IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
               IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
  Visti gli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633,
recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti  connessi
al suo esercizio», e successive modificazioni (di seguito LDA); 
  Visto l'art. 23 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369,  recante
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22  aprile
1941, n. 633, per la protezione del diritto  di  autore  e  di  altri
diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 22 novembre  1973,  n.  865,  sulla  ratifica  della
convenzione internazionale sulla protezione degli artisti  interpreti
o esecutori, dei  produttori  di  fonogrammi  e  degli  organismi  di
radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n.
490,  relativo  all'applicazione  della  convenzione   internazionale
predetta e, in particolare, l'art. 4 del decreto stesso; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
settembre  1975,  recante  «Determinazione  della  misura   e   della
ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge  22
aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  novembre  1994,  n.  685,   di
«Attuazione della direttiva 92/100/CEE  (codificata  nella  direttiva
2006/115/CE) concernente  il  diritto  di  noleggio,  il  diritto  di
prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia  di
proprieta' intellettuale»; 
  Visto il decreto legislativo n. 68/2003, recante «Attuazione  della
direttiva  2001/29/CE  sull'armonizzazione  di  taluni  aspetti   del
diritto   d'autore   e   dei   diritti   connessi   nella    societa'
dell'informazione»; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27, ed in particolare l'art. 39; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 11 marzo  2013,  n.  59,  con  il  quale  si  e'  provveduto
all'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi  diritto,  dei
requisiti minimi necessari ad un razionale e  corretto  sviluppo  del
mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 5 maggio 2014, n. 102, recante «Riordino, ai sensi dell'art.
7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, della materia  del
diritto connesso al diritto d'autore di  cui  alla  legge  22  aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  febbraio  2014
con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri on. dott. Luca Lotti sono  state  delegate
le funzioni spettanti al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
materia  di  editoria  e  prodotti  editoriali,   diritto   d'autore,
vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE,  nonche'  l'attuazione  delle
relative politiche; 
  Considerato che, nell'ambito del sistema di comunicazione EU  Pilot
(EU Pilot-5167/MARK) la  Commissione  UE  il  17  settembre  2013  ha
chiesto al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri informazioni in merito alla normativa italiana
che disciplina la misura del compenso dovuto  ai  produttori  e  agli
artisti  interpreti  ed  esecutori  di   fonogrammi,   contenuta   in
particolare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
1° settembre 1975, recante la «Determinazione della  misura  e  della
ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge  22
aprile 1941, n. 633, sulla protezione del  diritto  di  autore  e  di
altri diritti connessi al suo esercizio»; 
  Stante il riscontro formulato dal Governo italiano il  10  dicembre
2013  nell'ambito  della  citata  procedura,  con   le   informazioni
richieste e riferente la comunicazione dell'adozione  dell'iniziativa
di  modifica  della  normativa  recata  dal  predetto   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975; 
  Tenuto  conto  delle  osservazioni  dell'Autorita'  garante   della
concorrenza e del mercato che, con segnalazione AS622 del  12  luglio
2009, effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge 10  ottobre  1990,
n. 287, ha espresso al Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
(ora Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo)
alcune considerazioni  in  merito  alle  problematiche  di  carattere
concorrenziale  delineatesi  in  materia  di  gestione  dei   diritti
connessi dei produttori fonografici e degli  artisti,  interpreti  ed
esecutori,  con  particolare  riferimento  alla  determinazione   dei
compensi loro dovuti per l'utilizzazione in pubblico  dei  fonogrammi
sia a scopo di lucro che non di lucro; 
  Ritenuto di dover procedere alla modifica della  disciplina  recata
dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  1°
settembre 1975, relativa  al  diritto  al  compenso  a  favore  delle
categorie di aventi diritto specificate dall'art. 73 della  LDA,  per
l'utilizzazione pubblica a scopo  di  lucro  di  fonogrammi,  nonche'
all'emanazione  di  disposizioni  anche   relativamente   all'ipotesi
prevista dall'art. 73-bis della LDA, di utilizzazione di cui all'art.
73 LDA effettuata a scopo non di lucro; 
  Vista la proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto
d'autore di cui  all'art.  190  LDA,  in  adunanza  generale  del  30
settembre 2014; 
  Sentiti sul tema i rappresentanti delle categorie interessate, come
da verbale dell'audizione del 10 ottobre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Ambito di applicazione, criteri e modalita' 
      di determinazione del compenso, procedure di ripartizione 
 
  1. La misura e le modalita' di determinazione e corresponsione  del
compenso per l'utilizzazione del fonogramma, dovuto  ai  sensi  degli
articoli 73 e 73-bis della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  sulla
protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi  al  suo
esercizio,  sono  individuate  mediante  accordi  stipulati  fra  gli
organismi di intermediazione  dei  diritti  connessi  che  operano  a
favore dei produttori di fonogrammi, rispondenti ai requisiti  minimi
stabiliti ai sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 19 dicembre  2012,  e  le  organizzazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative degli utilizzatori. E'  fatta  salva  la
facolta' di ciascun titolare dei diritti di stipulare in ogni momento
accordi direttamente con gli utilizzatori dei propri fonogrammi. 
  2. La misura e le modalita' del compenso di cui al primo comma sono
determinate con equita' e ragionevolezza tenendo conto, tra  l'altro,
del valore economico dell'effettivo utilizzo dei  diritti  negoziati,
della natura  e  della  portata  dell'uso  delle  opere  e  di  altri
materiali protetti. Si tiene altresi' in considerazione: 
  a) lo scopo di lucro o non di lucro  per  il  quale  e'  effettuata
l'utilizzazione; 
  b) gli incassi lordi o le quote degli incassi lordi  corrispondenti
alla parte ed al ruolo che il fonogramma o apparecchio impiegato  per
lo  sfruttamento   del   fonogramma   occupa   nella   sua   pubblica
utilizzazione; 
  c) la misura del compenso dovuto per la medesima utilizzazione  dei
corrispondenti diritti d'autore di cui al titolo  I  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, sulla protezione del  diritto  di  autore  e  di
altri diritti connessi al suo esercizio. 
  3. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso, di cui  al
comma 1,  spettante  agli  artisti  interpreti  o  esecutori  le  cui
interpretazioni  o  esecuzioni  siano  fissate   o   riprodotte   nei
fonogrammi, e'  pari  al  50%  dell'ammontare  globale  del  compenso
stesso. 
  4. L'ammontare della quota di  ripartizione  di  cui  al  comma  3,
spettante agli artisti interpreti o esecutori, e' versata ai medesimi
secondo quanto disposto dagli articoli 73 e  73-bis  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, dall'art. 39 del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  19
dicembre 2012. 
  5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, se  non
diversamente pattuito, gli accordi stipulati ai sensi  del  comma  1,
continuano ad essere in vigore.