico per l'economia italiana, anche ai sensi e per gli  effetti
del disposto dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Considerata pertanto l'urgenza dell'intervento di SACE S.p.A. anche
al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la  competitivita'
del sistema Italia tenuto conto dell'attuale  momento  congiunturale,
che costituiscono obiettivi primari delle  modifiche  introdotte  dal
predetto art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  in  relazione
al funzionamento della garanzia dello Stato in favore di SACE  S.p.A.
per operazioni non di mercato; 
  Considerato che sono in corso di emanazione i provvedimenti di  cui
all'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,  relativo  alla
garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni  non  di
mercato; 
  Ritenuto che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti  di  cui
all'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116,  si  debba  tener
conto del carattere strategico, per l'economia italiana, del  settore
della cantieristica; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta del Ministero  dell'economia
e delle finanze prot. n. 22675 del 6 novembre 2014, svolto  ai  sensi
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera  13
maggio 2010, n. 58); 
  Vista la odierna nota n.  4749-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze posta a base  dell'odierna  seduta  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Per le finalita' esposte  in  premessa  SACE  S.p.A.  puo',  nel
rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con  la
legge di approvazione del bilancio dello Stato di cui alle  premesse,
nonche' degli accordi internazionali e della normativa comunitaria  e
nazionale, assumere in garanzia ulteriori operazioni a  supporto  del
settore strategico della cantieristica. 
    Roma, 10 novembre 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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