IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1980, n. 382; Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615/81; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Accertato l'avvenuto espletamento dell'istruttoria prevista nella C.M. n. 1789 del 23 aprile 1982; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i provvedimenti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 132, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari e' inserito il seguente nuovo insegnamento: fisica sanitaria. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 8 giugno 1987 COSSIGA Falcucci, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1987 Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 98