Estratto determina V&A n. 1242/2015 del 19 giugno 2015 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   numero   AIC   e'
autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale:  "CICLOPIROX
TERIX'', nelle forme e confezioni: "8% smalto medicato per unghie"  1
flacone in vetro da 3,3  ml  con  tappo  e  applicatore;  "8%  smalto
medicato per unghie" 1 flacone  in  vetro  da  6,6  ml  con  tappo  e
applicatore, alle condizioni  e  con  le  specificazioni  di  seguito
indicate. 
    Titolare AIC: Terix Labs LTD, con sede legale e domicilio fiscale
in, Agias Elenis Building, 4th floor, Flat/Office  43,  cap  CY-1060,
Nicosia - Cipro (CY). 
    Confezione: "8% smalto medicato per unghie" 1 flacone in vetro da
3,3 ml con tappo e applicatore - AIC n. 043229018 (in base 10) 1977UU
(in base 32). 
    Confezione: "8% smalto medicato per unghie" 1 flacone in vetro da
6,6 ml con tappo e applicatore - AIC n. 043229020 (in base 10) 1977UW
(in base 32). 
    Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie 
    Validita' prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione 
    Produttore  del  principio  attivo:  PCAS  stabilimento  sito  in
Messukentänkatu 8 - 20120 Turku - Finlandia. 
    Produttore del prodotto finito: 
      Doppel Farmaceutici Srl stabilimento sito in via Martiri  delle
Foibe, 1 -  29016  Cortemaggiore  -  Piacenza  (produzione  completa,
confezionamento, controllo e rilascio dei lottti); 
      National and Kapodistrian University of Athens,  Department  of
Chemistry, Service  Laboratory  "Chemical  Analysis-Quality  Control"
Panepistimiopolis Zografou, 15771 - Attiki Athens - Grecia (controllo
e rilascio dei lotti). 
    Composizione: 1 g di smalto medicato per unghie contiene: 
      principio attivo: ciclopirox 80 mg; 
      eccipienti: metossietene,  polimero  con  acido  2-butendioico,
estere monobutilco, 1:1; etilacetato; alcool isopropilico. 
    Indicazioni terapeutiche:  trattamento  delle  infezioni  fungine
delle unghie (Onicomicosi). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 043229018 - "8% smalto medicato per unghie"  1
flacone in vetro da 3,3 ml con tappo e applicatore 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: AIC n. 043229020 - "8% smalto medicato per unghie"  1
flacone in vetro da 6,6 ml con tappo e applicatore 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 043229018 - "8% smalto medicato per unghie"  1
flacone in vetro da 3,3 ml con tappo e applicatore -  RR:  medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
    Confezione: AIC n. 043229020 - "8% smalto medicato per unghie"  1
flacone in vetro da 6,6 ml con tappo e applicatore -  RR:  medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione,  di  cui  al  presente  estratto.  E'  approvato   il
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   allegato   alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.