IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
 
 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio  delle  assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; 
Vista la legge 10 giugno  1978,  n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  marzo  1983,  n.
315, concernente la riorganizzazione della Direzione  generale  delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  del   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in   attuazione
dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata; 
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione  e
funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione; 
Visti in particolare, art. 4, lettera g)  e  l'art.  5,  lettera  f),
della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che
per ottenere l'iscrizione all'albo e' necessario aver  stipulato  con
almeno cinque imprese, non  appartenenti  tutte  allo  stesso  gruppo
finanziario, in coassicurazione, una polizza di  assicurazione  della
responsabilita'  civile  per  negligenze  od  errori   professionali,
comprensiva della garanzia per infedelta' dei  dipendenti,  destinata
al risarcimento dei danni nei  confronti  degli  assicurati  e  delle
imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e'  stabilito
annualmente,  per  classi  di  volume   di   affari,   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto,
sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/84; 
 
Visto il decreto ministeriale  21  dicembre  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  1984,  con  il  quale  e'  stato
fissato  l'ammontare  minimo  di  copertura  di  detta   polizza   di
                   assicurazione per l'anno 1985; 
 
Considerato che occorre  stabilire  l'ammontare  di  copertura  della
polizza di cui sopra per l'anno 1986; 
Sentita, nella riunione del 17  dicembre  1985,  la  commissione  per
l'albo dei mediatori di assicurazione e di  riassicurazione  prevista
dall'art 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha  manifestato
l'avviso  di  confermare  per  l'anno  1986  l'ammontare  minimo   di
copertura  fissato  per  l'anno  1985  dal  decreto  ministeriale  21
dicembre 1984, sopracitato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione  della
responsabilita' civile per negligenze  od  errori  professionali  dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui  all'art.  4,
lettera g) e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n.
792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 1986 nelle seguenti
misure: 
lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue
fino a lire tre miliardi; 
lire due miliardi per  mediatori  di  assicurazione  con  provvigioni
annue superiori a lire tre miliardi; 
lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione. 
La quota massima  dell'eventuale  franchigia  non  puo'  superare  il
limite massimo di lire cinquanta milioni.