IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 629/2015 della commissione
del 22 aprile 2015,  la  denominazione  «Finocchiona»  riferita  alla
categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati  ecc.»
e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro  delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4,
del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della indicazione geografica  protetta  «Finocchiona»,  affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
indicazione geografica protetta  «Finocchiona»,  registrata  in  sede
comunitaria con regolamento (UE) n. 629/2015 del 22 aprile 2015. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Finocchiona»,  possono  utilizzare,  in  sede  di  presentazione   e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni  conformi  al
regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 24 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto