IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 concernente "disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2014, n. 192; Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2014, n. 219, con il quale si differisce il termine di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014; Considerato che il regolamento emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la costruzione ed esercizio degli eliporti prevede che per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere esistenti continua ad applicarsi la regolamentazione previgente e per quelle adibite a basi di operazioni HEMS il responsabile dell'infrastruttura deve ottenere dall'ENAC la certificazione di eliporto entro il 31 dicembre 2014; Atteso che l'attuazione delle suddette previsioni del regolamento dell'ENAC sono state prorogate al 30 giugno 2016 con la disposizione n. 1/DG del 21 gennaio 2015 dell'ENAC; Ravvisata la necessita' di armonizzare la regolamentazione emanata dal Ministero dell'interno con quella dell'ENAC; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 1. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 dopo le parole: "piano di addestramento" sono soppresse le parole: "sia di primo inserimento che". 2. All'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera c), le parole: "o da un Istruttore in servizio presso la stessa struttura dell'aspirante soccorritore aeroportuale e che abbia svolto almeno cinque anni di attivita' didattica ai fini del mantenimento dell'operativita' dei soccorritori aeroportuali." sono sostituite dalle seguenti: "o da soggetto, individuato dal responsabile del Servizio, che si avvale di personale qualificato ed esperto ed utilizza impianti e strumenti adeguati."; b) al comma 3, dopo le parole: "di altra infrastruttura" sono inserite le seguenti: "di diversa tipologia o di categoria superiore."; e dopo le parole: "di ogni soccorritore aeroportuale." sono inserite le seguenti: "Le modalita' di conseguimento dell'aggiornamento dell'abilitazione sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.". 3. All'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "di istruttore," sono inserite le seguenti: "rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,"; b) al comma 2, dopo le parole: "dell'abilitazione" sono inserite le seguenti: "nonche' i programmi per la formazione". 4. All'articolo 9 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), punto 3, la parola: "si" e' sostituita dalle seguenti: "il responsabile"; b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "con cui" sono inserite le seguenti: "il responsabile"; 5. All'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 le parole: "di cui agli articoli 5, 6, e 8", sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8".