IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  3
dicembre 2008 concernente gli indirizzi  operativi  per  la  gestione
delle emergenze e, in particolare, il paragrafo  1.1  «Organizzazione
della  sala  situazione  Italia   e   monitoraggio   del   territorio
(Sistema)»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze  di  cui  all'art.  5  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Considerato che a  partire  dal  mese  di  novembre  2013  e,  piu'
marcatamente, dall'inizio del 2014, sull'intero territorio  nazionale
si e' verificata una successione particolarmente  intensa  di  eventi
meteorologici di eccezionale intensita', con conseguenti dissesti  ed
eventi alluvionali che hanno ripetutamente prodotto le condizioni per
la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi del citato art.  5
della  legge  n.  225/1992  nei  territori  interessati  e  che  tale
circostanza e' tuttora in atto; 
  Considerato che, solo nel corso del 2014,  i  suddetti  eccezionali
eventi meteorologici e conseguenti dissesti ed eventi alluvionali per
fronteggiare i quali e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza  ai
sensi di quanto previsto dal citato art. 5 della  legge  n.  225/1992
sono individuati  dalle  seguenti  deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri: 
  delibera del 31 gennaio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel
territorio della regione Liguria dal 25 dicembre 2013 al  20  gennaio
2014; 
  delibera del 31 gennaio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel
territorio della provincia di Modena  dal  17  al  19  gennaio  2014,
successivamente prorogato con delibera del 23 luglio 2014; 
  delibera del 14 febbraio 2014, relativa  agli  eventi  verificatisi
nel territorio della regione Toscana dal 1° gennaio  all'11  febbraio
2014, successivamente prorogato con delibera del 31 luglio 2014; 
  delibera del 16 maggio 2014, relativa agli eventi verificatisi  nel
territorio della regione Veneto dal 30 gennaio al 18  febbraio  2014,
successivamente prorogato con delibera del 30 ottobre 2014; 
  delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi  nel
territorio della regione Calabria dal 15 novembre 2013 al 3  febbraio
2014; 
  delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi  nel
territorio della regione Emilia-Romagna dall'ultima decade  del  mese
di dicembre 2013 al 31  marzo  2014,  successivamente  prorogato  con
delibera del 12 dicembre 2014; 
  delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi  nel
territorio della regione Piemonte dal 25 dicembre 2013  al  10  marzo
2014, successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014; 
  delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi  nel
territorio della regione Lazio dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014; 
  delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi  nel
territorio  della  regione  Marche  dal   2   al   4   maggio   2014,
successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014; 
  delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi  nel
territorio della regione Umbria dal novembre 2013 al  febbraio  2014,
successivamente prorogato con delibera del 24 dicembre 2014; 
  delibera dell'8 agosto 2014, relativa agli eventi verificatisi  nel
territorio della provincia di Modena il 30 aprile 2014; 
  delibera del 23 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel
territorio  della  regione  Toscana  il  19  e  20   settembre   201,
successivamente prorogato con delibera del 29 aprile 2015; 
  delibera del 23 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel
territorio della provincia di Foggia dal  1°  al  6  settembre  2014,
successivamente prorogato con delibera del 21 aprile 2015; 
  delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel
territorio della regione Emilia-Romagna il  13  e  14  ottobre  2014,
successivamente prorogato con delibera del 21 aprile 2015; 
  delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel
territorio  della  regione  Liguria  dal  9  al   13   ottobre   201,
successivamente prorogato con delibera del 21 aprile 2015; 
  delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel
territorio della regione Lombardia dal 7 luglio al  31  agosto  2014,
successivamente prorogato con delibera del 29 aprile 2015; 
  delibera del 16 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel
territorio della regione Toscana dall'11 al 14 ottobre e dal 5  al  7
novembre 2014; 
  delibera del 16 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel
territorio della regione Piemonte dal 12 al 14 ottobre e il 4, 5, 11,
12, 14 e 15 novembre 2014; 
  delibera del 24 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel
territorio della regione Liguria dal 3 al 18 novembre 2014; 
  Considerato che, ad eccezione che per gli eventi di  cui  alle  due
delibere del 31 gennaio 2014, alla delibera  del  14  febbraio  2014,
alle due delibere del 30 giugno 2014 e alla  delibera  dell'8  agosto
2014, verificatisi sul  territorio,  rispettivamente,  della  regione
Liguria, della provincia di  Modena,  della  regione  Toscana,  della
regione Calabria, della regione Lazio e  ancora  della  provincia  di
Modena, per i restanti 13 eventi calamitosi sono tuttora in corso  le
attivita' di gestione tecnica e operativa connesse con la prima  fase
emergenziale, sulla base delle ordinanze all'uopo adottate  dal  capo
del Dipartimento della protezione civile, in attuazione e nei  limiti
delle   richiamate   deliberazioni   e   delle    citate    direttive
presidenziali; 
  Considerato  che   per   gli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nel mese di novembre del 2014 in Lombardia le  attivita'
istruttorie si sono concluse il 10 febbraio 2015 con l'adozione della
relativa deliberazione nel corrente anno e che in numerose  aree  del
territorio  nazionale  sono  attualmente  in  corso  le  ricognizioni
previste dalla richiamata direttiva del Presidente del Consiglio  dei
ministri del 26 ottobre 2012, per ulteriori eventi  verificatisi  nei
primi mesi del 2015 che hanno provocato diffusi  dissesti  ed  estesi
eventi alluvionali, la cui entita' e' in corso di quantificazione; 
  Considerato che tutti gli eventi in argomento, oltre a  determinare
fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, nonche' agli edifici  pubblici
e privati ed alle attivita' economiche e produttive, hanno  richiesto
la  piena  attivazione  delle  componenti   e   strutture   operative
territoriali e, in alcuni  casi,  nazionali  del  Servizio  nazionale
della protezione civile; 
  Dato atto che alle esigenze conseguenti dalla costante e  intensiva
mobilitazione delle risorse operative nazionali  e  territoriali  del
Servizio nazionale della  protezione  civile  si  fa  fronte  con  le
risorse  stanziate  dalle  ordinanze  adottate  in  attuazione  delle
richiamate deliberazioni, ai sensi di quanto previsto  dalla  lettera
a) dell'art. 5, secondo comma, della legge n.  225/1992,  nell'ambito
dei piani di impiego delle predette risorse  adottati  da  parte  dei
commissari delegati, entro il limite delle risorse  finanziarie  loro
assegnate; 
  Dato atto che a fronte del massiccio coinvolgimento  del  personale
del Dipartimento della protezione civile nelle suelencate emergenze e
del  conseguente  svolgimento  di  lavoro  straordinario  in   misura
superiore ai limiti ordinari, oltre che, per le medesime motivazioni,
dell'anticipato esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2014
ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'art. 3,  comma  7,
del  decreto-legge  n.  4/2014,   e'   necessario   adottare   misure
straordinarie finalizzate a garantire  il  mantenimento  della  piena
capacita' operativa del  medesimo  Dipartimento  nei  prossimi  mesi,
anche in previsione di nuovi possibile eventi, in analogia  a  quanto
previsto per le strutture territoriali nell'ambito  delle  richiamate
disposizioni contenute nelle ordinanze rispettivamente adottate; 
  Dato atto che in relazione ai singoli eventi calamitosi sono  state
effettuate    attivita'    tecnico-operative    propedeutiche    alle
deliberazioni governative e con l'adozione ed il  monitoraggio  delle
ordinanze di protezione civile, consistenti nell'impiego delle unita'
di personale nelle turnazioni di presidio e previste dalla  direttiva
presidenziale del 27 febbraio 2004 e nello svolgimento di prestazioni
di lavoro straordinario che hanno comportato oneri eccedenti  per  un
onere complessivo quantificato in euro 624.273,09  corrispondente  ad
euro  520.003,51  per  turni  di  presidio  ed  euro  104.269,58  per
prestazioni di lavoro  straordinario  effettuati  in  eccedenza  alle
disponibilita'  finanziarie  ed  ai  limiti  ed  alle  autorizzazioni
vigenti, analiticamente specificato nella delibera del Consiglio  dei
ministri del 29 aprile 2015; 
  Vista la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile
2015 concernente il mantenimento della piena capacita' operativa  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri; 
  Tenuto conto che la delibera sopra citata  stabilisce  che  per  la
disciplina e l'impiego delle  risorse  stanziate,  per  garantire  il
mantenimento della piena capacita' operativa del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  si
provvede con  ordinanza  emanata  dal  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, in deroga alle vigenti disposizioni in  materia  e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  In  considerazione   dell'esigenza   del   Dipartimento   della
protezione civile di dare attuazione alla delibera del Consiglio  dei
ministri del 29 aprile 2015 citata  in  premessa  e'  autorizzata  la
corresponsione  al  personale  gia'  impiegato,   nell'ambito   delle
attivita'  svolte  per  gli  eventi  emergenziali  richiamati   dalla
medesima delibera, nei turni di presidio finalizzati a consentire una
adeguata turnazione, composizione e mantenimento del  contingente  di
personale del Dipartimento durante tutto l'arco della giornata, anche
in orario notturno,  del  trattamento  economico  accessorio  di  cui
all'art. 3, comma  7,  del  decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  2014,  n.  50  -
limitatamente alle fattispecie gia' previste dall'art.  5,  comma  1,
dell'OPCM  n.  3967/2011  e  dall'art.  17,  comma  1,  dell'OPCM  n.
3721/2008 - secondo i  limiti  di  spesa  previsti  dalla  richiamata
delibera del Consiglio dei ministri del 29  aprile  2015  specificati
nella tabella in allegato 1, parte  integrante  e  sostanziale  della
presente ordinanza. 
  2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, sentiti i  direttori
di rispettiva assegnazione, puo' essere autorizzata nei confronti del
personale del Dipartimento della protezione civile  impiegato,  anche
con compiti di supporto, nelle attivita' di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei  ministri  del  29  aprile  2015,  su  richiesta  degli
interessati e in luogo del  riposo  compensativo,  la  monetizzazione
delle ore di lavoro  effettivamente  rese,  in  eccedenza  ai  limiti
previsti dalla normativa  vigente  e  per  le  quali  e'  stata  gia'
disposta, alla data della presente  ordinanza,  la  contabilizzazione
nella banca delle ore di cui all'art.  86  del  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri in misura  superiore  a  15  ore  mensili,  entro  i  limiti
specificati  nella  tabella  in  allegato  2,  parte   integrante   e
sostanziale della presente ordinanza. 
  3.  All'onere  conseguente  all'applicazione   delle   disposizioni
contenute nei commi precedenti si provvede  mediante  utilizzo  delle
risorse derivanti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le  spese
impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2015 
 
                                             Il capo del Dipartimento 
                                                      Curcio