IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE dei
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in  particolare  l'articolo  80  concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59",  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
"Ripartizione   delle   competenze"   e   l'articolo   119    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183" 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'articolo   6   del   decreto
legislativo 14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della
direttiva  2009/128/CE  che  istituisce  un   quadro   per   l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2006 di recepimento della
direttiva 2006/85/CE della Commissione del 23 ottobre 2006,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva etefon; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
etefon decade il 31 luglio 2018, come indicato nell'allegato al  reg.
(UE) 540/2011; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotto  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del dossier relativo al  prodotto  fitosanitario  ETHREL,  presentato
dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., conforme ai requisiti  di  cui
all'allegato III del citato decreto legislativo  194/1995,  trasposti
nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  della   autorizzazione   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsti dai decreti recepimento, nei tempi e  nelle  forme  da  esso
stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per la  sostanza
attiva etefon; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995,  n.  194,  ha  preso
atto della conclusione della valutazione  del  sopracitato  fascicolo
UVP  05927277,  svolta  dall'Universita'  di   Pisa,   al   fine   di
ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31  luglio
2018, alle nuove condizioni di impiego e  con  eventuale  adeguamento
alla  composizione  e  formulazione  del  prodotto  fitosanitario  di
riferimento;. 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo  all'applicazione
del regolamento (CE) n.  1272/2008  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele: 
  Considerato che i prodotti fitosanitari  indicati  in  allegato  al
presente decreto ed attualmente in  commercio  riportano  l'etichetta
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CF.: 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018 data  di  scadenza
dell'approvazione  della   sostanza   attiva   etefon,   i   prodotti
fitosanitari  indicati  in  allegato  al   presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/1995, trasposti nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario ETHREL; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  "Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta". 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  31  luglio  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della   sostanza   attiva   etefon,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrato  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con la composizione e  formulazione,  alle  condizioni  e
sulle  colture  indicate  nelle  rispettive  etichette  allegate   al
presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  autorizzate   le   modifiche   indicate   per   il   prodotto
fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
  La produzione di prodotti  fitosanitari  di  nuova  composizione  e
formulazione muniti  delle  etichette  adeguate  secondo  i  principi
uniformi, con classificazione conforme alle  direttive  67/548/CEE  e
1999/45/CE,  e'  consentita  non  oltre  il  31   maggio   2015;   la
commercializzazione e l'impiego sono  invece  consentiti  fino  al  1
giugno 2017, ai  sensi  dell'articolo  61  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008. E'  fatto  comunque  salvo   ogni   eventuale   successivo
adempimento ed adeguamento delle  condizioni  di  autorizzazione  dei
prodotti  fitosanitari,  anche   in   conformita'   a   provvedimenti
comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti  le  sostanze  attive
componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
prodotti   fitosanitari   muniti    dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immessi  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale.  E  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  sia  nella
versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE
e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione  stabilita
dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
"Banca dati". 
    Roma, 6 maggio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco