Agli stabilimenti di macellazione 
                                  Loro Sedi 
                                  Alle Camere di Commercio 
                                  Loro Sedi 
                                  Agli     Assessorati      regionali
                                  all'Agricoltura 
                                  Loro Sedi 
                                  Alle Organizzazioni commerciali 
                                  Loro Sedi 
                                  Alle Confederazioni agricole 
                                  Loro Sedi 
 
  Il decreto ministeriale  12  ottobre  2012,  recante  le  modalita'
d'applicazione della tabella  comunitaria  di  classificazione  delle
carcasse di bovino e di suino disciplina, al titolo III, art. 16,  la
classificazione e rilevazione dei prezzi di  mercato  delle  carcasse
suine ed ha sostituito ed abrogato, tra gli altri, l'omologo  decreto
ministeriale 8 maggio 2009, n. 3895. 
  Nel  frattempo  anche  la  legislazione  dell'UE   ha   subito   un
aggiornamento di cui occorre tenere conto in quanto il regolamento CE
n. 1234/2007 del Consiglio, sull'OCM unica, e' stato  sostituito  dal
regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 e  la
Decisione della Commissione 2001/468/CE, relativa  all'autorizzazione
dei metodi di classificazione delle  carcasse  suine  in  Italia,  e'
stata  sostituita  dalla  vigente  Decisione  di   esecuzione   della
Commissione 2014/38/UE. 
  Si ritiene utile, pertanto, aggiornare  le  procedure  che  debbono
essere  seguite  dagli  interessati  per  ottemperare  agli  obblighi
derivanti dalle disposizioni dell'UE e nazionali, incluso  l'art.  27
della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge  Comunitaria  2009)  che,  al
riguardo, ha previsto specifiche sanzioni. 
Soggetti tenuti a comunicare i prezzi 
  I destinatari della presente nota sono quelli individuati  all'art.
16 del decreto in oggetto e cioe' i  responsabili  delle  imprese  di
macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle  carcasse
degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di
cui all'art. 15 del decreto suddetto. 
Esenzione dalla comunicazione dei prezzi 
  Le imprese di macellazione che non superino una media annua di  200
suini  abbattuti  per  settimana,  possono   richiedere   la   deroga
all'obbligo della classificazione, sulla base del fac-simile allegato
7 del menzionato decreto. 
  Nel calcolo dei suini abbattuti  settimanalmente,  si  escludono  i
suini non oggetto di classificazione (riproduttori e suinetti). 
  Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione e  comunicazione  dei
prezzi: 
    i  macelli   in   possesso   della   deroga   all'obbligo   della
classificazione; 
    gli stabilimenti che macellano esclusivamente per conto terzi; 
Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi 
  Le categorie di animali  e  le  classi  commerciali  oggetto  della
rilevazione sono: 
    1) Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg); 
    2) Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg) 
    3) Classi commerciali: S; E; U; R; O; P. 
Calcolo dei prezzi medi settimanali 
  Il prezzo da rilevare, espresso in €/100  Kg,  e'  quello  riferito
alla carcassa di  riferimento  fredda  pagato  ai  fornitori,  franco
macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto. La carcassa di riferimento e' definita, ai sensi
dell'allegato IV, parte B del Reg. (CE) 1308/2013, come il  corpo  di
un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso  a  meta'
senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna,
i rognoni e il diaframma. 
  Fatta salva la presentazione  della  carcassa  di  riferimento,  in
Italia la carcassa puo' essere presentata al momento della  pesata  e
della classificazione senza asportare la sugna  e  il  diaframma.  In
tali casi, il peso a  caldo  registrato  e'  corretto  applicando  la
formula ed i coefficienti definiti all'art. 2 della  Decisione  della
Commissione 2014/38/UE. 
  Qualora il peso sia rilevato a caldo, si  applicano  le  correzioni
definite all'art. 16, del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. 
  Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di
eventuale intermediazione, qualora gli animali  macellati  non  siano
stati forniti direttamente dal  produttore,  nonche'  l'ammontare  di
eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori. 
Modalita' di trasmissione dei prezzi 
  I   prezzi   rilevati   vanno   comunicati   tramite   il   portale
www.impresa.gov.it,  secondo  le  modalita'  contenute  nel   Manuale
«Procedure operative e controllo  dell'attivita'  di  classificazione
delle carcasse  suine»  disponibile  sul  sito  internet  del  MIPAAF
www.politicheagricole.it; la comunicazione dei prezzi  va  effettuata
entro le ore 13 del martedi' successivo a quello della  settimana  di
riferimento. 
  Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera
di Commercio competente per territorio, cosi' come disposto  all'art.
17 del citato decreto. 
  In caso di malfunzionamento del  portale  informatico  dedicato,  i
prezzi rilevati devono essere  trasmessi  direttamente  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento  delle
Politiche  Europee  e  Internazionali  e  dello  Sviluppo  Rurale   -
Direzione  Generale  delle  Politiche  Internazionali  e  dell'Unione
Europea,  PIUE  VI,   a   mezzo   posta   elettronica   all'indirizzo
prezzicarcasse@politicheagricole.it. o, in via eccezionale,  a  mezzo
telefax al  numero  06.46654273  utilizzando  il  modello  fac-simile
allegato 1. 
  I  soggetti  che  effettuano  la  rilevazione  dei  prezzi,  devono
compilare e tenere a  disposizione  degli  organi  di  controllo,  un
riepilogo   settimanale   delle   macellazioni,   e    la    relativa
documentazione fiscale  o  di  altro  tipo  dalla  quale  risulti  la
classificazione  e  i  prezzi  rilevati,   utilizzando   il   modello
fac-simile allegato 2. 
  Nella prassi commerciale attuale  possono  verificarsi  i  seguenti
casi: 
    acquisti peso carcasse; 
    acquisti peso vivo. 
  Qualora  si  proceda  ad  acquisti  a  peso  carcassa,  con  prezzi
precedentemente  concordati   in   funzione   della   classificazione
attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare  sono  quelli
che saranno realmente  pagati  per  singola  carcassa,  rapportati  a
quella di riferimento ed il produttore  potra'  conoscere  gli  esiti
della classificazione attraverso il portale www.impresa.gov. 
  Qualora  si  proceda  ad  acquisti  a  peso  vivo,  le  transazioni
avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita
deve essere attribuito alla classe commerciale in  cui  rientrano  il
maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono  ripartite  in
quantita' uguale, e' attribuito alla classe intermedia se presente. 
  In tutti gli altri  casi,  il  prezzo  non  puo'  essere  preso  in
considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantita' ed  il
numero di animali appartenenti a ciascuna classe. 
  Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le  quantita'
macellate dovranno essere  sommate  settimanalmente  a  quelle  della
stessa categoria e classe. 
  Si rammenta che nella comunicazione dovra'  essere  riportata,  per
ciascuna classe, la somma delle quantita' e del numero degli animali,
cosi'  come  il  prezzo  medio  ponderato  di  tutti   gli   acquisti
settimanali. 
  Per rendere piu' agevoli le procedure da  seguire,  sono  riportati
alcuni esempi nell'allegato 3. 
Utilizzo del metodo di classificazione ZP 
  Per quanto attiene l'utilizzo del metodo di classificazione ZP,  si
rimanda alla circolare del 10 aprile 2014, n. 2420, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 102, del  5  maggio  2014.  In  particolare  si
ribadisce che possono utilizzare tale strumento, previa comunicazione
al Mipaaf, gli stabilimenti che abbattono, in media annuale, meno  di
200 suini la settimana e che non  intendono  avvalersi  della  deroga
all'obbligo di classificazione.  In  aggiunta  si  precisa  che  tale
strumento  puo',  essere  utilizzato  anche  dai  macelli   che   non
rispondono alle predette  caratteristiche  purche'  abbiano  ottenuto
specifica autorizzazione dal Mipaaf. A tal riguardo i  rappresentanti
dei macelli interessati dovranno inviare motivata istanza utilizzando
il modello di cui in allegato 4. 
  La presente circolare abroga la circolare del 1° febbraio 2011,  n.
832. L'allegato 4  sostituisce  l'allegato  della  circolare  del  10
aprile 2014, n. 2420. 
  Tutti  gli   interessati   potranno   rivolgersi,   per   ulteriori
informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei  prezzi  di
mercato delle carcasse di suini, direttamente al: 
    Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -
Dipartimento  delle  Politiche  Europee  e  Internazionali  e   dello
Sviluppo Rurale - Direzione Generale delle Politiche Internazionali e
dell'Unione Europea - PIUE VI 
    tel.: 06-46654064/4188, fax n. 06-46654273, 
  oppure per posta elettronica: 
    PIUE6@politicheagricole.it; m.pellegrini@politicheagricole.it; 
    d.nicodemo@politicheagricole.it; p.lastella@politicheagricole.it 
    Roma, 29 dicembre 2014 
 
                                           Il direttore generale      
                                       delle politiche internazionali 
                                           e dell'Unione europea      
                                                  Assenza