IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 1 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; Visto il comma 19 dell'art. 31 della predetta legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 494, lettere a) e b), dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con riferimento al primo semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre e' trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento; Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 489, lettere da a) a e), della legge n. 190 del 2014 che definisce le modalita' di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 1, comma 146, della legge n. 56 del 2014, che prevede che le citta' metropolitane e le province trasformate ai sensi della medesima legge, fino a una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, sono tenute a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano; Visto il comma 104 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, abrogando i commi da 1 a 13 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone, tra l'altro, che le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono piu' assoggettate alla disciplina del patto di stabilita' interno prevista per i comuni avente corrispondente popolazione; Visto il comma 3, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che dispone che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo; Visto il comma 3, secondo e terzo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone che nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilita'. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilita' per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali di cui al comma 2 riferite alle province e citta' metropolitane, relative alla determinazione degli obiettivi programmatici 2015, possono essere modificate; Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008; Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno di cui al comma 3 del medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008; Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all'anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre; Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilita' interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite; Visto il comma 14-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle spese correnti sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali dell'exclave; Visto il comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro annui. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, sostitutivo dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2014, del 30 giugno 2014 e del 28 ottobre 2014, che, in attuazione del citato comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua i comuni beneficiari, nonche' i relativi importi, dell'esclusione dal patto di stabilita' interno, per gli anni 2014 e 2015, delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica; Visto il comma 14-quater dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, delle spese sostenute dalle province e dalle citta' metropolitane per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro annui. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilita' interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalita' per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010; Visto il comma 4-bis dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come introdotto dal comma 609 lettera d), dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in societa', individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 7-quater del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che dispone, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che le risorse comunali, regionali e statali relative all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono escluse dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; Visto il comma 1-bis dell'art. 18 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del rimborso delle rate di ammortamento da parte dello Stato per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente locale e' tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo di rimborso da parte dello Stato, nel caso di iscrizione da parte dell'ente locale beneficiario, ai sensi del comma 76 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del ricavato dei suddetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti; Visto il comma 3-quater dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, il «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle citta' a «Capitale europea della cultura 2019». A tal fine, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della citta' italiana «Capitale europea della cultura 2019». I progetti presentati dalla citta' designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla citta' designata «Capitale italiana della cultura», finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno degli enti pubblici territoriali; Visti i commi 5, 5-bis e 6 dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 497, lettera a), della legge n. 190 del 2014, che prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015, dei pagamenti sostenuti dagli enti locali per debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512, o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei pagamenti di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la medesima data; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19034 del 13 marzo 2015 concernente il riparto degli spazi finanziari, dell'importo di 40 milioni di euro, tra gli enti locali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014; Visto il comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, per gli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la societa' RFI Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumita', prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno per gli anni 2014 e 2015, nel limite di tre milioni di euro per ciascun anno, delle spese sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la societa' RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilita', alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 33-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno 2015 delle spese, nonche' dei relativi trasferimenti, per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato", a valere e nei limiti dei suddetti trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte; Visto il comma 1 dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che dispone che gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000; Visto il comma 2 dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che, nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel Titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al Titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570; Visto il comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che dispone che le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilita' interno nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, recante «Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali», individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita' interno nei limiti del periodo precedente; Visto il comma 502 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede, per l'anno 2015, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro; Visto il comma 145 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, come sostituito dall'art. 1, comma 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che prevede che, per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni sede delle citta' metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali, nonche' delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione «2007-2013» e nella Programmazione «2014-2020», a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali. Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalita' definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente; Visto l'art. 8, comma 10, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che prevede che per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo di 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'art. 31, comma 3, della legge n. 183 del 2011, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno; Visto il comma 29, dell'art. 1, della legge regionale della Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7, come modificato dall' art. 29, comma 37, della legge regionale n. 5 del 2015, che prevede che i trasferimenti regionali, nonche' le correlate spese, riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna sono esclusi dal saldo obiettivo del patto di stabilita' interno dei predetti enti; Visto il comma 3 dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che prevede che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilita' interno; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Visti i commi da 1 a 7 dell'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che prevedono l'applicazione del meccanismo del «Patto orizzontale nazionale»; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevede che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario dell'ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti con il meccanismo del «Patto orizzontale nazionale» sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nell'anno spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno; Considerato che il comma 32 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2015; Decreta: Articolo unico 1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2015 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilita' interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2015 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco