IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,
n. 1164, modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  18
maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n.  865,  recante
norme per la produzione e la  commercializzazione  del  materiale  di
moltiplicazione vegetativa della vite ed il  decreto  ministeriale  2
luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione  supplementare  in
etichetta di tale materiale; 
  Visto in particolare l'art. 11 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1164/69, che istituisce  il  Registro  nazionale  delle
varieta' di vite; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n.
543, recante norme complementari per l'applicazione del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  dicembre  1969,  n.  1164,   sopra
indicato; 
  Visto il decreto ministeriale  24  giugno  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.  201
del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto  ministeriale
6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite; 
  Visto lo  schema  di  accordo  tra  il  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali, le regioni e le province autonome di  Trento  e
Bolzano in materia di classificazione delle varieta' di vite  del  25
luglio 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  242
del 14 ottobre 2004, recante  "Modificazioni  al  registro  nazionale
delle varieta' di vite di cui  al  decreto  ministeriale  6  dicembre
2000", con il quale, in particolare,  e'  stato  pubblicato  l'intero
registro aggiornato delle varieta' di vite; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  febbraio   2005,   "Norme   di
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto  ministeriale  9  giugno  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  210
del 9 settembre 2005, recante: "Modificazioni al  registro  nazionale
delle varieta' di vite di cui  al  decreto  ministeriale  6  dicembre
2000"; 
  Visto il decreto ministeriale 2  febbraio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie  generale  n.  61
del 14 marzo 2006,  recante:  "Modificazioni  al  registro  nazionale
delle varieta' di vite di cui  al  decreto  ministeriale  6  dicembre
2000"; 
  Visto il decreto  ministeriale  30  marzo  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie  generale  n.  93
del 21 aprile 2006, "Rettifica dell'allegato al decreto  ministeriale
2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale  delle
varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000"; 
  Visto il decreto ministeriale  9  gennaio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie  generale  n.  38
del 15 febbraio 2007,  "Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite"; 
  Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio
2009, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli; 
  Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010  che
modifica  e  rettifica  il  regolamento  (CE)   n.   607/2009   della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto ministeriale  31  luglio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  182
del 7 agosto 2007, recante Disposizioni  transitorie  per  l'uso  del
sinonimo "Friulano" della varieta' di vite  "Tocai  friulano",  nella
designazione e presentazione  della  relativa  tipologia  di  vino  a
denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia; 
  Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  253
del 30 ottobre  2007,  "Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite"; 
  Visto il decreto ministeriale 18  ottobre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.  251
del 27 ottobre  2007,  "Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo  «Tai»,  della
varieta' di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione
della relativa tipologia di vino di talune denominazioni  di  origine
controllata  della  regione  Veneto,  a  decorrere   dalla   campagna
vendemmiale 2007/2008."; 
  Visto il decreto ministeriale 28  gennaio  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie  generale  n.  62
del  13  marzo  2008,  "Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite"; 
  Visto il decreto ministeriale  23  giugno  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  194
del 20  agosto  2008,  "Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite"; 
  Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie  generale  n.  93
del 22  aprile  2009,  "Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite"; 
  Visto il decreto  ministeriale  27  marzo  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  146
del 26  giugno  2009,  "Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite"; 
  Visto il decreto ministeriale  28  maggio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  189
del 14  agosto  2010,  "Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite"; 
  Visto il decreto ministeriale  22  aprile  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  170
del 23  agosto  2011,  "Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite"; 
  Visto il decreto  ministeriale  23  marzo  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  137
del 14 giugno 2012, "Modifiche al registro nazionale  delle  varieta'
di vite"; 
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie  generale  n.  60
del 12 marzo 2013, "Modifiche ed integrazioni al  registro  nazionale
delle varieta' di vite"; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini, nonche' misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle  imprese  del  settore  bancario,  pubblicato  sul  Supplemento
Ordinario n. 141, alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20; 
  Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini,  pubblicato  pubblicata  sul
Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzette Ufficiale della Repubblica
italiana n. 189 del 14 agosto 2012; 
  Visto il decreto ministeriale  10  luglio  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  186
del 9 agosto 2013, "Modifiche ed integrazioni al  registro  nazionale
delle varieta' di vite"; 
  Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  241
del 14 ottobre 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale
delle varieta' di vite"; 
  Visto il decreto ministeriale  15  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  127
del 4 giugno 2014, "Modifiche al registro nazionale delle varieta' di
vite"; 
  Visto il decreto ministeriale 20  ottobre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  258
del 6 novembre 2014, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale
delle varieta' di vite"; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  Tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed
in particolare l'art. 8, cosi' come modificato dal  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116 con l'art. 2, comma 1-ter; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; 
  Viste le richieste di iscrizione di nuove varieta'  di  vite  e  le
richieste di omologazione di nuovi cloni inviate al Ministero; 
  Ritenuto comunque opportuno consultare, anche  per  le  vie  brevi,
esperti del  settore  in  merito  alle  nuove  varieta'  e  selezioni
clonali; 
  Preso atto dei conseguenti pareri espressi in merito alle richieste
di cui  sopra  e  considerato  che  alcune  varieta'  presentate  per
l'iscrizione  al  Registro  nazionale  risultano  gia'  iscritte  nei
Cataloghi nazionali di altri Stati membri dell'Unione europea; 
  Preso altresi' atto, sia di alcuni  errori  di  stampa  in  decreti
precedenti, sia delle variazioni  dei  proponenti  l'omologazione  di
alcuni cloni, cosi' come comunicato dagli interessati  attraverso  la
propria associazione vivaistica della vite; 
  Considerata la necessita' di rendere individuabili le  varieta'  di
vite provenienti da incrocio di Vitis vinifera con altre  specie  del
genere Vitis, iscritte nel Registro nazionale al fine  di  consentire
il corretto uso delle loro uve secondo quanto stabilito  dall'art.  8
del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Ravvisata l'opportunita' di  provvedere  ad  un  aggiornamento  del
Registro nazionale delle varieta' di viti  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Il Registro nazionale delle varieta' di vite, aggiornato da  ultimo
con  decreto  ministeriale  20   ottobre   2014   viene   modificato,
all'allegato 1, come segue. 
  Alla sezione I - vitigni  ad  uve  da  vino,  vengono  inserite  le
seguenti nuove varieta': 
    Fleurtai B., codice varieta' 497, sinonimo UD-34.111; 
    Julius N., codice varieta' 498, sinonimo UD-36.030; 
    Montanera N., codice varieta' 499; 
    Soreli B., codice varieta' 500, sinonimo UD-34.113. 
  Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, nelle annotazioni  accanto
a ciascuna delle seguenti varieta' viene aggiunta la dizione "Uve non
utilizzabili per i vini a Denominazione di origine ex art.  8,  comma
6, d.lgs. 61/2010": 
    497 - Fleurtai B.; 
    498 - Julius N.; 
    471 - Solaris B.; 
    499 - Soreli B. 
  Alla sezione I - vitigni ad  uve  da  vino,  vengono  apportate  le
seguenti correzioni rispetto ai cloni omologati: 
    varieta' 046 Calabrese N. il clone 006,  erroneamente  registrato
come I -  VITIS  RG  101,  viene  rettificato  con  la  denominazione
corretta clone I - UNIMI RG101; 
    varieta'  218  Sangiovese  N.,  i  cloni  112  e  113  registrati
rispettivamente come I - FdB - CAB M 43 e I - FdB - CAB M 18, vengono
rettificati  con  la  numerazione  progressiva  e  la   denominazione
corretta in clone 112 - I - FdB - CAB M 17 e clone 113 - I  -  FdB  -
CAB M 43. 
  Alla sezione II - vitigni ad uve da  tavola,  vengono  inserite  le
seguenti nuove varieta': 
    Arrafourteenone N., codice varieta' 774; 
    Arraeighteen N., codice varieta' 775; 
    Arratwentyfive B., codice varieta' 776; 
    Arratwentynine Rs., codice varieta' 777; 
    Arratwentyseven N., codice varieta' 778; 
    Arratwentyeight Rs., codice varieta' 779; 
    Sugrathirtysix N., codice varieta' 780; 
    Sugrathirtyeight N., codice varieta' 781; 
    Sugrafourtyone B., codice varieta' 782. 
  L'elenco delle varieta' e dei cloni e dei relativi codici,  di  cui
all'allegato 1, sezione I e sezione II  del  decreto  ministeriale  7
maggio 2004 citato nelle premesse, viene di  conseguenza  modificato,
nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente  decreto,  di
cui costituisce parte integrante. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 aprile 2015 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 

Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al  visto  di  controllo
preventivo da parte della Corte dei conti,  art.  3  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.