Estratto determina n. 569/2015 dell'8 maggio 2015 
 
    Medicinale: CELECOXIB TEVA 
    Titolare AIC: Teva Italia S.R.L. via Messina, 38 20154 Milano 
    Confezione 
    "100 mg capsule rigide" 60x1 capsule in blister AL/AL 
    AIC n. 040512396 (in base 10) 16NBWD (in base 32) 
    Confezione 
    "100 mg capsule rigide" 60x1 capsule in blister PVC/PVDC/AL 
    AIC n. 040512408 (in base 10) 16NBWS (in base 32) 
    Confezione 
    "200 mg capsule rigide" 30x1 capsule in blister AL/AL 
    AIC n. 040512410 (in base 10) 16NBWU (in base 32) 
    Confezione 
    "200 mg capsule rigide" 30x1 capsule in blister PVC/PVDC/AL 
    AIC n. 040512422 (in base 10) 16NBX6 (in base 32) 
    Forma farmaceutica: Capsule rigide 
    Composizione: Ogni capsula rigida contiene: 
    Principio attivo: 100 mg, 200 mg di celecoxib 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del Decreto legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
CELECOXIB TEVA e' la seguente: 
      Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC  del  farmaco  equivalente   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del Dlgs. 219/2006 che  impone  di  non  includere  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.