IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica  del  Sacro  Cuore  di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030,  e  successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' cattolica del «Sacro Cuore» di  Milano,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 87, 88, 89 e 102 relativi alle norme delle  scuole  di
specializzazione sono soppressi.