DIREZIONE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo  16,  lettera
d) e ss.mm.ii.; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni che  all'articolo  15  prevede  per  il  controllo  delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79,  n.  1037/2001  e  (CE)  n.  1234/2007  e  in  particolare
l'articolo 80, dove  e'  previsto  che  la  Commissione  adotta,  ove
necessario, atti di esecuzione  che  stabiliscono  i  metodi  di  cui
all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d),  per  i  prodotti  elencati
nella parte II dell'allegato VII e che  tali  metodi  si  basano  sui
metodi  pertinenti  raccomandati  e  pubblicati   dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che  tali  metodi
siano inefficaci o inadeguati per conseguire  l'obiettivo  perseguito
dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'articolo  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  23  maggio  2012,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 14 giugno 2012 con  il
quale al Laboratorio enochimico Ligure  S.a.s.,  ubicato  in  Sarzana
(SP), via Aurelia n. 212,  e'  stata  rinnovata  l'autorizzazione  al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 23 maggio  2012  sopra  indicato  il
Laboratorio enochimico Ligure S.a.s. e' stato autorizzato a  eseguire
tutte le analisi  per  il  quale  risultava  accreditato  secondo  il
certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 14 marzo
2012; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il
decreto 23 maggio 2012,  poiche'  il  citato  Laboratorio  enochimico
Ligure S.a.s. puo' essere autorizzato solo per i  metodi  di  analisi
raccomandati e pubblicati  dall'Organizzazione  internazionale  della
vigna e del vino (OIV), e non, puo' essere  autorizzato  invece,  per
tutti i metodi per il  quale  risulta  accreditato  da  ACCREDIA  con
certificato del 14 marzo 2012; 
  Considerata altresi' la nota del 2 aprile  2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al Laboratorio enochimico Ligure S.a.s. l'avvio  del
procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  240,
relativo all'annullamento del citato decreto del 23 maggio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il  decreto  del  23  maggio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  137
del 14  giugno  2012,  recante  il  «Rinnovo  dell'autorizzazione  al
Laboratorio enochimico Ligure S.a.s., ubicato in  Sarzana  (SP),  via
Aurelia n. 212, al rilascio dei certificati di  analisi  nel  settore
vitivinicolo». 
  2. Sono salvi  gli  atti  eventualmente  compiuti  dal  Laboratorio
enochimico Ligure S.a.s. fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
    
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto