IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1985, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 35, con il quale e' stato elevato l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324; Riconosciuta la necessita' di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti; Considerato che, attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi e compensare le intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta; Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; Decreta: Art. 1. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 2.210 a L. 2.360 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 2.760 a L. 2.950 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 810 a L. 870 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.220 a L. 1.310 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.