IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  449,  «Riordino
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2003,  n.  147,  convertito  nella
legge  1°  agosto  2003,  n.  200,  recante  «Proroga  di  termini  e
disposizioni urgenti ordinamentali»; 
  Vista la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva  dell'Agenzia  per
lo sviluppo del  settore  ippico  (ASSI)  quale  successore  ex  lege
dell'UNIRE; 
  Visto il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante, tra l'altro,
la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonche' misure di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario)»; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  23-quater,  comma  9,  del  citato
decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  che,   nel   prevedere   la
soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico -  ASSI,
ha stabilito che con decreti di natura non regolamentare del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  ripartite  tra   il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzie
delle dogane e dei monopoli le  funzioni  attribuite  ad  ASSI  dalla
normativa vigente nonche' le relative risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi; 
  Visto il decreto interministeriale 31  gennaio  2013  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  registrato  alla  Corte  dei
Conti il 25 febbraio 2013, reg.  2,  fgl.  215,  con  il  quale,  tra
l'altro, sono state attribuite al Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali le  funzioni  gia'  riconosciute  all'ex  ASSI
dalla normativa vigente, ad eccezione delle competenze relative  alla
certificazione delle  scommesse  sulle  corse  dei  cavalli  affidate
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett.  a),  del  predetto
Regolamento, con il quale le funzioni nel settore ippico,  attribuite
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
del citato decreto interministeriale  31  gennaio  2013,  sono  state
affidate  alla   Direzione   per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare  e  dell'ippica  nell'ambito  del  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della
pesca; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma  2,  del  precitato  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 449,  che  conferma  le  norme  e  le
strutture disciplinari gia' appartenenti agli enti  incorporati  sino
all'approvazione di apposito regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali  con  il  quale  si
provvede ad armonizzare la regolamentazione,  l'organizzazione  e  la
gestione  delle  strutture  disciplinari,  in  considerazione   delle
specifiche caratteristiche tecniche delle modalita' di gara; 
  Vista la deliberazione commissariale n. 98 del 20 novembre  2001  e
le motivazioni ivi indicate in ordine alla materia disciplinare,  con
la quale, in applicazione del citato art. 7, comma 2, del  d.lgs.  n.
449/1999, e' stato adottato il Regolamento di disciplina  dell'UNIRE,
successivamente approvato con decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali del 19 marzo 2002; 
  Considerato pertanto che i provvedimenti in subiecta materia,  gia'
riservati   all'Organo   di    governo    dell'Unire    e    soggetti
all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, a
seguito del trasferimento  delle  relative  competenze  al  Ministero
medesimo e sulla base degli  atti  organizzativi  di  cui  al  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio  2013,
n. 105, debbano ora essere  adottati  con  decreto  del  Ministro  su
proposta del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, ippiche e della  pesca  -Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica; 
  Visto, in particolare,  l'art.  4,  del  precitato  Regolamento  di
disciplina dell'UNIRE concernente i giudici sportivi; 
  Visti il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I  «Commisari  e
funzionari», artt.141 e 142 del Regolamento delle Corse al galoppo in
piano fantini (ex Jockey Club Italiano); 
  Visto il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commissari  e
funzionari», artt. 174 e 175 del Regolamento delle Corse  al  galoppo
in piano dilettanti ed ostacoli (ex  Societa'  degli  Steeple  Chases
d'Italia); 
  Visto il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commissari  e
funzionari», artt.138 e 139 del Regolamento delle  Corse  al  galoppo
settore sella (ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano); 
  Visto il Titolo IV, «Della vigilanza delle corse», Capo I, artt. 77
e 78 del vigente Regolamento delle corse al trotto (ex Ente Nazionale
Corse al Trotto); 
  Visti i «Regolamenti per la formazione degli addetti al controllo e
disciplina corse» allegati ai  Regolamenti  delle  corse  al  galoppo
piano fantini, piano dilettanti ed ostacoli ed al  Regolamento  delle
corse al trotto sopracitati; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  ottobre  2002,  n.   797   di
approvazione  della  deliberazione  n.  161  del  22   gennaio   2002
concernente «Regolamento per il controllo delle sostanze proibite»  e
s.m.i.; 
  Vista la normativa  in  materia  di  identificazione  degli  equidi
stabilita dal Regolamento  delle  corse  al  galoppo  e  dai  vigenti
Disciplinari dei libri genealogici del cavallo  trottatore  italiano,
approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 1999,  n.  20249  e
s.m.i., e del  Cavallo  da  Sella  Italiano,  approvato  con  decreto
ministeriale 12 giugno 2008, n. 3580; 
  Vista altresi' la normativa in materia di Anagrafe degli equidi  di
cui alla legge n. 200  del  2003,  al  decreto  ministeriale  del  29
dicembre 2009 e al decreto ministeriale del 26 settembre 2011; 
  Considerato che per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui
alla precitata normativa inerenti alla tutela del benessere animale e
all'identificazione dei cavalli, l'UNIRE (poi ASSI) si e' avvalsa  di
professionisti iscritti, previa apposita procedura selettiva, in albi
od elenchi tenuti dalla medesima Amministrazione; 
  Considerato che con deliberazione del Commissario straordinario  ex
ASSI del 15 giugno 2011, n. 63 sono stati definiti  gli  elenchi  dei
soggetti addetti al controllo ed alla disciplina delle  corse  e  dei
veterinari incaricati dei  controlli  sull'identita'  dei  cavalli  e
sull'uso delle sostanze proibite; 
  Ravvisata   l'esigenza   di   assicurare   l'armonizzazione   della
disciplina per  la  tenuta  e  la  gestione  degli  albi/elenchi  dei
funzionari di gara stabilita nei precitati  provvedimenti  attraverso
l'adozione  di  una  regolamentazione  unitaria  della  materia   che
garantisca, in particolare, l'uniformita' dei sistemi di selezione  e
di nomina dei funzionari medesimi, come da proposta del  Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca -Direzione generale  per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Istituzione del Registro dei funzionari di gara 
 
  1. Le presenti disposizioni disciplinano  l'istituzione  presso  il
Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca -  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica,  di  seguito
denominato DPQAI, del Registro dei  funzionari  di  gara  addetti  al
controllo  e  alla   disciplina   delle   corse   ippiche   e   delle
manifestazioni del cavallo da  sella  organizzate  dal  Ministero  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo  n.  449/1999  e
s.m.i, di seguito denominato semplicemente «Registro».