IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il Testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e
successive modificazioni, relativamente al potere del Ministro  della
sanita' di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente  in
materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  6  ottobre  1984,
recante "Norme relative alla denuncia di  alcune  malattie  infettive
degli animali nella Comunita' economica  europea",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n. 243, concernente "Regolamento recante attuazione  della  direttiva
90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa alle  condizioni
di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e  le  importazioni
di equini di provenienza da Paesi terzi, con le  modifiche  apportate
dalla direttiva  92/36/CEE  del  Consiglio  del  29  aprile  1992"  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, relativamente al potere  dello  Stato  di
adottare i provvedimenti d'urgenza in caso di emergenze  sanitarie  o
di igiene pubblica; 
  Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004,
di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21  dicembre
1982, concernente la notifica  delle  malattie  degli  animali  nella
Comunita' al fine di includere talune malattie degli equidi e  talune
malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia; 
  Visto il decreto del  Ministero  della  salute  29  novembre  2007,
recante approvazione del  Piano  di  sorveglianza  nazionale  per  la
encefalomielite di tipo West Nile  (West  Nile  Disease),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio  2008,
n.36; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo  2008,  recante
"Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza
contro  le  malattie  animali  e  dell'Unita'  centrale  di   crisi",
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  1°
luglio 2008, n.152, la cui operativita' e' stata confermata dall'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010 n. 183"; 
  Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 5 novembre 2008, "West Nile Disease - Notifica alla
Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre  2008,  n.277,  e  in
particolare, l'articolo 2, comma 1, con il quale  e'  stata  disposta
l'attuazione  di  un  piano  di  sorveglianza  straordinario  in  una
determinata area del territorio nazionale; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011,  recante
"Norme sanitarie in materia  di  encefalomielite  equina"  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2011,  n.209,  che  ha  inserito
nell'elenco di cui all'articolo 1 del predetto Regolamento di polizia
veterinaria  "l'encefalomielite  equina  (tutte  le  forme,  compresa
l'encefalomielite equina  venezuelana)",  tenuto  conto  dell'impatto
zoonotico   di   alcune   di   queste   malattie,   tra   le    quali
l'encefalomielite di tipo West Nile; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011,  recante
"Norme sanitarie in materia di  encefalomielite  di  tipo  West  Nile
(West Nile  Disease)  e  attivita'  di  sorveglianza  sul  territorio
nazionale"  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 8  settembre  2011,  n.  209,  la  cui  efficacia  e'  stata
prorogata con l'ordinanza 6 agosto 2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 209, fino al
31 dicembre 2014; 
  Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e  dei
farmaci veterinari - Ufficio III prot. 11844  del  3  giugno  2014  -
recante "West Nile Disease -  Procedure  operative  di  intervento  e
flussi informativi nell'ambito del Piano  di  sorveglianza  nazionale
per la Encefalomielite di tipo West Nile  (West  Nile  Disease)  anno
2014"; 
  Vista la nota circolare della Direzione generale della  prevenzione
del Ministero della salute prot. n. 17674 del 30 giugno 2014  recante
"Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori  con
particolare riferimento a Chikungunya, Dengue, Zika virus e West Nile
Disease - 2014"; 
  Rilevato che nel corso del 2014, il Centro di  Referenza  Nazionale
per lo Studio  delle  Malattie  Esotiche  (CESME)  presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha  confermato  la
presenza del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma
di positivita' negli equidi delle regioni Emilia Romagna,  Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Puglia, negli organi  degli
uccelli stanziali  appartenenti  a  specie  bersaglio  nelle  regioni
Emilia Romagna e Lombardia, negli organi di uccelli selvatici trovati
morti nella regione Emilia Romagna, nonche' positivita'  in  pool  di
zanzare distribuiti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna,  Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Piemonte e Liguria; 
  Rilevato che le analisi  condotte  nell'ambito  della  sorveglianza
entomologica e ornitologica hanno confermato  la  presenza  del  West
Nile virus lineage I e lineage II, a dimostrazione della  persistente
circolazione virale; 
  Rilevato altresi' che nel  corso  del  2014  sono  stati  segnalati
nell'uomo 21 casi confermati di malattia neuro invasiva da West  Nile
virus (WNND) nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto  e  che
le  attivita'  di  sorveglianza  delle  febbri  virali  estive  hanno
consentito di confermare tre casi di  febbre  da  WNV  nella  regione
Emilia Romagna; 
  Ritenute, pertanto, la necessita' e l'urgenza, stante il  carattere
zoonotico della malattia, di prorogare ulteriormente  il  termine  di
validita' delle misure sanitarie nonche' di disporre la  prosecuzione
dell'attivita' di sorveglianza veterinaria introdotte con  la  citata
ordinanza ministeriale 4 agosto 2011 e successive modificazioni; 
 
                               Ordina 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine  di  validita'  dell'ordinanza  del  Ministero  della
salute del 4 agosto 2011 e successive modificazioni e'  prorogato  al
31 dicembre 2015. 
  2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
 
    Roma, 12 dicembre 2014 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 5652