IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168  «Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il vigente statuto di questa Universita' emanato -  ai  sensi
della sopra citata legge n. 240/2010 - con decreto rettorale n.  2897
del  4  settembre  2013  e  successivamente  modificato  con  decreto
rettorale n. 451 del 14 febbraio 2014; 
  Visto in particolare l'art. 58 del suddetto statuto; 
  Vista la delibera n. 12 del  10  dicembre  2014  con  la  quale  il
consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in  ordine
alla modifica degli articoli 9, comma 3, e  28,  commi  2  e  10  del
vigente statuto di Ateneo, dando mandato al Prorettore  ed  al  prof.
Martina di provvedere ad una rilettura degli  stessi  onde  apportare
eventuali correttivi di natura formale; 
  Vista la delibera n. 6 dell'11 dicembre 2014 con la quale il senato
accademico, a maggioranza assoluta dei componenti,  ha  approvato  la
modifica degli articoli 9, comma 3, e 28, commi 2 e  10  del  vigente
statuto di Ateneo con l'ulteriore modifica del comma 2  dell'art.  28
rispetto al testo esaminato dal consiglio  di  amministrazione  nella
citata adunanza, dando mandato al Prorettore  di  provvedere  ad  una
rilettura degli stessi onde apportare eventuali correttivi di  natura
formale; 
  Vista la delibera n. 10  del  29  gennaio  2015  con  la  quale  il
consiglio di amministrazione  ha  espresso  parere  favorevole  sulla
modifica  dell'art.  28,  comma   2,   dello   statuto   dell'Ateneo,
comprensiva di correttivi  di  natura  formale,  come  approvata  dal
senato accademico nella riferita adunanza dell'11 dicembre 2014; 
  Ritenuto di apportare ai testi degli articoli  9,  comma  3  e  28,
commi 2 e 10 del vigente statuto le correzioni di  carattere  formale
indicate dal Prorettore in virtu' del mandato ad egli  conferito  dal
consiglio di amministrazione e dal senato accademico con le  riferite
delibere; 
  Vista la nota prot. n. 6151 del 22 maggio 2015,  con  la  quale  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   ha
effettuato osservazioni in merito alla modifica del  citato  art.  9,
comma 3, raccomandando «di prevedere nella nuova  formulazione  della
disposizione che sulle  violazioni  del  codice  etico,  qualora  non
ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina,  decide,  su
proposta del Rettore, il  senato  accademico,  in  linea  con  quanto
contenuto nell'art. 2, comma 4, della legge n. 240 del 2010»; 
  Vista la delibera n.  35  del  25  maggio  2015  con  la  quale  il
consiglio di  amministrazione,  in  accoglimento  delle  osservazioni
formulate  dal  Ministero,  a  voti  unanimi,  ha   espresso   parere
favorevole - in base alle sopra citate  raccomandazioni  ministeriali
- alla riformulazione dell'art. 9, comma 3, del  vigente  statuto  di
Ateneo; 
  Vista la delibera n. 16 del 26 maggio 2015 con la quale  il  senato
accademico,  in  accoglimento  delle   osservazioni   formulate   dal
Ministero, a voti unanimi, ha approvato la riformulazione -  in  base
alle sopra citate raccomandazioni ministeriali - del testo modificato
dell'art. 9, comma 3, del vigente statuto di Ateneo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  vigente   statuto   di   questa   Universita'   e'   modificato
limitatamente agli articoli 9, comma 3, e 28, commi 2 e 10, come  nei
testi riformulati, di seguito riportati: 
    art. 9, comma 3: 
  «3.  I  valori  fondamentali  della  comunita'  universitaria  sono
determinati dal codice etico dell'Ateneo. Sulle violazioni del codice
etico, qualora non ricadano  sotto  la  competenza  del  collegio  di
disciplina, decide, su proposta del Rettore,  il  senato  accademico,
previa istruttoria da parte di  una  commissione  etica  di  garanzia
nominata dal senato accademico su proposta  del  Rettore  e  composta
secondo le modalita' previste dal codice etico.»; 
    art. 28, commi 2 e 10: 
  «2. Il collegio di disciplina e'  composto  da  tre  professori  di
prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia
e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I  componenti  del
collegio  sono  designati  dal  senato  accademico  in   composizione
limitata ai professori e ricercatori, di  concerto  con  il  Rettore,
previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo  per
almeno  quindici  giorni  e  recante  l'invito   a   manifestare   la
disponibilita'  ad  assumere  la  carica  rivolto  ai  professori   e
ricercatori a tempo pieno in servizio presso  l'Ateneo.  Il  Rettore,
sulla  base  dei  curricula  che  devono  essere   presentati   dagli
interessati, propone, laddove possibile,  al  senato  accademico  una
rosa  di  numero  doppio  rispetto  ai  componenti  del  collegio  da
nominare. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in
carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di
membri sono designati altrettanti membri supplenti che  sostituiscono
i titolari in caso di impedimento o di assenza.». 
  «10. (Abrogato).».