IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Pisa,  approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2278,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 aprile 1980, n. 382; 
  Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615; 
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche  dell'Universita'  anzidetta,  ai  sensi  della
citata legge n. 615/81; 
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
  Accertato l'avvenuto espletamento dell'istruttoria  prevista  nella
C.M. n. 1789 del 23 aprile 1982; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato  con  i  provvedimenti   indicati   nelle   premesse,   e'
ulteriormente modificato come appresso: 
 
                           Articolo unico 
 
  Nell'art.  132,  relativo  al  corso  di  laurea   in   ingegneria,
all'elenco degli insegnamenti complementari e' inserito  il  seguente
nuovo insegnamento: 
  fisica sanitaria. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Dato a Roma, addi' 8 giugno 1987 
 
                               COSSIGA 
 
 
                         Falcucci, Ministro della pubblica istruzione 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1987 
  Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 98