IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  "Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari"; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  7  settembre
2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  12  settembre
2012,  n.  213,  concernente  "Nuova  organizzazione  dei   tribunali
ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma  dell'articolo
1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono
stati soppressi i tribunali ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le
procure della Repubblica specificamente individuati dalla  tabella  A
ad esso allegata; 
  Visto l'articolo 2 del medesimo provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'articolo 1, sono state apportate le
consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'articolo 1 del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.
156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  settembre  2012,  n.
213, concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici
dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale
e' stato sostituito l'articolo 2 della legge  21  novembre  1991,  n.
374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza
con l'assetto territoriale  fissato  per  i  tribunali  ordinari,  la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con
il  quale  viene  stabilito  che   "entro   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione di cui al comma 1 gli enti  locali  interessati,  anche
consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici
del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di  cui
e' proposta la soppressione, anche  tramite  eventuale  accorpamento,
facendosi integralmente carico delle  spese  di  funzionamento  e  di
erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il
fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione
dagli enti medesimi"; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
"Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari"; 
  Visto l'articolo 1, con il quale la tabella A allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
"Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156"; 
  Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  "Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con
modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  21  bis,  con  il  quale,  in
conformita'  dell'impianto  normativo  e  dell'assetto   territoriale
delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti
gli uffici del giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico
decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del  relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del  1  dicembre  2014,  n.  279,  con  il  quale,
all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati  dal  citato
decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in  attuazione  dell'articolo  3
del  decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  156,  sono  state
determinate le sedi degli uffici del giudice di  pace  mantenute  con
oneri  a  carico  degli  enti  locali,   procedendo   alla   puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per  la  giustizia  di
prossimita'; 
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2015, n. 24, con  il  quale,  preso
atto dell'univoca volonta' di revoca dell'istanza presentata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, gli
uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono  stati  esclusi
dall'elenco delle sedi mantenute, determinando per  tali  presidi  la
vigenza delle disposizioni soppressive emanate  in  attuazione  della
delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Vista la nota del 7  aprile  2015  con  la  quale  il  coordinatore
dell'ufficio del giudice di pace di Civita Castellana, nel  formulare
le  proprie  osservazioni  in  merito   alla   consistenza   numerica
dell'organico assegnato dall'ente  locale,  del  tutto  inadeguata  a
consentire la gestione autonoma dei carichi di  lavoro  afferenti  al
presidio  giudiziario  attesa  la  presenza  di  un'unica  unita'  di
personale, ha evidenziato l'esistenza  di  condizioni  preclusive  al
regolare svolgimento dell'attivita' giudiziaria; 
  Vista la nota dell'8 aprile 2015, con la quale  il  Presidente  del
tribunale di Viterbo, nel condividere le osservazioni  formulate  dal
giudice di pace coordinatore dell'ufficio di  Civita  Castellana,  ha
ritenuto di segnalare la sopravvenuta decadenza delle condizioni  che
hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di mantenimento; 
  Vista la delibera n. 99 del 16 aprile 2015, con la quale la  Giunta
Comunale di Civita Castellana, acquisita  agli  atti  e  condivisi  i
contenuti della nota del giudice di pace coordinatore innanzi citata,
ha comunicato l'oggettiva impossibilita' di  assicurare  il  corretto
funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Civita  Castellana,
procedendo alla contestuale revoca  della  delibera  n.  103  del  19
aprile 2013, concernente la richiesta di  mantenimento  del  presidio
giudiziario ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156; 
  Ritenuto che la  volontaria  assunzione  degli  oneri  connessi  al
funzionamento e alla  erogazione  del  servizio  giustizia  da  parte
dell'ente  richiedente  il  mantenimento   della   sede   giudiziaria
costituisce  il  presupposto  necessario  affinche'  si  realizzi  la
fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata; 
  Considerato,  pertanto,  che  la  revoca  dell'istanza  diretta  al
mantenimento  dell'ufficio  del  giudice  di  pace,  comportando   la
mancanza del requisito necessario  a  consentire  la  permanenza  del
presidio  giudiziario,  determina  la  vigenza   delle   disposizioni
soppressive emanate in attuazione della delega prevista  dalla  legge
14 settembre 2011, n. 148; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'ufficio  del  giudice  di
pace di Civita Castellana dall'elenco delle sedi mantenute con  oneri
a carico degli  enti  locali,  specificamente  individuate  dal  gia'
citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace di Civita Castellana, fatto  salvo
quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo  7  settembre
2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Viterbo.