IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99,  che  modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato  art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla  normativa  in  materia  d'integrazione   salariale,   che   si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3  della  legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi  di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; 
  Visto, in particolare, il comma 45 del citato art. 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92, che prevede l'adeguamento  della  disciplina  del
fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre  1997,  n.
449, alle norme previste dalla stessa legge 28 giugno  2012,  n.  92,
mediante decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sulla base di accordi collettivi  e  contratti  collettivi  stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a  livello
nazionale nel settore del trasporto ferroviario; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
21 maggio 1998, adottato ai sensi del  predetto  art.  2,  comma  28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha  istituito,  sulla  base
dell'Accordo del 21 maggio 1998, il «Fondo per  il  perseguimento  di
politiche attive di sostegno del reddito e  dell'occupazione  per  il
personale della Societa' Ferrovie dello Stato S.p.A.»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 23 giugno 2009, n. 510, che ha adeguato, sulla base degli Accordi
del 15 maggio 2009, la disciplina del Fondo  gia'  istituito  con  il
citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del  21
maggio 1998, nonche' ridefinito le procedure per  la  gestione  delle
ricadute occupazionali conseguenti  a  esigenze  di  ristrutturazione
produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica; 
  Visto l'Accordo sindacale stipulato in data 30 luglio 2013  tra  il
Gruppo  FS  e  le  OO.SS.  FILT/CGIL,  FIT/CISL,  UILTRASPORTI,   UGL
Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, con il quale, in attuazione
delle disposizioni di cui al comma 45  dell'art.  3  della  legge  28
giugno 2012, n. 92, e' stato convenuto di adeguare la disciplina  del
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito
e  dell'occupazione  per  il  personale  delle  Societa'  del  Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane alle disposizioni della legge medesima,
nonche' al mutato contesto di  relazioni  industriali  e  alla  nuova
articolazione societaria e organizzativa del Gruppo; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare, in applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, la disciplina di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del
23 giugno 2009, n. 510; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Denominazione e trasferimento del Fondo 
 
  1. Il «Fondo per il perseguimento di politiche  attive  a  sostegno
del reddito e dell'occupazione per il personale  delle  Societa'  del
Gruppo Ferrovie dello Stato  Italiane»,  istituito  con  decreto  del
Ministro dei trasporti e della  navigazione  del  21  maggio  1998  e
successive modifiche e integrazioni, e'  adeguato  alle  disposizioni
della legge 28 giugno 2012, n.  92,  e  mantiene  la  sua  originaria
denominazione. 
  2. Il Fondo e' trasferito presso  l'INPS,  ai  sensi  dell'art.  3,
commi 5, 8 e 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92
gli oneri  di  amministrazione  derivanti  dall'INPS  dall'assunzione
della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti
dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a  carico
del  Fondo  e  vengono  finanziati  nell'ambito  della  contribuzione
dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri  di  gestione  sono  a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'Istituto distintamente.