IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'unione. 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il  decreto  4  maggio  2015  con  il  quale  il  laboratorio
T²i-Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.,  ubicato  in
Rustigne' di  Oderzo  (Treviso),  via  Pezza  Alta  n.  34  e'  stato
autorizzato al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
vitivinicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con nota del 27  maggio  2015
comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di
analisi indicate nell'allegato del decreto 4 maggio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 4  maggio  2015
per  le  quali  il  laboratorio  T²  i-Trasferimento  tecnologico   e
innovazione s.c. a r.l., ubicato in Rustigne'  di  Oderzo  (Treviso),
via Pezza Alta n. 34, e' autorizzato sono sostituite dalle seguenti: 
    
 
=====================================================================
|    Denominazione della prova    |          Norma/metodo           |
+=================================+=================================+
|Acidita' totale (0÷10 g/l)       |OIV-MA-AS313-01: R2009           |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' volatile (0÷1,20 g/l)   |OIV-MA-AS313-02: R2009           |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acido sorbico (20÷200 mg/l)      |OIV-MA-AS313-14A: R2009          |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Anidride carbonica (1,5÷10 g/l)  |OIV-MA-AS314-01: R2006           |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Anidride solforosa libera (6÷100 |                                 |
|mg/L), anidride solforosa totale |                                 |
|(11÷250 mg/L)                    |OIV-MA-AS323-04A: R2012          |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Anidride solforosa libera (6÷100 |                                 |
|mg/L), anidride solforosa totale |                                 |
|(11÷250 mg/L)                    |OIV-MA-AS323-04B: R2009          |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Ceneri (0÷200 g/l)               |OIV-MA-AS2-04: R2009             |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Estratto secco totale (0÷527,8   |                                 |
|g/l)                             |OIV-MA-AS2-03B: R2012            |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Estratto senza zuccheri (da      |OIV-MA-AS2-03B: R2012 +          |
|calcolo) (0÷70 g/l)              |OIV-MA-AS311-02: R2009           |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Glucosio e Fruttosio (0,4÷4,0    |                                 |
|g/L)                             |OIV-MA-AS311-02: R2009           |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Massa volumica e densita'        |                                 |
|relativa a 20 °C                 |                                 |
|(0,98500÷1,10000)                |OIV-MA-AS2-01A: R2012 par. 5     |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Misura della sovrapressione (0÷6 |                                 |
|bar)                             |OIV-MA-AS314-02: R2003           |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico volumico    |                                 |
|(4÷18,00 % vol.)                 |OIV-MA-AS312-01A: R2009 par. 4.B |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico volumico    |                                 |
|totale (da calcolo) (5÷25,00 %   |+ OIV-MA-AS312-01A: R2009 par.   |
|vol.)                            |4.B OIV-MA-AS311-02: R2009       |
+---------------------------------+---------------------------------+
|pH (3,00÷7,02 unita' di pH a     |                                 |
|20°C)                            |OIV-MA-AS313-15: R2011           |
+---------------------------------+---------------------------------+
 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 1° giugno 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto