IL MINISTRO DEL TESORO 
 
Visto il decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29  maggio  1976,  n.  336,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei
comuni della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  colpiti  dagli  eventi
sismici del 1976; 
Visto, in particolare, l'art. 2-bis della legge sopracitata, il quale
dispone  che  il  termine   di   presentazione   delle   domande   di
finanziamento  agli  istituti  ed  aziende   di   credito   ai   fini
dell'ammissione ai benefici di cui al citato  decreto-legge  n.  227,
fissato al 30 giugno 1977, puo'  essere  prorogato  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  della  giunta   regionale   del
Friuli-Venezia Giulia; 
Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n.  546,  con  il  quale  i
predetti termini sono stati  ricondotti  al  30  giugno  1978,  salvo
ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro,
su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia; 
Visto l'art. 17, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828,
il quale dispone che fino al 31 dicembre 1985 le disponibilita' della
gestione separata del fondo di rotazione per Trieste e  Gorizia  sono
destinate prioritariamente a  finanziare  la  ripresa  delle  aziende
commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976; 
Visto il proprio  decreto  n.  327586/38-A  del  30  settembre  1985,
debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale il  termine
di presentazione delle domande  di  finanziamento  agli  istituti  ed
aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti  dal
citato decreto-legge n. 227, gia' prorogato al 31 dicembre  1984  per
le aziende commerciali e turistiche ed al 31  dicembre  1985  per  le
imprese artigiane,  e'  stato  prorogato  alla  stessa  data  del  31
dicembre 1985 anche per le imprese turistiche; 
Vista la lettera del  16  dicembre  1985  con  la  quale  la  regione
Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della  propria  giunta
regionale del 5 dicembre 1985 con cui si propone  la  proroga  al  31
dicembre  1986  del  termine  di  presentazione  delle   domande   di
finanziamento da parte  delle  imprese  artigiane,  in  relazione  al
perdurante disagio in cui versano i predetti operatori economici; 
Ritenuta l'opportunita' di provvedere in merito; 
 
                              Decreta: 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977,  n.
546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento  agli
istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione  ai  benefici
previsti dal citato  decreto-legge  n.  227,  gia'  prorogato  al  31
dicembre 1984 per le imprese commerciali ed al 31 dicembre  1985  per
le imprese artigiane e turistiche, viene ulteriormente  prorogato  al
31 dicembre 1986 per le sole imprese artigiane. 
Il presente decreto  sara'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
Roma, addi' 15 gennaio 1986 
 
                                                   Il Ministro: GORIA 
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1986 
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 166