IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto il comma 1 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183
(legge di stabilita' 2012) che prevede  che,  ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le province e  i  comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica; 
  Visto il comma 19 dell'art. 31 della  predetta  legge  n.  183  del
2011, come modificato dal comma 494, lettere a)  e  b),  dell'art.  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che,
per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita'
interno e per l'acquisizione di elementi  informativi  utili  per  la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,
dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a  1.000
abitanti trasmettono  semestralmente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita'          interno          nel           sito           web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it le informazioni riguardanti le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Con  riferimento  al
primo semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al  periodo
precedente; il prospetto del  secondo  semestre  e'  trasmesso  entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento; 
  Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  come
modificato dall'art. 1, comma 489, lettere da a) a e), della legge n.
190 del 2014 che definisce le modalita' di calcolo dell'obiettivo  di
saldo  finanziario,  espresso  in  termini   di   competenza   mista,
attribuito a ciascun ente locale  assoggettato  alla  disciplina  del
patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  e  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno; 
  Visto l'art. 1, comma 146, della legge n. 56 del 2014, che  prevede
che le citta' metropolitane e le province trasformate ai sensi  della
medesima legge, fino a una revisione  del  patto  di  stabilita'  che
tenga  conto  delle  funzioni  a  esse  attribuite,  sono  tenute   a
conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle  province
di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano; 
  Visto il comma 104 dell'art. 1 della legge 7  aprile  2014,  n.  56
che, abrogando i commi da 1 a 13 dell'art. 16  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre  2011,  n.  148,  dispone,  tra  l'altro,  che  le   unioni
costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non  sono
piu' assoggettate alla disciplina del  patto  di  stabilita'  interno
prevista per i comuni avente corrispondente popolazione; 
  Visto il comma 3, primo periodo, dell'art. 31 della  legge  n.  183
del 2011, che dispone che il saldo finanziario tra entrate  finali  e
spese finali calcolato in termini di competenza mista  e'  costituito
dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla  differenza  tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al  netto  delle
entrate  derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle   spese
derivanti  dalla  concessione  di   crediti,   come   riportati   nei
certificati di conto consuntivo; 
  Visto il comma 3, secondo e terzo periodo, dell'art. 31 della legge
n. 183 del 2011 che dispone che nel saldo di  cui  al  primo  periodo
rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti  di  dubbia
esigibilita'. Sulla base delle informazioni relative al valore  degli
accantonamenti effettuati sul Fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'
per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le  percentuali
di cui al comma 2 riferite  alle  province  e  citta'  metropolitane,
relative alla  determinazione  degli  obiettivi  programmatici  2015,
possono essere modificate; 
  Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge  n.  183  del  2011,  che
esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita' interno, gli  accertamenti,  per  la
parte corrente, e le riscossioni, per la  parte  in  conto  capitale,
delle  risorse  provenienti  dallo  Stato  per   l'attuazione   delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza,  nonche'  gli  impegni  di
spesa di parte corrente ed i pagamenti  in  conto  capitale  connessi
alle predette risorse provenienti  dallo  Stato.  L'esclusione  delle
spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni,  purche'  nei
limiti complessivi delle  medesime  risorse  e  purche'  relative  ad
entrate registrate successivamente al 2008; 
  Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita'  interno  di  cui  al  comma  3  del
medesimo   art.   31,   le   risorse   provenienti   direttamente   o
indirettamente dall'Unione Europea,  nonche'  le  connesse  spese  di
parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle  province  e  dai
comuni,  ad  eccezione  delle  spese  connesse   ai   cofinanziamenti
nazionali.  L'esclusione  delle  spese  opera  anche  se  esse   sono
effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti  complessivi  delle
medesime  risorse  e   purche'   relative   ad   entrate   registrate
successivamente al 2008; 
  Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel
caso in cui l'Unione Europea riconosca  importi  inferiori  a  quelli
considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal  citato
comma  10,  prevede  che  l'importo  corrispondente  alle  spese  non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno
relativo all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento,
ovvero all'anno successivo qualora la  comunicazione  sia  effettuata
nell'ultimo quadrimestre; 
  Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
prevede che  gli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale  di
censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni  censuarie  e
gli enti locali individuati dal  Piano  generale  del  6°  censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23  dicembre
2009, e di cui al comma  6,  lettera  a),  del  citato  art.  50  del
decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo  finanziario  utile
per la verifica del patto di stabilita' interno le risorse trasferite
dall'ISTAT e  le  spese  per  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei
censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite; 
  Visto il comma 14-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011  che
prevede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l'esclusione  dal
saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del  rispetto  del
patto di stabilita' interno, nel limite di 10 milioni di euro  annui,
delle spese  correnti  sostenute  dal  comune  di  Campione  d'Italia
elencate nel decreto del Ministero dell'interno n. 09804529/15100-525
del  6  ottobre  1998   riferite   alle   peculiarita'   territoriali
dell'exclave; 
  Visto il comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011  che
prevede, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal  saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto  del  patto
di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni per interventi
di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di  122
milioni  di  euro  annui.  I  comuni  beneficiari  dell'esclusione  e
l'importo  dell'esclusione  stessa  sono  individuati,   sentita   la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
dicembre 2014, sostitutivo dei precedenti decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 13 giugno 2014, del 30 giugno 2014  e  del
28 ottobre 2014, che, in attuazione del citato comma 14-ter dell'art.
31 della legge n. 183  del  2011,  individua  i  comuni  beneficiari,
nonche' i relativi importi, dell'esclusione dal patto  di  stabilita'
interno, per  gli  anni  2014  e  2015,  delle  spese  sostenute  per
interventi di edilizia scolastica; 
  Visto il comma 14-quater dell'art. 31 della legge n. 183  del  2011
che prevede, per ciascuno degli anni 2015 e 2016,  l'esclusione,  dal
saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del  rispetto  del
patto di stabilita' interno, delle spese sostenute dalle  province  e
dalle citta' metropolitane per  interventi  di  edilizia  scolastica.
L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni  di  euro  annui.
Gli enti  beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo  dell'esclusione
stessa  sono  individuati,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto  di
stabilita'  interno  alle  procedure  di  spesa  relative   ai   beni
trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui
al decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,  per  un  importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la  gestione
e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la  definizione  dei
criteri e delle  modalita'  per  la  determinazione  dell'importo  ad
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al  comma
3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010; 
  Visto il comma 4-bis dell'art. 3-bis del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, come introdotto dal comma 609 lettera d),  dell'art.  1
della legge n. 190 del 2014,  che  prevede  che  le  spese  in  conto
capitale, ad eccezione delle spese per  acquisto  di  partecipazioni,
effettuate  dagli  enti  locali  con  i  proventi   derivanti   dalla
dismissione totale o parziale, anche  a  seguito  di  quotazione,  di
partecipazioni  in  societa',  individuati  nei  codici  del  Sistema
informativo delle operazioni degli  enti  pubblici  (SIOPE)  E4121  e
E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli  del  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto l'art. 7-quater del decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che
dispone, per gli anni 2013, 2014 e 2015,  che  le  risorse  comunali,
regionali e  statali  relative  all'attuazione  degli  interventi  di
riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione  del
progetto approvato dal CIPE con delibera  n.  57/2011  del  3  agosto
2011, o che in tal senso  saranno  individuati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali
interessati all'opera, nel limite di 10 milioni di euro  annui,  sono
escluse dai  limiti  del  patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
interessati,  per  la  quota  di  rispettiva  competenza  che   sara'
individuata dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 18 del decreto-legge 6  marzo  2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio  2014,  n.
68, che prevede  l'esclusione  dal  saldo  rilevante  ai  fini  della
verifica del patto di stabilita' interno del rimborso delle  rate  di
ammortamento da parte dello Stato per i mutui  contratti  dagli  enti
locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale  carico
dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente  locale  e'  tenuto  a
pagare le rate di ammortamento con obbligo di rimborso da parte dello
Stato, nel caso di iscrizione da parte dell'ente locale beneficiario,
ai sensi del comma 76 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, del ricavato dei suddetti mutui tra le entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti; 
  Visto il comma 3-quater dell'art. 7  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n.  106,  che  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  unificata  di  cui  agli  articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  e'
adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  dello  stesso  decreto,  il  «Programma  Italia
2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali, il  patrimonio  progettuale  dei
dossier di candidatura delle citta' a «Capitale europea della cultura
2019». A tal fine, il Consiglio dei ministri  conferisce  annualmente
il  titolo  di  «Capitale  italiana  della  cultura»  ad  una  citta'
italiana, sulla base di un'apposita procedura di  selezione  definita
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche  tenuto
conto del percorso di individuazione della citta' italiana  «Capitale
europea della cultura  2019».  I  progetti  presentati  dalla  citta'
designata «Capitale italiana della cultura» al fine  di  incrementare
la fruizione del patrimonio culturale materiale e  immateriale  hanno
natura strategica di rilievo  nazionale  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere
sulla quota nazionale del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. Gli  investimenti  connessi
alla realizzazione dei progetti  presentati  dalla  citta'  designata
«Capitale italiana della cultura», finanziati a  valere  sulla  quota
nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2014-2020 sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del  rispetto  del
patto di stabilita' interno degli enti pubblici territoriali; 
  Visti i commi 5,  5-bis  e  6  dell'art.  4  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n.  164,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  497,
lettera a), della legge n. 190 del 2014, che prevede l'esclusione dai
vincoli del patto di stabilita' interno, per un  importo  pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2015, dei pagamenti sostenuti  dagli  enti
locali per debiti in conto capitale certi liquidi ed  esigibili  alla
data del 31 dicembre 2013, connessi a  spese  ascrivibili  ai  codici
gestionali SIOPE da 2101 a 2512, o  per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine,  nonche'  dei  pagamenti  di  debiti   in   conto   capitale
riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i
requisiti per il riconoscimento di  legittimita'  entro  la  medesima
data; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
19034  del  13  marzo  2015  concernente  il  riparto   degli   spazi
finanziari, dell'importo di 40 milioni di euro, tra gli  enti  locali
per sostenere pagamenti di debiti in conto  capitale,  in  attuazione
del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014; 
  Visto il comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge  n.  133  del  2014
che, per gli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre
2013, apposite convenzioni con la societa' RFI Spa  per  l'esecuzione
di opere volte all'eliminazione  di  passaggi  a  livello,  anche  di
interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumita',  prevede
l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto  di
stabilita' interno per gli anni  2014  e  2015,  nel  limite  di  tre
milioni di euro per  ciascun  anno,  delle  spese  sostenute  per  la
realizzazione di tali interventi, a condizione che  la  societa'  RFI
Spa  disponga  dei  relativi   progetti   esecutivi,   di   immediata
cantierabilita', alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge n.  133  del  2014.  Alla  ripartizione
degli spazi finanziari tra gli enti locali si  provvede  con  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 33-bis del decreto-legge n. 133 del 2014  che  prevede
l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto  di
stabilita'  interno  2015   delle   spese,   nonche'   dei   relativi
trasferimenti, per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal
comune di Casale Monferrato nel perimetro del  sito  di  bonifica  di
interesse nazionale di "Casale Monferrato", a valere e nei limiti dei
suddetti  trasferimenti  erogati  nel  medesimo  anno  dalla  regione
Piemonte; 
  Visto il comma 1 dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che
dispone che gli enti locali che  hanno  deliberato  il  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art.
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (T.U.EE.LL.),
possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del  comma  6
del medesimo art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo  di
amministrazione accertato e per il  finanziamento  dei  debiti  fuori
bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi  enti  attribuibili  a
valere  sul  «Fondo  di  rotazione  per  assicurare   la   stabilita'
finanziaria degli enti locali» di cui all'art.  243-ter  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000; 
  Visto il comma 2 dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che
prevede che, nel  caso  di  utilizzo  delle  risorse  del  «Fondo  di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali»
di cui all'art. 243-ter del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000
secondo quanto previsto dal comma  1,  gli  enti  locali  interessati
iscrivono  le  risorse  ottenute  in  entrata  nel  Titolo   secondo,
categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102.  La  restituzione
delle  medesime  risorse  e'  iscritta  in  spesa  al  Titolo  primo,
intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570; 
  Visto il comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che
dispone che le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini  del  patto
di stabilita' interno nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e
180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei  limiti  delle  somme
rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate  nel
medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in  sede  di  adozione
del piano di riparto del Fondo di cui al  comma  2  dell'art.  1  del
decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013,  recante  «Accesso
al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria  degli
enti locali», individua  per  ciascun  ente,  proporzionalmente  alle
risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto  di  stabilita'
interno nei limiti del periodo precedente; 
  Visto il comma 502 dell'art. 1 della legge n.  190  del  2014,  che
prevede, per l'anno 2015, l'esclusione dal saldo  rilevante  ai  fini
della verifica del patto di stabilita' interno delle spese  sostenute
dai comuni di cui all'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122 e dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134,  con  risorse  proprie  provenienti  da  erogazioni  liberali  e
donazioni da parte di cittadini privati  ed  imprese  e  puntualmente
finalizzate a  fronteggiare  gli  eccezionali  eventi  sismici  e  la
ricostruzione, per un importo massimo complessivo  di  5  milioni  di
euro; 
  Visto il comma 145 dell'art. 1 della legge n. 190  del  2014,  come
sostituito dall'art. 1, comma 8 del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, che prevede che, per l'anno 2015, per un importo complessivo pari
ai proventi derivanti  dall'attuazione  del  comma  144,  nel  limite
massimo di 700 milioni  di  euro,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi
relativi all'esclusione, dal patto di stabilita' interno  dei  comuni
sede delle citta' metropolitane, delle spese  per  opere  prioritarie
del programma delle infrastrutture strategiche  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di cui  all'art.  1,  comma  1,  della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di  economia  e
finanza 2015, sostenute a valere sulla  quota  di  cofinanziamento  a
carico dei predetti enti locali, nonche' delle spese per le  opere  e
gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei  ricompresi
nella Programmazione «2007-2013» e nella Programmazione  «2014-2020»,
a valere sulla quota di cofinanziamento a carico  dei  predetti  enti
locali. Gli  enti  interessati  comunicano  al  Dipartimento  per  le
politiche di coesione della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
entro il termine perentorio del 30 settembre,  secondo  le  modalita'
definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi  finanziari
di  cui  necessitano  per  sostenere  le  spese  di  cui  al  periodo
precedente; 
  Visto l'art. 8, comma 10, decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  che
prevede che per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo  di
530 milioni di euro.  Con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro il 10  luglio  2015,  e'  stabilita,  secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  la
quota del contributo di cui al periodo  precedente  di  spettanza  di
ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi
dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per  l'anno  2014,
derivante dalle disposizioni di cui all'art. 1 del  decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 34. Le somme di cui ai  periodi  precedenti  non  sono
considerate tra le entrate finali di cui all'art. 31, comma 3,  della
legge n. 183 del 2011, rilevanti ai  fini  del  patto  di  stabilita'
interno; 
  Visto il  comma  29,  dell'art.  1,  della  legge  regionale  della
Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7, come modificato dall' art. 29,  comma
37,  della  legge  regionale  n.  5  del  2015,  che  prevede  che  i
trasferimenti regionali, nonche' le correlate spese, riguardanti  gli
interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno  dei  bilanci
dei comuni capofila PLUS della  regione  Sardegna  sono  esclusi  dal
saldo obiettivo del patto di stabilita' interno dei predetti enti; 
  Visto il comma 3 dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, che prevede che la riduzione degli obiettivi di cui al comma  122
dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' applicata,  sulla
base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli  enti
locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento  previsti  dal
decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  come  rilevato  nella
certificazione del patto di stabilita' interno; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi; 
  Visti i commi da 1 a 7 dell'art. 4-ter del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44 che prevedono l'applicazione del  meccanismo  del  «Patto
orizzontale nazionale»; 
  Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge
n.  16  del  2012  che  prevede  che  il  rappresentante  legale,  il
responsabile  del  servizio  finanziario  e  l'organo  di   revisione
economico-finanziario dell'ente attestano, con la  certificazione  di
cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
che i maggiori spazi  finanziari  acquisiti  con  il  meccanismo  del
«Patto orizzontale nazionale» sono  stati  utilizzati  esclusivamente
per effettuare nell'anno spese per il pagamento di residui passivi di
parte capitale. In  assenza  di  tale  certificazione,  nell'anno  di
riferimento,  non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi  finanziari
acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi  obiettivi
del biennio successivo; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui  all'art.  31,  comma  19,  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183,  all'emanazione  del  decreto  ministeriale
recante il  prospetto  e  le  modalita'  per  il  monitoraggio  degli
adempimenti del patto di stabilita' interno; 
  Considerato che il comma 32 dell'art. 31 della  legge  n.  183  del
2011 prevede che con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  possono  essere  aggiornati,  ove   intervengano   modifiche
legislative alla  disciplina  del  patto  di  stabilita'  interno,  i
termini riguardanti gli adempimenti degli  enti  locali  relativi  al
monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni con  popolazione
superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31
della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  forniscono  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto
di stabilita' interno per l'anno  2015  e  gli  elementi  informativi
utili per la finanza pubblica anche con riferimento  alla  situazione
debitoria, con le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato  che
e' parte integrante del  presente  decreto.  Detti  prospetti  devono
essere trasmessi, con riferimento  a  ciascun  semestre,  utilizzando
l'applicazione appositamente prevista  per  il  patto  di  stabilita'
interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria   Generale   dello   Stato,   provvede   all'aggiornamento
dell'allegato al  presente  decreto  a  seguito  di  eventuali  nuovi
interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti
ai fini del patto di stabilita' interno, dandone  comunicazione  alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2015 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco