IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme  sulla  disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio  1984,  con
il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni  sanitarie  e
delle  prestazioni  economiche  accessorie  a  quelle   di   malattia
assicurate al personale di cui sopra; 
  Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce  che  i
rapporti con il personale  sanitario  per  l'assistenza  sanitaria  e
medico-legale  al   personale   navigante   sono   disciplinati   con
regolamento ministeriale in conformita', per  la  parte  compatibile,
alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  del  medesimo   decreto
legislativo; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute; 
  Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n.  183
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  Bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' per il 2012); 
  Visto il decreto del Ministero della salute 3 ottobre 2012, n.  202
con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo  collettivo  nazionale
per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il  Ministero  della
salute e i medici ambulatoriali e le altre professionalita' sanitarie
operanti negli ambulatori direttamente gestiti  dal  Ministero  della
salute per  l'assistenza  sanitaria  e  medico  legale  al  personale
navigante, marittimo  e  dell'aviazione  civile  per  il  periodo  1°
gennaio  2006  -  31  dicembre  2009,  e  in  particolare  la   norma
transitoria n. 1 che rinvia  ad  una  successiva  contrattazione,  da
svolgersi  entro  9  mesi  dalla  pubblicazione   dell'accordo,   "la
definizione   dell'incremento   della   quota   variabile,   di   cui
all'articolo 20, comma 1  lettera  B.1  e  all'articolo  49  comma  1
lettera B.1"; 
  Considerato che in data 23 aprile 2013 e' stato sottoscritto con le
organizzazioni sindacali interessate l'Accordo  collettivo  nazionale
integrativo  recante  "Attuazione   della   norma   transitoria   n.1
dell'A.C.N. per la  disciplina  dei  rapporti  convenzionali  tra  il
Ministero  della  salute  e  i  medici  ambulatoriali  -  generici  e
specialisti -  e  le  altre  professionalita'  sanitarie  -  biologi,
chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente  gestiti
dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale
al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.  Validita'
2006 - 2009" reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202; 
  Visto il parere favorevole  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze espresso con nota n. 86688 del 31 ottobre 2013; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 gennaio 2014; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con nota n. 4062 del 24 aprile 2014, a  seguito  della  comunicazione
effettuata dal Ministero della  salute,  a  norma  dell'articolo  17,
comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 11691
del 6 marzo 2014; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' reso esecutivo  l'Accordo  collettivo  nazionale  integrativo
recante "Attuazione della norma transitoria n.1  dell'A.C.N.  per  la
disciplina dei rapporti tra  il  Ministero  della  salute,  i  medici
ambulatoriali, specialisti e generici  e  le  altre  professionalita'
sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli  ambulatori
direttamente gestiti dal  Ministero  della  salute  per  l'assistenza
sanitaria  e  medico  legale  al  personale  navigante,  marittimo  e
dell'aviazione civile. Validita' 2006-2009 reso esecutivo con D.M.  3
ottobre 2012, n. 202" riportato nel testo allegato A,  che  e'  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Dall'applicazione del presente regolamento, non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  e'
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 8 luglio 2014 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 4052 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 37, comma 3 della legge
          23  dicembre  1978,  n.  833  (Istituzione   del   servizio
          sanitario nazionale): 
              «3. Entro il termine di cui al primo comma  il  Governo
          e' delegato ad emanare,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  di  concerto  con   i   Ministri   della   marina
          mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un  decreto
          avente  valore  di   legge   ordinaria   per   disciplinare
          l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria   al   personale
          navigante, marittimo e  dell'aviazione  civile,  secondo  i
          principi generali e con l'osservanza dei criteri  direttivi
          indicati  nella  presente   legge,   tenuto   conto   delle
          condizioni specifiche di detto personale.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del decreto
          del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con
          il quale e' stato previsto che il Ministero  della  sanita'
          puo'  avvalersi   del   personale   sanitario   a   apporto
          convenzionale: 
              «Art. 6 (Assistenza  nel  territorio  italiano).  -  Le
          unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al  personale
          navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.
          3, ed ai  loro  familiari  aventi  diritto  le  prestazioni
          sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli  stabiliti
          ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
              Il personale  ha  diritto  di  accedere  ai  presidi  e
          servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria  locale
          nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi. 
              Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del  Ministero
          della sanita' provvedono: 
                a) alle visite di prima  iscrizione  nelle  matricole
          della gente di mare e dell'aria, avvalendosi  dell'Istituto
          di  medicina  legale  dell'aeronautica  militare  per   gli
          accertamenti a carico degli aeronaviganti; 
                b) alle visite preventive di imbarco ed  alle  visite
          periodiche idoneita' del personale previste  dalla  vigente
          normativa sulla navigazione  marittima  ed  aerea,  nonche'
          alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando
          quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti; 
                c) alle visite di controllo dei  familiari  imbarcati
          in base a contratto di cui all'art. 9. 
              Gli   uffici   svolgono   direttamente   le    funzioni
          medico-legali  ed  assicurano  l'erogazione   delle   altre
          prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base  di  direttive
          ministeriali, emanate sentito il comitato di  cui  all'art.
          11, anche dei presidi e dei servizi delle unita'  sanitarie
          locali e dei presidi e dei servizi  multizonali  competenti
          per territorio, nonche', ove occorra e in base ad  apposite
          convenzioni,  di  strutture  pubbliche  o  private   e   di
          personale sanitario a rapporto convenzionale. 
              Gli  uffici  provvedono  altresi'  agli  interventi  di
          igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con
          gli organi  competenti  in  materia  di  prevenzione  delle
          malattie e degli infortuni professionali negli  impianti  a
          terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e,
          compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti
          e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale
          italiano. 
              Il Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto,  di
          concerto con i ministri del tesoro, della marina mercantile
          e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario  nazionale,
          disciplina   i   rapporti   finanziari   conseguenti   alle
          prestazioni sanitarie erogate dalle USL. 
              Il Ministero della  sanita'  coordina  l'attivita'  dei
          servizi, di intesa, per quanto  occorra,  con  i  Ministeri
          della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri
          e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i
          servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza  indicata  nel
          terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre  1978,  n.
          833, il Ministro della sanita', di intesa  con  i  Ministri
          della marina  mercantile  e  dei  trasporti  e  sentito  il
          comitato di rappresentanza  degli  assistiti  previsto  dal
          successivo art. 11, verifica la situazione  dell'assistenza
          al personale navigante, al fine di formulare,  in  sede  di
          piano sanitario nazionale,  opportune  proposte  in  ordine
          agli uffici, alla  delimitazione  delle  circoscrizioni  ed
          alla dotazione di mezzi e di personale. 
              Con la procedura di  cui  all'art.  5  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli  indirizzi  per  la
          disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto  e
          aeroporto e le  unita'  sanitarie  locali,  competenti  per
          territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione
          delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della
          particolare  condizione  dei  lavoratori  interessati,  una
          assistenza efficace e tempestiva.». 
              «Art. 12 (Attribuzione dei beni e del  personale  delle
          soppresse gestioni sanitarie delle casse  marittime).  -  I
          beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
          soppresse  gestioni   sanitarie   delle   casse   marittime
          necessari per i servizi sanitari di cui al terzo  e  quarto
          comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio  1981  al
          patrimonio dello Stato, con vincolo  di  destinazione  agli
          uffici sanitari di porto ed  aereoporto,  mediante  decreto
          del Ministro del tesoro, di concerto con i  Ministri  della
          sanita' e delle finanze. I  restanti  beni  e  attrezzature
          sono trasferiti con lo stesso  decreto  al  patrimonio  del
          comune in cui sono collocati con  vincolo  di  destinazione
          alle unita' sanitarie locali. 
              Entro la data  di  cui  al  primo  comma  i  commissari
          liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle  casse
          marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati
          dal Ministero della sanita' d'intesa con le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative in campo  nazionale,
          l'assegnazione del  personale  amministrativo  e  sanitario
          delle  gestioni  stesse  presso  gli  uffici  portuali   ed
          aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita'
          sanitarie locali. 
              Ai fini dell'inquadramento del personale  assegnato  al
          Ministero della sanita' si applicano le norme dell'art.  24
          del decreto-legge 30  dicembre  1969,  n.  663,  convertito
          nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. 
              Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i  vigenti  rapporti
          convenzionali tra le  soppresse  gestioni  sanitarie  delle
          casse marittime  e  i  medici  fiduciari  generici,  medici
          ambulatoriali  generici  e  specialisti  nonche'  con   gli
          specialisti  convenzionati  esterni  sono   trasferiti   al
          Ministero della sanita'  o  alle  unita'  sanitarie  locali
          competenti per  territorio  in  relazione  alle  rispettive
          esigenze di erogazione delle prestazioni  disciplinate  dal
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina  in
          materia sanitaria, a  norma  dell'art.  1  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421): 
              «7. Restano salve le norme  previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio  1980,  n.  616,  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.
          618, e dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
          luglio 1980, n. 620, con gli  adattamenti  derivanti  dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  da  effettuarsi   con
          decreto del Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I
          rapporti con il personale  sanitario  per  l'assistenza  al
          personale  navigante  sono  disciplinati  con   regolamento
          ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle
          disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1°  gennaio
          1995 le entrate  e  le  spese  per  l'assistenza  sanitaria
          all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e
          alle  convenzioni  bilaterali  di  sicurezza  sociale  sono
          imputate, tramite  le  regioni,  ai  bilanci  delle  unita'
          sanitarie locali di residenza degli assistiti.  I  relativi
          rapporti finanziari sono definiti in sede  di  ripartizione
          del Fondo sanitario nazionale.». 
              - Si trascrive il testo dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  della  legge
          istitutiva  del  Ministero  della  salute  n.  172  del  13
          novembre 2009: 
              «Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, e' sostituito dal seguente: 
              «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in  tredici.
          Il numero totale dei componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantatre' e la  composizione  del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'art. 51 della Costituzione». 
              - Si trascrive il testo dell'art. 4,  comma  88,  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  stato
          (legge di stabilita' per il 2012): 
              «88. Al fine di assicurare la copertura  degli  Accordi
          collettivi  nazionali  disciplinanti  i  rapporti  tra   il
          Ministero  della  salute  e  il  personale  sanitario   per
          l'assistenza al personale navigante, di  cui  all'art.  18,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e successive modificazioni, e'  istituito  un  fondo  nello
          stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione
          e' pari a 11,3 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  a  2
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2013». 
              - Si trascrive il testo della norma  transitoria  n.  1
          del decreto del Ministero della salute 5 ottobre  2012,  n.
          202 (Accordo collettivo nazionale  per  la  disciplina  dei
          rapporti  tra  il  Ministero   della   salute,   i   medici
          ambulatoriali,specialisti   e   generici   e    le    altre
          professionalita' sanitarie- biologi, chimici e psicologi  -
          operanti  negli   ambulatori   direttamente   gestiti   dal
          Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-
          legale al perso nale navigante, marittimo e  dell'aviazione
          civile. Validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009). 
              «Con successiva contrattazione, da effettuarsi entro  9
          mesi dalla pubblicazione del decreto  di  approvazione  del
          presente accordo,la quota variabile di euro  2,95,  di  cui
          all'art. 20, comma 1  lettera  B.1  del  presente  accordo,
          sara' aumentata di euro 0,46 come previsto  dall'  art.  8,
          tabella b, dell'Accordo Collettivo  Nazionale  siglato  l'8
          luglio 2010, con decorrenza 1.01.2010 e la quota  variabile
          di euro 1,75, di cui all'art. 49 comma 1 lettera B.1  sara'
          aumentata di euro 0,33 come previsto dall'  art.  8,tabella
          dell'Accordo Collettivo Nazionale siglato l'8 luglio  2010,
          con decorrenza 1.01.2010. Tale incremento sara' ridotto del
          10%, qualora tale termine non venga rispettato». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'art.  18,  comma  7  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si  veda  nelle  note
          alle premesse.