IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno   6   agosto   2014
concernente "disposizioni sul servizio di salvataggio  e  antincendio
negli aeroporti  ove  tale  servizio  non  e'  assicurato  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti  e  sul  presidio  di
primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli  aeroporti  di
aviazione  generale,  nelle  aviosuperfici  e  nelle   elisuperfici",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  20
agosto 2014, n. 192; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  17  settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  20
settembre 2014, n. 219, con il quale  si  differisce  il  termine  di
entrata in vigore del decreto  del  Ministro  dell'interno  6  agosto
2014; 
  Considerato che il  regolamento  emanato  dall'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile (ENAC)  per  la  costruzione  ed  esercizio  degli
eliporti prevede che per le  elisuperfici  a  servizio  di  strutture
ospedaliere esistenti  continua  ad  applicarsi  la  regolamentazione
previgente e  per  quelle  adibite  a  basi  di  operazioni  HEMS  il
responsabile   dell'infrastruttura   deve   ottenere   dall'ENAC   la
certificazione di eliporto entro il 31 dicembre 2014; 
  Atteso che l'attuazione delle suddette previsioni  del  regolamento
dell'ENAC sono state prorogate al 30 giugno 2016 con la  disposizione
n. 1/DG del 21 gennaio 2015 dell'ENAC; 
  Ravvisata la necessita' di armonizzare la regolamentazione  emanata
dal Ministero dell'interno con quella dell'ENAC; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 
 
  1. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 6
agosto 2014 dopo le parole: "piano di addestramento"  sono  soppresse
le parole: "sia di primo inserimento che". 
  2. All'articolo 6 del decreto del Ministro  dell'interno  6  agosto
2014 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, lettera c),  le  parole:  "o  da  un  Istruttore  in
servizio  presso  la  stessa  struttura  dell'aspirante  soccorritore
aeroportuale e che abbia  svolto  almeno  cinque  anni  di  attivita'
didattica ai fini del mantenimento dell'operativita' dei soccorritori
aeroportuali."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "o  da  soggetto,
individuato dal responsabile del Servizio, che si avvale di personale
qualificato ed esperto ed utilizza impianti e strumenti adeguati."; 
  b) al comma 3, dopo  le  parole:  "di  altra  infrastruttura"  sono
inserite  le  seguenti:  "di  diversa  tipologia   o   di   categoria
superiore."; e dopo le parole: "di ogni  soccorritore  aeroportuale."
sono  inserite  le   seguenti:   "Le   modalita'   di   conseguimento
dell'aggiornamento    dell'abilitazione    sono    individuate    con
provvedimento del dirigente generale-Capo  del  Corpo  nazionale  dei
vigili  del   fuoco,   da   pubblicarsi   sul   sito   internet   del
Dipartimento.". 
  3. All'articolo 7 del decreto del Ministro  dell'interno  6  agosto
2014 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, dopo le parole: "di istruttore,"  sono  inserite  le
seguenti: "rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,"; 
  b) al comma 2, dopo le parole: "dell'abilitazione" sono inserite le
seguenti: "nonche' i programmi per la formazione". 
  4. All'articolo 9 del decreto del Ministro  dell'interno  6  agosto
2014 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, lettera a), punto 3, la parola: "si"  e'  sostituita
dalle seguenti: "il responsabile"; 
  b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "con cui" sono  inserite
le seguenti: "il responsabile"; 
  5. All'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro  dell'interno
6 agosto 2014 le parole: "di cui agli  articoli  5,  6,  e  8",  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8".