IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976; Visto, in particolare, l'art. 2-bis della legge sopracitata, il quale dispone che il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, puo' essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i predetti termini sono stati ricondotti al 30 giugno 1978, salvo ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 17, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, il quale dispone che fino al 31 dicembre 1985 le disponibilita' della gestione separata del fondo di rotazione per Trieste e Gorizia sono destinate prioritariamente a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976; Visto il proprio decreto n. 327586/38-A del 30 settembre 1985, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, gia' prorogato al 31 dicembre 1984 per le aziende commerciali e turistiche ed al 31 dicembre 1985 per le imprese artigiane, e' stato prorogato alla stessa data del 31 dicembre 1985 anche per le imprese turistiche; Vista la lettera del 16 dicembre 1985 con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della propria giunta regionale del 5 dicembre 1985 con cui si propone la proroga al 31 dicembre 1986 del termine di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle imprese artigiane, in relazione al perdurante disagio in cui versano i predetti operatori economici; Ritenuta l'opportunita' di provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, gia' prorogato al 31 dicembre 1984 per le imprese commerciali ed al 31 dicembre 1985 per le imprese artigiane e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986 per le sole imprese artigiane. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 gennaio 1986 Il Ministro: GORIA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1986 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 166