IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali»; Vista la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore ex lege dell'UNIRE; Visto il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)»; Visto, in particolare, l'art. 23-quater, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, ha stabilito che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzie delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi; Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni gia' riconosciute all'ex ASSI dalla normativa vigente, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013»; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. a), del predetto Regolamento, con il quale le funzioni nel settore ippico, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del citato decreto interministeriale 31 gennaio 2013, sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del precitato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, che conferma le norme e le strutture disciplinari gia' appartenenti agli enti incorporati sino all'approvazione di apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale si provvede ad armonizzare la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle modalita' di gara; Vista la deliberazione commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 e le motivazioni ivi indicate in ordine alla materia disciplinare, con la quale, in applicazione del citato art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999, e' stato adottato il Regolamento di disciplina dell'UNIRE, successivamente approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 marzo 2002; Considerato pertanto che i provvedimenti in subiecta materia, gia' riservati all'Organo di governo dell'Unire e soggetti all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito del trasferimento delle relative competenze al Ministero medesimo e sulla base degli atti organizzativi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, debbano ora essere adottati con decreto del Ministro su proposta del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca -Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica; Visto, in particolare, l'art. 4, del precitato Regolamento di disciplina dell'UNIRE concernente i giudici sportivi; Visti il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commisari e funzionari», artt.141 e 142 del Regolamento delle Corse al galoppo in piano fantini (ex Jockey Club Italiano); Visto il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commissari e funzionari», artt. 174 e 175 del Regolamento delle Corse al galoppo in piano dilettanti ed ostacoli (ex Societa' degli Steeple Chases d'Italia); Visto il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commissari e funzionari», artt.138 e 139 del Regolamento delle Corse al galoppo settore sella (ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano); Visto il Titolo IV, «Della vigilanza delle corse», Capo I, artt. 77 e 78 del vigente Regolamento delle corse al trotto (ex Ente Nazionale Corse al Trotto); Visti i «Regolamenti per la formazione degli addetti al controllo e disciplina corse» allegati ai Regolamenti delle corse al galoppo piano fantini, piano dilettanti ed ostacoli ed al Regolamento delle corse al trotto sopracitati; Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2002, n. 797 di approvazione della deliberazione n. 161 del 22 gennaio 2002 concernente «Regolamento per il controllo delle sostanze proibite» e s.m.i.; Vista la normativa in materia di identificazione degli equidi stabilita dal Regolamento delle corse al galoppo e dai vigenti Disciplinari dei libri genealogici del cavallo trottatore italiano, approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 1999, n. 20249 e s.m.i., e del Cavallo da Sella Italiano, approvato con decreto ministeriale 12 giugno 2008, n. 3580; Vista altresi' la normativa in materia di Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200 del 2003, al decreto ministeriale del 29 dicembre 2009 e al decreto ministeriale del 26 settembre 2011; Considerato che per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui alla precitata normativa inerenti alla tutela del benessere animale e all'identificazione dei cavalli, l'UNIRE (poi ASSI) si e' avvalsa di professionisti iscritti, previa apposita procedura selettiva, in albi od elenchi tenuti dalla medesima Amministrazione; Considerato che con deliberazione del Commissario straordinario ex ASSI del 15 giugno 2011, n. 63 sono stati definiti gli elenchi dei soggetti addetti al controllo ed alla disciplina delle corse e dei veterinari incaricati dei controlli sull'identita' dei cavalli e sull'uso delle sostanze proibite; Ravvisata l'esigenza di assicurare l'armonizzazione della disciplina per la tenuta e la gestione degli albi/elenchi dei funzionari di gara stabilita nei precitati provvedimenti attraverso l'adozione di una regolamentazione unitaria della materia che garantisca, in particolare, l'uniformita' dei sistemi di selezione e di nomina dei funzionari medesimi, come da proposta del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca -Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica; Decreta: Art. 1 Istituzione del Registro dei funzionari di gara 1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, di seguito denominato DPQAI, del Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449/1999 e s.m.i, di seguito denominato semplicemente «Registro».